Il divieto di doppio giudizio, nella sua accezione sostanziale ed in quella processuale, come diritto a non essere puniti o giudicati due volte per lo stesso fatto è, infatti, concetto che implica e sottende principi fondamentali costitutivi degli ordinamenti di tutti gli Stati democratici: tra questi, l’interesse di valenza collettiva alla certezza del diritto, attuata anche mediante le statuizioni degli organi giurisdizionali, e la finalità di evitare che le pronunce di tali organi siano sottoposte ad eventuali, continue verifiche che le rendano cronicamente afflitte dal carattere dell’incertezza; la garanzia dei diritti dell’individuo sottoposto a procedimento penale, che non deve trovarsi illimitatamente esposto per lo stesso fatto alla pretesa punitiva dello Stato; le esigenze di economia processuale tese ad evitare un inutile spreco di risorse per l’accertamento di vicende già definite. In passato si sosteneva che il principio del ne bis in idem trovasse applicazione soltanto a livello nazionale e che fosse limitato alla giustizia penale. Il rapporto tra giudice nazionale e giudice comunitario/convenzionale ha acquisito negli ultimi anni un rilievo sempre maggiore, destinato peraltro ad accrescere in ragione della via via più forte incidenza del diritto sovranazionale sulla produzione e sull’interpretazione della legislazione interna.
Negli ultimi anni si è registrata una rinnovata attenzione da parte di giurisprudenza e dottrina per il principio del ne bis in idem, sotto la pressante spinta delle pronunce delle Corti europee che si sono succedute sul tema. Le sentenze della Corte di Giustizia europea Aklagaren c. ********************** del febbraio 2013, C-617/10 (sentenza, 23 febbraio 2013, in causa C-617/10 Aklagaren contro Akerberg Fransson) e quella della Corte EDU del 4 marzo 2014 Grande ******* c. Italia (cui hanno fatto seguito altre pronunce della Corte di Strasburgo di analogo contenuto e tenore), pur con alcune non irrilevanti differenze, hanno posto con forza sulla scena europea e nazionale canoni di applicazione del principio – stabilito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE)[1] all’ art. 50 CDFUE, e dal Protocollo aggiuntivo alla CEDU n. 7, all’art.4 – che sembrano proiettarlo verso una massima espansione. La sentenza Grande ******* , in particolare, aveva stabilito con nettezza che uno stesso fatto non potesse essere sanzionato due volte, dapprima nel procedimento amministrativo in materia di abusi di mercato (ex art. 187 ter d.lgs. n. 58 del 1998), caratterizzato da una tale afflittività del peso della sanzione da essere senza dubbio ricompreso nella “materia penale” individuata secondo i criteri di Engel, e quindi, successivamente, in un procedimento penale sorto sugli stessi fatti, in base al reato di cui all’art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998. A questa pronuncia ne seguirono del medesimo tenore, con riguardo a sistemi di doppio binario sanzionatorio presenti negli ordinamenti dei diversi Stati dell’Unione, soprattutto nella materia fiscale (cfr. le sentenze della Corte EDU Nykanen c. Finlandia del 20 maggio 2014; ***** c. Svezia del 27 novembre 2014 e Kiivari c. Finlandia del 10 febbraio 2015). Un nuovo parametro valutativo ha fatto recentemente irruzione nella giurisprudenza della Corte EDU, grazie alla sentenza n. 24130/11 Grande Chambre, A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187361&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1) la connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti. La Grande Camera, pur non sconfessando la propria giurisprudenza consolidata sulle nozioni di materia penale e di idem factum, utilizza, infatti, in tale pronuncia citata da ultimo, una nuova chiave di valutazione per la verifica della sussistenza di una violazione del divieto di doppio giudizio nell’ordinamento interno di uno Stato membro, nel caso in cui ad una sanzione amministrativa definitiva si affianchi un procedimento penale per lo stesso fatto, nei confronti della stessa persona: i procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, possono coesistere – si dice – qualora si ritenga tra loro una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”. Ad un attenta lettura si nota che la Corte EDU non muta orientamento sui concetti consolidati di “materia penale” e idem factum, quanto piuttosto individua una terza via – impostata su valutazioni di ordine processuale e procedimentale – per dirimere la questione sulla violazione del principio di ne bis in idem. In particolare, vengono individuati alcuni parametri di riferimento concreto per valutare la sussistenza