di Giorgio Mazzone*
* Partner dello Studio “Lipani Catricalà & Partners”
Sommario
1. Premessa
2. Le origini del principio dell’autosufficienza e la sua evoluzione nella giurisprudenza di legittimità anteriore alla riforma del 2006
3. Il contenuto del ricorso per cassazione a seguito della riforma del 2006 e il principio di autosufficienza del ricorso
4. Il Protocollo d’intesa Cassazione-Consiglio Nazionale Forense del 17 dicembre 2015 concernente le “regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria”
5. La giurisprudenza successiva al Protocollo. Considerazioni finali e prospettive de iure condendo
1. Premessa
L’autosufficienza è un requisito che attiene al contenuto del ricorso civile per cassazione e, pur non trovando un’espressa regolamentazione normativa nel codice di procedura civile, costituisce uno dei principali oneri posti a carico della parte che procede alla redazione di un atto di impugnazione innanzi alla Corte Suprema.
La crescita esponenziale del contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione ha fatto sì che la giurisprudenza di legittimità abbia individuato accanto a quelle espressamente previste dal legislatore, una ulteriore causa di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio di cassazione rappresentata proprio dalla violazione del c.d. “principio di autosufficienza” nella redazione del ricorso.
In forza di questo criterio, il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione[1].
[1] Così in giurisprudenza, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2017, n. 18679; in senso conforme, ex multis, Cass. Civ., Sez. Trib., 15 luglio 2015, n. 14784. In dottrina, Rordorf, Questioni di diritto e giudizio di fatto, in La Cassazione civile (Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana),a cura di Acierno – Curzio – Giusti, Bari, 2015, 31, ha evidenziato che “In sostanza, anche visivamente, il giudizio di cassazione si distacca dall’ iter pregresso di tutta la vicenda processuale, incentrandosi solo sugli atti pertinenti a tale giudizio (ed anche in ciò traspare nuovamente il principio di autosufficienza, al quale il procedimento di fronte la Corte è informato)“.
2. Le origini del principio dell’autosufficienza e la sua evoluzione nella giurisprudenza di legittimità anteriore alla riforma del 2006
Il principio dell’autosufficienza, di esclusiva genesi giurisprudenziale[2], compare per la prima volta nell’ordinamento giurisdizionale interno nella sentenza della Corte di Cassazione 18 settembre 1986, n. 5656[3] quale corollario del canone di specificità e completezza del motivo di ricorso, il cui rispetto è stato da sempre preteso dalla giurisprudenza di legittimità.
In questa prima forma, dunque, l’autosufficienza si traduce nell’obbligo per il ricorrente in Cassazione della precisa indicazione topografica, in seno al ricorso, del luogo, o meglio dell’atto o verbale di causa cui si richiama la doglianza[4].
Dopo questa prima esegesi applicativa, si è fatta strada nella giurisprudenza di legittimità una versione più rigida del principio di autosufficienza secondo cui ai fini dell’ammissibilità del ricorso non è più sufficiente la mera indicazione dei documenti da consultare, ma è necessario trascrivere integralmente nell’atto gli atti processuali le memorie, i verbali d’udienza, le consulenze d’ufficio o di parte, i documenti e le testimonianze, posti a fondamento del ricorso[5].
La ratio di questa lettura del principio di autosufficienza è stata individuata dalla giurisprudenza di legittimità[6] nell’impossibilità per la Corte Suprema di compiere indagini integrative e, quindi, di visionare ed esaminare gli atti processuali precedenti ed i documenti prodotti nella fase di merito, salvo che i vizi processuali configurino errores in procedendo.
In altri termini la finalità dell’autosufficienza diviene quella di fornire, attraverso la lettura del solo ricorso, tutti gli elementi affinché la Corte possa decidere senza consultare altri atti, se non, appunto, quello introduttivo[7].
La transizione dalla prima alla seconda fase esegetica dell’autosufficienza è evidente in relazione al vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione di cui al previgente art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
In questa prospettiva, dunque, la Corte di Cassazione ha considerato inammissibili quei ricorsi in cui si censurava sotto, il profilo del vizio di motivazione, la mancata ammissione delle prove richieste nella fase di merito, ma che erano privi dell’indicazione adeguata e specifica del contenuto del mezzo istruttorio[8].