del nesso temporale e del nesso sostanziale: sotto il primo profilo, si ammette sia la conduzione parallela sia quella non coeva dei due procedimenti sullo stesso fatto, purchè il soggetto sottoposto al doppio binario sanzionatorio non subisca un pregiudizio sproporzionato derivante da un perdurante stato di incertezza processuale. Sotto il profilo sostanziale, invece, i giudici europei individuano una serie di indicatori sintomatici della connessione richiesta per evitare il bis in idem. Sinteticamente, si richiamano: la diversa finalità dei procedimenti, la prevedibilità della duplicazione di procedimenti e sanzioni da parte dell’autore della condotta, la conduzione “integrata” dei procedimenti, in modo da evitare, “per quanto possibile”, la duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove, la considerazione nel secondo procedimento dell’entità della sanzione inflitta nel primo, in modo che venga in ogni caso rispettata l’esigenza di una proporzionalità complessiva della pena. In particolare, la Corte ha enunciato i seguenti nuovi parametri di giudizio valutativi, ai quali i giudici nazionali potrebbero d’ora in poi far riferimento nelle decisioni sul bis in idem :
a) l’art. 4 Prot. n. 7 CEDU non esclude che lo Stato possa legittimamente approntare un sistema di risposte sanzionatorie a condotte socialmente offensive (come la violazione delle norme sulla circolazione stradale o l’evasione fiscale) costruito sulla base di procedimenti distinti, purché le risposte sanzionatorie così accumulate non comportino un sacrificio eccessivo per l’interessato e siano collegate da un approccio normativo unitario e coerente (§ 121). In particolare, dall’art. 4 prot. 7 non può desumersi un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa (pur se qualificabile come “sostanzialmente penale”) per quei fatti di evasione fiscale che presentano un disvalore maggiore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, essendo stati commessi con una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura “amministrativa” (§ 123);
b) la verifica che compete alla Corte deve avere ad oggetto la strategia sanzionatoria adottata da ogni singolo Stato: se essa risulta il “prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria” (§ 122), allora deve escludersi la violazione del principio di ne bis in idem; c) il criterio della “sufficiently close connection in substance and time” – già presente nella precedente giurisprudenza CEDU ed adottato dagli stessi giudici supremi norvegesi (§ 125) – rappresenta il canone di valutazione primario scelto dalla Corte per la verifica della sussistenza o meno del bis in idem;
d) alla base della verifica deve esserci la consapevolezza che è necessario operare un conveniente bilanciamento tra gli interessi dell’individuo e quelli della comunità a prevedere un approccio calibrato ad una sanzione ‘integrata’, frutto degli interventi di distinte autorità (amministrative e giurisdizionali penali);
e) i procedimenti di doppio binario sanzionatorio possono correre paralleli (anche se la Corte auspica sistemi normativi nei quali le sanzioni, pur distinte, possano essere inflitte nell’ambito di uno stesso procedimento) purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie che nel loro complesso siano proporzionate e prevedibili (§ 130). Ciò non vuol dire, aggiunge la Corte EDU, che i procedimenti debbano essere condotti “simultaneamente” dall’inizio alla fine, ma è possibile che essi siano condotti “progressivamente”, ad esempio quando ciò sia motivato da ragioni di efficienza dell’amministrazione giudiziaria e non consegua, per il soggetto coinvolto, un pregiudizio sproporzionato derivante da un perdurante stato di incertezza processuale;
f) avranno un rilievo nella valutazione complessiva sulla sussistenza o meno di una violazione del principio di ne bis in idem alcuni fattori concreti, elaborati quasi come una sorta di indici empirici dalla Corte EDU, sicchè costituiranno indicatori di insussistenza della violazione del divieto: gli scopi differenti ai quali siano rivolti i diversi procedimenti sullo stesso fatto e la loro attinenza a profili diversi della medesima condotta antisociale (nel caso di specie, la sanzione amministrativa ha funzione compensatoria fiscale, la sanzione penale ha funzione punitiva della parte fraudolenta della condotta); la prevedibilità per l’autore della condotta della duplicità dei procedimenti; l’aver evitato, nei due procedimenti (“per quanto possibile” dice la Corte), ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, anche attraverso una “adeguata interazione tra le varie autorità competenti”.
Infine, diventa essenziale che la sanzione imposta nel procedimento concluso per primo sia tenuta in considerazione nell’altro procedimento, in modo che venga in ogni caso rispettata l’esigenza di una proporzionalità complessiva della pena (§ 133). Il ragionamento dei giudici di Strasburgo se da un lato appare innovativo nella sua prospettazione dirimente rispetto al nodo del ne bis in idem, dall’altro si evidenzia, tuttavia, non nuovo; l’argomento della “connessione temporale e sostanziale sufficientemente stretta” era stato valutato, sebbene non con la medesima enfasi, in alcune pronunce di inammissibilità (cfr. R.T. c. Svizzera, del 2000, e ******* c. Svezia, del 2005, nonché la più recente sentenza del 2015 ***** c. Finlandia), ovvero era stato evocato – sotto il profilo della interazione tra i procedimenti, quello di natura amministrativa e quello di natura penale – nella sentenza Nykanen c. Norvegia, cit.). Di tale argomento non si era tenuto conto nella sentenza Grande ******* c. Italia. E’ importante precisare che ben prima della sentenza CEDU n. 24130/11 Grande Chambre, A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, basandosi su alcune precedenti pronunce della Corte dei diritti umani (in particolare la sentenza Nykanen), la giurisprudenza della Cassazione aveva dimostrato attenzione nei confronti di quel rapporto tra procedimenti (amministrativo e penale) aventi ad oggetto lo stesso fatto, oggi indicato come la nuova frontiera di confronto per individuare una violazione del ne bis in idem. Ed infatti, già la sentenza Sez. 3, n. 20887 del 15/4/2015, Aumenta, n.m. aveva analizzato ed utilizzato la sentenza Nykanen c. Finlandia per affermare l’insussistenza della violazione del ne bis in idem sostanziale nella materia degli illeciti tributari. I giudici di legittimità avevano rilevato che, seguendo l’impostazione di quella pronuncia dei giudici di Strasburgo, sussiste violazione del ne bis in idem nel caso in cui i procedimenti (anche se nominalmente non coincidenti) accertino gli stessi fatti, ma siano anche indipendenti tra loro e si sviluppino in successione, ovvero in modo che uno dei due prosegua o inizi quando l’altro è divenuto definitivo, evidenziando, tuttavia, che tale violazione, di norma, non si verifica nel nostro ordinamento tributario, nel quale “i due procedimenti sono paralleli ed interagiscono tra loro, poiché l’avvenuto pagamento del debito tributario condiziona l’entità della sanzione penale”. A riprova di ciò, si richiamano gli artt. 19, 20 e 21 del d.Lgs. n. 74 del 2000 che pongono, a giudizio della Corte, una disciplina chiara relativamente ai rapporti tra il sistema sanzionatorio amministrativo e i procedimenti penale e tributario, i quali “non sembrano essere totalmente indipendenti tra loro”. Successivamente, anche la sentenza Sez. 3, n. 42470 del 13/7/2016, ****, Rv. 268383-84 ha riaffermato tali principi, richiamandosi proprio al precedente della pronuncia n. 20887 del 2015.
In base alla consolidata giurisprudenza europea il divieto di bis in idem ha carattere processuale[2], e non sostanziale[3]. Esso, in altre parole, permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, ma richiede che ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro. Non può negarsi che un siffatto divieto possa di fatto risolversi in una frustrazione del sistema del doppio binario, nel quale alla diversa natura, penale o amministrativa, della sanzione si collegano normalmente procedimenti anch’essi di natura diversa ma spetta al legislatore stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che tale sistema genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU. È significativo il fatto che in tale prospettiva si è mosso l’ art. 11, comma 1, lettera m), della legge delega 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea. Legge di delegazione europea 2014), per l’attuazione alla direttiva n. 2014/57/UE, che impone agli Stati membri di adottare sanzioni penali per i casi più gravi di abuso di mercato, commessi con dolo e permette loro di aggiungere una sanzione amministrativa nella linea dell’art. 30 del regolamento 16 aprile 2014, n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.
Molti sono i dubbi sulla praticabilità del ne bis in idem nel sistema tributario (Cass., Sez. III, 8 aprile 2014), in cui la previsione espressa dell’ autonomia e indipendenza del procedimento tributario e penale, consente l’applicazione delle sanzioni tributarie, le quali non sono tuttavia eseguite in attesa dell’esito del processo penale.
Come sottolineato in dottrina[4], l’apparato normativo del D.Lgs. n. 74/2000 (artt. 19-21), pur avendo l’obiettivo di impedire una duplicazione di sanzioni in considerazione del rapporto di specialità tra la disposizione penale e tributaria, può non evitare, tuttavia, la duplicazione dei procedimenti.