Lo sviluppo evolutivo di questo orientamento rigoroso della Corte Suprema ha così condotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare l’inammissibilità dei ricorsi in cui si censurava l’omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, carenti dell’integrale trascrizione dell’articolato della prova per testi e ciò in quanto il ricorrente in cassazione non può limitarsi ad indicare genericamente i temi di prova o le circostanze oggetto di prova[9].
Il medesimo principio è stato così applicato agli altri mezzi istruttori di cui si denunciava in cassazione la mancata ammissione in sede di merito; così ad esempio, nel caso di mancata ammissione del giuramento decisorio, è stato richiesto a pena di inammissibilità, la trascrizione nel ricorso della formula in cui lo stesso era stato articolato[10] ovvero nell’ipotesi dell’interrogatorio formale, la riproduzione integrale del contenuto delle circostanze sulle quali la parte, in sede di merito, avrebbe dovuto rispondere[11].
Anche nella diversa ipotesi di erronea o illegittima valutazione dei mezzi istruttori, la Corte di Cassazione ha richiesto in questo contesto storico, che il ricorrente specificasse, mediante integrale riproduzione, la risultanza processuale (testimoniale o documentale) di cui si asseriva la mancata o insufficiente valutazione[12].
Più in particolare, nel caso di censura in ordine all’omessa valutazione di prove documentali, il ricorrente ha l’onere di trascrivere nel ricorso per cassazione, a pena d’inammissibilità, non solo il testo integrale, o la parte significativa del documento, al fine di consentire il vaglio di decisività, “ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione”[13].
Ed ancora, la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita), ha l’onere di trascriverne integralmente nel ricorso per cassazione i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d’ufficio[14].
L’evoluzione del principio e la sua portata estensiva hanno determinato la giurisprudenza di legittimità ad affermare che l’autosufficienza debba essere sempre rispettata a prescindere dal tipo di vizio denunciato, sia esso qualificabile come error in iudicando o come error in procedendo[15].
Con specifico riferimento, poi, al motivo di ricorso previsto al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la Corte di Cassazione ha previsto addirittura l’obbligo, in capo al ricorrente, di integrale trascrizione ed allegazione delle fonti normative richiamate qualora le censure comportino l’esame di regolamenti comunali o provinciali[16] ovvero della sentenza di merito impugnata, nell’ipotesi della doglianza di un errore di diritto nell’interpretazione della pronuncia medesima[17].
Anche in relazione agli errores in procedendo si rinvengono numerose pronunce in cui trova applicazione il principio in esame nell’esegesi più rigorosa sopra evidenziata[18].
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, soprattutto in questa sua accezione più rigida, non è stato condiviso da una parte maggioritaria della dottrina[19] che ha rilevato come nella fattispecie manchi totalmente una qualsivoglia disposizione normativa dell’asserita limitazione dei poteri di cognizione della Corte Suprema, posta dalla stessa Cassazione a fondamento del principio di autosufficienza, rinvenendosi, al contrario, nel codice di procedura civile alcune norme che riconoscono, sia pur implicitamente, un potere-dovere del giudice di legittimità di conoscere tutti gli atti di causa delle precedenti fasi di merito[20].
Sempre in dottrina è stato autorevolmente osservato, inoltre, che il puntuale adempimento del ricorrente dell’obbligo di integrale trascrizione nel ricorso dei “contenuti processuali” relativi alla fase di merito, favorendo la redazione di atti prolissi, sovrabbondanti e fuori dei limiti dimensionali, determina particolari criticità atteso che anziché agevolare i giudici di legittimità nell’individuazione del vizio della sentenza impugnata, rende più complicata e faticosa la lettura del ricorso, causando ritardi ed inefficienze[21].
[2] Si veda al riguardo, Amoroso, Il giudizio civile di cassazione, Milano 2012, 181.