Il “principio del ne bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta non osta, ad esempio, a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di ***, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima sanzione non sia di natura penale”.
In sintesi, la direttiva 2014/57/UE e il regolamento n. 596/2014 indicano agli Stati membri un regime distinto di sanzioni, penali e amministrative, rapportato alla maggiore o minore gravità dei fatti, non escludendo peraltro che “conformemente al diritto nazionale”, gli Stati, pur se non tenuti, possano “imporre sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato… se il loro diritto nazionale lo consente” (regolamento, considerando n. 72). Il divieto di doppio processo dovrà però essere salvaguardato in quanto “nell’applicare la normativa nazionale di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’irrogazione di sanzioni penali per i reati ai sensi della presente direttiva e di sanzioni amministrative ai sensi del regolamento n. 596/2014 non violi il principio del ne bis in idem” (direttiva, considerando n. 23). L’intreccio del divieto sui due piani, sostanziale e processuale, sottende comunque la necessità che si svolga non solo un unico procedimento, ma che una sola sanzione venga applicata. Occorre, infatti, tener presente che l’incertezza e la casualità delle sanzioni applicabili potrebbero a loro volta dar luogo alla violazione di altri principi costituzionali: anzitutto, perché si determinerebbe una violazione dei principi di determinatezza e di legalità della sanzione penale, prescritti dall’art. 25 Cost.; in secondo luogo perché potrebbe risultare vulnerato il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento, di cui all’art. 3 Cost.; infine, perché potrebbero essere pregiudicati i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, imposti dal diritto dell’Unione europea, come esplicitato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza, 23 febbraio 2013, ********* contro *****************, citata), in violazione), quindi, degli artt. 11 e 117 Cost.
Sia pure a fronte di un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione alla garanzia del ne bis in idem, che ha prodotto pesanti ricadute negli ordinamenti di diversi Stati, il legislatore italiano, nel riformare l’intero sistema punitivo tributario con il D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, non ha previsto un rimedio alla violazione del principio del ne bis in idem. Nelle more di un orientamento consolidato[5] nelle pronunce della Corte costituzionale[6] e della Corte di giustizia *******************[7] che sono state chiamate a risolvere i dubbi di legittimità sul binomio reato-illecito amministrativo in materia tributaria, questa delicata e al contempo spinosa questione è rimessa alle valutazioni (per il momento ancora) fatalmente incerte del giudice del caso di specie. In particolare la giurisprudenza costituzionale ha da tempo individuato i valori che sovrintendono alla opzione normativa del ne bis in idem, indicandolo come un principio di civiltà giuridica di generalissima applicazione, pena, in caso contrario, la precarietà nel godimento delle libertà
La problematica distinzione tra criterio dell’idem factum e criterio dell’idem legale – ossia dell’incompatibilità tra la nozione di “medesimo fatto” adottata dal diritto vivente italiano (criterio dell’idem legale) e quella fatta propria dai giudici di Strasburgo (criterio dell’idem factum) – viene affrontata dalla Consulta nella sentenza 31 maggio 2016 n. 200, (dep. 21 luglio 2016), con la quale si è allineata alla giurisprudenza di Strasburgo ed ha optato per la soluzione del “fatto storico”, dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale“. In particolare la Corte Costituzionale ha chiarito, anche in considerazione dall’assenza di univoche indicazioni di segno divergente nella giurisprudenza di Strasburgo, che alla definizione del concetto di “fatto storico” concorrono non solo la condotta dell’imputato ma anche l’evento e il nesso causale (cfr. §§ 4-5 del considerato in diritto). In coerenza con tale principio, la Corte Costituzionale ha istruito il giudice rimettente come segue: «sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico».