[3] In questa pronuncia la Corte Suprema ha affermato che “ non può darsi ingresso alla corrispondente censura in sede di legittimità se il ricorso sia privo di idonee specificazioni sulle prove non ammesse, sui fatti che ne costituiscono l’oggetto e sul nesso di causalità tra l’omissione dedotta e la decisione, poiché, in una situazione siffatta, da un lato non sono direttamente individuabili gli elementi necessari per stabilire la decisività del punto cui si riferisce il vizio motivazionale denunciato e, dall’altro, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non consente di sopperire alle sue lacune mediante indagini integrative che vadano al di là della semplice verifica delle deduzioni contenute nell’atto e che si presentino in sé compiute“.
[4] In giurisprudenza, vds., Cass. Civ., Sez. II, 19 giugno 1995, n. 6927. In dottrina, Giusti, L’autosufficienza del ricorso per cassazione civile, in Giust. civ., 2013, 247.
[5] É espressione di questo orientamento, Cass. Civ., Sez. III, 25 luglio 2008, n. 20437 secondo cui: “Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse“; in senso conforme, vds. Cass. Civ., Sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3338, Cass. Civ., Sez. III, 5 marzo 2003, n. 3284, Cass., Civ., Sez. III, 10 marzo 2000, n. 2802, Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 1999, n. 2838.
[6] Così, Cass. Civ, Sez. II, 24 novembre 1999, n. 10017 e Cass. Civ, Sez. III, 9 aprile 2009, n. 8708.
[7] Rusciano, In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, in Giur. it.,2005, 1670 ss., ha affermato che la Cassazione deve astenersi dalla ricerca del testo completo degli atti processuali attinenti al vizio denunciato per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo nella individuazione degli atti – o di parti di essi – che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura , con conseguente lesione del contraddittorio.
[8] In questo senso, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 marzo 2004, n. 5369.
[9] Così Cass. Civ., Sez. III, 1 agosto 2001, n. 10493 e Cass. Civ., Sez. Lav., 30 luglio 2010, n. 17915; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, 19 marzo 2007, n. 6440 secondo cui: “È privo di autosufficienza il ricorso fondato su motivo con il quale viene denunziato vizio di motivazione in ordine all’assunta prova testimoniale, omettendo di indicare nel ricorso i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza“.
[10] Cass. Civ., Sez. II, 17 novembre 2005, n. 23286; Cass. Civ., Sez. II, 26 aprile 2002, n. 6078.
[11] Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2007, n. 13085.
[12] Così, Cass. Civ., Sez. Lav., 12 maggio 2008, n. 11838; Cass. Civ., Sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2006, n. 6679
[13] Così, Cass. Civ., Sez. III, 25 agosto 2006, n. 18506.
[14] In questo senso, vds., Cass. Civ., Sez. II, 13 giugno 2007, n. 13845.
[15] In dottrina, vds. Rusciano, Il contenuto del ricorso per cassazione. La formulazione dei motivi: il principio di autosufficienza, in Corr. giur., 2007, 279 ss; Nappi, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione, Torino, 2011, 275 ss.
[16] Cass. Civ., Sez. Lav., 15 dicembre 2008, n. 29322; Cass. Civ., Sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1865; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. Trib., 6 novembre 2005, n. 23093 secondo cui “allorquando siano sollevate censure che comportino l’esame di un regolamento comunale, è necessario, a pena di ammissibilità, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che le norme del regolamento siano integralmente trascritte“; contra, Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 giugno 2005, n. 12868.
[17] Cass., Civ., Sez. III, 29 settembre 2007, n. 20594.
[18] Così, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 23 marzo 2005, n. 6225; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24791; Cass. Civ., Sez. II, 19 marzo 2007, n. 6361, Cass. Civ., Sez. III, 18 giugno 2007, n. 14133 in tema di obbligo di trascrizione integrale delle risultanze processuali nel caso del vizio di ultrapetizione; Cass. Civ., Sez. II, 3 aprile 2003, n. 5148. Picardi in Manuale del processo civile, Milano 2006, 407 non condivide questo orientamento in quanto il generale principio per cui la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto laddove vengano denunciati vizi di nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – nel senso di potere esaminare i fascicoli di causa ed anche accertare e valutare autonomamente e direttamente il fatto processuale, senza il filtro cognitorio del Giudizio di merito – fa cadere il divieto, per il Supremo Collegio, di compiere indagini integrative che costituisce il fondamento del principio di autosufficienza.
[19] Si veda, Conforti, Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, Salerno, 2014, 91 ss; Montaldo, p> (nota a Cass. 2 agosto 2005 n. 16132), in Giust. civ., 2006, I, 2086 ss.
[20] Il riferimento è all’art. 384 c.p.c. comma 4 c.p.c. secondo cui “Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione”.
[21] Così, Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2008, 245; Verde, p>(relazione tenuta al ciclo di seminari su “Il giudizio di cassazione: tecniche di redazione del ricorso e regole di procedimento“, Roma 15 aprile-17 giugno 2004). In giurisprudenza, vds. Cass. Civ., Sez. Trib., 19 dicembre 2019, n. 33915; Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26331; Cass. Civ., Sez. Trib., 4 aprile 2018, n. 8245; Cass. Civ., Sezioni Unite, 11 aprile 2012, n. 5698.
3. Il contenuto del ricorso per cassazione a seguito della riforma del 2006 e il principio di autosufficienza del ricorso
Il D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40[22] ha realizzato la prima riforma del processo di legittimità finalizzata al rafforzamento del ruolo nomofilattico della Corte di Cassazione, aggiungendo un nuovo requisito nell’ambito di quelli relativi al contenuto-forma del ricorso richiesti a pena di inammissibilità e segnatamente la previsione della “specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.[23].
Secondo la dottrina maggioritaria, la modifica normativa ha comportato un ridimensionamento della portata del principio di autosufficienza, attribuendo una veste normativa, cosi in qualche modo cristallizzandola, all’accezione meno rigorosa dell’autosufficienza[24], intesa esclusivamente come onere di “localizzazione” dell’atto o del verbale di causa cui fa riferimento la censura ed ammettendosi, altresì, la possibilità di un rinvio per relationem[25].
In altri termini, secondo questa dottrina, il legislatore, stabilendo in maniera chiara e definita le condizioni alle quali il ricorso può considerarsi autosufficiente – ovvero con la indicazione e localizzazione degli atti o documenti cui lo stesso fa riferimento – ha determinato il limite di tollerabilità nell’applicazione del principio dell’autosufficienza, affinché lo stesso non possa più tradursi nell’obbligo di integrale trascrizione nel ricorso – a pena di inammissibilità – dei contenuti processuali relativi alla fase di merito.
Questa conclusione volta a ritenere una canonizzazione del significato meno rigido dell’autosufficienza, risulterebbe confermata dalla disposizione di cui all’art 369 n. 4 c.p.c.[26] che prevede l’ulteriore onere a carico del ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda“[27].
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, tuttavia, anche dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 40/2006 ha ribadito l’obbligo a carico del ricorrente di integrale trascrizione degli atti processuali posti a fondamento del ricorso a pena di inammissibilità dello stesso, continuando così ad uniformarsi all’accezione più estrema e rigorosa del principio di autosufficienza[28].
In alcune decisioni successivamente emesse, peraltro, la Corte di Cassazione ha iniziato a compiere importanti passi verso la semplificazione degli oneri imposti al ricorrente dal principio di autosufficienza con una significativa attenuazione, se non proprio un ridimensionamento, del significato più estremo dell’autosufficienza che viene qualificato come “un corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute negli art. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.”[29].
[22] Recante “Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato“.
[23] Secondo Carratta, La riforma del giudizio in cassazione (relazione al Congresso giuridico per l’aggiornamento forense, organizzato dal Consiglio nazionale forense, Roma, 28-30 marzo 2006, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 1105 ss. e in Studi in onore di Carmine Punzi, III, Torino 2008, 21 ss., il legislatore, forzando i confini della potestà conferitagli con la legge-delega n. 80 del 2005, senza far espresso riferimento al canone di autosufficienza, ha operato nell’intento di delineare un contenuto del ricorso per cassazione molto più complesso di quello precedente.
[24] Sassani, Il nuovo giudizio di Cassazione, in Riv. dir. proc., 2006, 228.