L’unico intervento della riforma che potrebbe aver attenuato le conseguenze del doppio binario penale-amministrativo sta nella previsione recata nella nuova formulazione dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 che prevede la trasformazione dell’integrale pagamento dei debiti tributari, ivi comprese le sanzioni amministrative, in causa di non punibilità in relazione ai reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1) con la conseguenza che viene applicata una sola sanzione e si evita il cumulo con la sanzione penale. La causa di non punibilità subordinata alla condotta riparatoria descritta dall’ art. 13 dovrebbe operare anche in relazione agli artt. 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa dichiarazione). In questo caso, tuttavia, la non punibilità è subordinata al fatto che «il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali». Come è stato correttamente rilevato, tale «requisito […] sul piano pratico rende poco probabile una significativa applicazione dell’istituto, potendo difficilmente pronosticarsi comportamenti di “ravvedimento” da omessa/infedele dichiarazione che non siano in qualche modo “sollecitati” dalla conoscenza di accertamenti in corso sulla dichiarazione medesima.» (in tal senso Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, ******* penale, Decreto Legislativo n. 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8, comma 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, Rel. n. III/05/2015, 28 ottobre 2015). Per tutti gli altri reati invece – e comunque quando non opera il novellato art. 13 – il successivo art. 13 bis del D.Lgs. citato ha tenuto ferma la configurazione del pagamento omnicomprensivo (ossia esteso anche alle sanzioni amministrative) come mera circostanza attenuante.
[1] Nota anche come Carta di Nizza, proclamata il 7 dicembre 2000 e adottata il 12 dicembre 2007 alla quale il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, ha conferito carattere giuridicamente vincolante e lo stesso valore dei Trattati istitutivi dell’UE
[2] Le citate pronunce sono incentrate sulla natura processuale del principio del ne bis in idem, affermando che il divieto di doppio processo inerisce al divieto di processare e non solo di punire due volte il soggetto per lo stesso fatto.
[3] Va tuttavia evidenziato che in alcuni commenti alla sentenza Grande ******* (Cour européenne, ****************, Affaire Grande Stevens et autres c. Italie, Arrêt 4 marzo 2014, Requête n. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10, 18698/10) se ne individua espressamente l’oggetto nel ne bis in idem sostanziale.
[4] G.M. *****, Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su un tema europeo, in Dir. Pen. Contemporaneo, 14 settembre 2014
[5] Le prime pronunce della Corte costituzionale sulla spinosa questione della compatibilità tra doppi binari sanzionatori e ne bis in idem alla luce della sentenza della Corte EDU Grande Stevens c. Italia sono: sentenza del 12 maggio 2016, n. 102, ************, Red. ******** e ******** e ord. 20 maggio 2016, n. 112, ************, Red. ******** e ********
[6] Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Trib. Bologna, ord. 21 aprile 2015 . L’incidente di costituzionalità proposto dal Tribunale di Bologna (ord. del 21 aprile 2015) è stato deciso con l’ordinanza n. 112 del 2016, con cui la Corte ha restituito gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce delle modifiche legislative intervenute con la rilevante riforma dei reati tributari avutasi con l’entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha profondamente innovato da un punto di vista sistematico il rapporto tra gli illeciti penali e amministrativi in questione, modificando alcune delle disposizioni prese in considerazione dal rimettente per ravvisare la violazione denunciata.
[7] Il Trib. di Bergamo, ord. 16 settembre 2015 , a differenza del Tribunale di Bologna, ha investito della questione non la Corte costituzionale, ma direttamente la Corte di Giustizia di Lussemburgo, attraverso lo strumento della questione pregiudiziale di interpretazione. La questione sollevata dal Tribunale di Bergamo – non ha, dunque, ad oggetto né l’art. 649 cod. proc. pen. (riferimento “naturale” in tema di ne bis in idem sostanziale) né il più volte citato art. 4 Prot. 7 CEDU (che – come noto – la Corte di giustizia non è competente a interpretare, non trattandosi di una norma di diritto dell’Unione), ma l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, “proclamata solennemente” – come recita l’intestazione – dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. La norma, direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, e destinata ipso iure a prevalere sul diritto interno contrastante in forza del principio del primato del diritto dell’Unione. L’art. 50 CFDUE (Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato) stabilisce che “Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”; di fatto, lo stesso testo di cui al citato art. 4 Prot. 7 CEDU. Tale“vicinanza” testuale diventa anche “aderenza interpretativa” in ragione del successivo art. 52, comma 3 della stessa CFDUE, a mente del quale “laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione (per come interpretata dalla Corte di Strasburgo, n.d.e.). La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”. Il richiamo all’art. 52, dunque, deve essere inteso come richiamo anche alle norme dei suoi protocolli (tra cui dunque l’art. 4 Prot. 7) e si estende anche all’interpretazione fornita a queste norme dalla Corte EDU (che è il giudice ultimo della Convenzione e dei suoi protocolli, ai sensi dell’art. 32 CEDU).
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