[25] Così, Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II. Il processo ordinario, Bari, 2012, 415; Consolo, Deleghe processuali e partecipazione alla riforma della Cassazione e dell’arbitrato, in Corr. giur., 2005, 1189; Caporusso, La riforma del giudizio di cassazione, Padova 2009, sub. art. 366, 201.
[26] Norma che, parimenti, è stata modificata dalla novella di cui al D.Lgs. 40/2006.
[27] Si tratta del c.d. “fascicoletto” ai sensi dell’art. 369 n. 4 c.p.c.
[28] Tra le tante, vds., Cass. Civ., Sez. VI, 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. Civ., Sez. Lav., 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. Civ., Sez. Trib., 11 maggio 2010, n. 11423; Cass. Civ., Sez. I, 19 aprile 2010, n. 9300; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. Civ., Sez. II, 3 marzo 2010, n. 5091; Cass. Civ., Sez. Trib., 24 febbraio 2010, n. 4434; Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3507; Cass. Civ., Sez. III, 3 febbraio 2010, n. 2506; Cass. Civ., Sez. III, 17 novembre 2009, n. 24221.
[29] Così Cass. Civ., Sezioni Unite, 22 maggio 2012, n. 8077; nel medesimo senso, Cass. Civ., Sez. Lav., 17 gennaio 2014, n. 896; Cass. Civ., Sez. VI, 25 marzo 2013, n. 7455.
4. Il Protocollo d’intesa Cassazione-Consiglio Nazionale Forense del 17 dicembre 2015 concernente le “regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria”
In questo contesto si è inserito il Protocollo d’intesa tra la Corte Suprema e il Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in Cassazione.
Questa iniziativa è stata improntata dalla comune presa d’atto della possibilità che il sovradimensionamento degli atti difensivi potesse essere, almeno in parte, frutto della ragionevole preoccupazione degli avvocati di non incorrere nelle censure di inammissibilità per difetto di autosufficienza, con la conseguente necessità che di tale principio meglio si definissero i limiti alla luce di effettivi e concreti dati normativi.
Al fine di ottenere l’effetto di una significativa semplificazione degli atti di parte, con effetti positivi sulla chiarezza e celerità della decisione, il Protocollo prevede un modulo di redazione dei ricorsi, che ne definisce i limiti di contenuto e ne agevola l’immediata comprensione da parte dell’organo iudicante.
Il Protocollo è diviso in due parti: la prima dedicata alla “Redazione dei ricorsi” e la seconda destinata al chiarimento del “principio di autosufficienza”.
La prima parte disciplina uno schema di ricorso, valido – in quanto compatibile – anche per i controricorsi e per le memorie ex art. 378 c.p.c. che si articola in dieci sezioni: 1) parte ricorrente; 2) parte intimata; 3) sentenza impugnata; 4) oggetto del giudizio; 5) valore della controversia; 6) sintesi dei motivi; 7) svolgimento del processo; 8) motivi d’impugnazione; 9) conclusioni; 10) documenti allegati.
Per quanto più di specifico interesse ai fini del presente articolo, la seconda parte del Protocollo si occupa di coordinare i criteri redazionali appena indicati con i principi di autosufficienza e di economia processuale.
Superando la sopra richiamata giurisprudenza, ispirata all’accezione più rigorosa dell’autosufficienza, il Protocollo precisa che “il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento” di talché lo stesso “deve ritenersi rispettato quando: 1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito“[30].
Si deve segnalare che sempre – ai fini del rispetto dell’autosufficienza e della procedibilità dell’impugnazione – il Protocollo impone al ricorrente di allegare “al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso“.
In ordine alla valenza e alla portata applicativa del Protocollo sono state avanzate in dottrina diverse opinioni.
Alcuni autori hanno sostenuto che il Protocollo ha valore di soft law ed impone, in ossequio al principio di autosufficienza, un onere di localizzazione “interna” ed “esterna” degli atti e dei documenti cui ci si riferisce all’interno del ricorso[31].
Secondo altri si tratterebbe di una regolamentazione pattizia che si inserisce nel regime legale del ricorso per cassazione, completandone la disciplina e delineando “raccomandazioni” valevoli tanto per gli avvocati nella redazione dei ricorsi, quanto per i giudici nell’applicazione del principio di autosufficienza[32].
Altra parte della dottrina ha sottolineato come il Protocollo ha una valenza peculiare sia perché frutto dell’accordo di soggetti istituzionali, sia perché detta regole la cui violazione è correlata alla valutazione che il giudice compie nella liquidazione delle spese[33].
Da ultimo, infine, è stato rilevato che il Protocollo, pur non delineando una nuova ipotesi di inammissibilità, crea un dovere istituzionale di interpretare l’art. 366 c.p.c. (e, dunque, la norma sui requisiti di contenuto-forma) in conformità a quanto in esso sancito, in considerazione della circostanza che esso è frutto di una decisione concordata[34].
Quest’ultimo orientamento è stato accolto nella recente sentenza dalla Corte di Cassazione, Sez. I, 24 aprile 2018, n. 10112 che ha affermato “il Protocollo testimonia di un condiviso orientamento interpretativo che ha la sua base nel dato normativo, sia per quanto attiene all’esigenza di specificità, sia per quanto attiene all’esigenza di autosufficienza, sicché legittima l’interpretazione della norma in conformità al protocollo, con l’ulteriore conseguenza che la violazione delle regole del protocollo dà luogo ad inammissibilità laddove esso rifletta opzioni interpretative di quel dato“.
La sentenza in commento ha, quindi, posto il seguente principio di diritto: “La violazione delle regole per la redazione del ricorso per cassazione secondo il Protocollo siglato il 17 dicembre 2015 dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio nazionale forense, a mezzo dei loro presidenti, in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, dà luogo ad inammissibilità, laddove tale violazione implica la violazione – non già, ovviamente, del Protocollo in sé, bensì – del dato normativo di riferimento nell’interpretazione recepita nello stesso Protocollo“.
[30] Il Protocollo richiede, altresì, che: “nel testo di ciascun motivo sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce” (punto n. 2); “nel testo di ciascun motivo siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto” (punto n. 3).
[31] Consolo, Il ricorso per cassazione tra sinteticità e completezza – il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (…a rischio di essere riponderato quale hard black letter rule), in Giur. it., 2016, 2768 ss.
[32] Punzi, Il principio di autosufficienza e il “Protocollo d’intesa” sul ricorso in Cassazione, in Riv. dir. proc., 2016, 585 ss.;Panzarola in La difesa scritta ed orale in cassazione dopo il Protocollo d’intesa Mascherin-Santacroce e la legge 25 ottobre 2016 n. 197 , in Il giusto processo civile, 2016, 1061 ss.
[33] Così, Pagni, Il ricorso per cassazione tra sinteticità e completezza – chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali: il Protocollo d’intesa tra Cassazione e CNF, in Giur. it, 2016, 2768 ss.
[34] Frasca, Glosse e commenti sul protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense, in www.judicium.it.
5. La giurisprudenza successiva al Protocollo. Considerazioni finali e prospettive de iure condendo
La giurisprudenza di legittimità successiva ha confermato e fatto propri i principi contenuti nel Protocollo e, con particolare riferimento all’autosufficienza, ha definitivamente aderito all’accezione meno rigorosa del canone ritenendo non necessaria la trascrizione integrale nel ricorso di atti o documenti ai quali venga fatto riferimento nell’impugnazione.
Si segnala al riguardo la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8480 secondo cui: “Il ricorso è quindi inammissibile, anche perché, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa”.
Secondo la Corte Suprema tuttavia, il ricorso per cassazione non deve essere redatto attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali: “ciò in quanto la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di atti e documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza”[35].
In altri termini, si può quindi concludere che il ricorso per cassazione autosufficiente non debba contenere “tutto“, ma “tutto ciò che serve in relazione ai motivi di ricorso” nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza espositiva degli atti processuali[36], canoni, questi che si contrappongono alla lettura rigorosa del principio di autosufficienza quale pedissequa e prolissa riproduzione di atti processuali integrali all’interno dell’atto di impugnazione.
Del resto, il superamento di questo rigore formalistico dell’autosufficienza trova conferma, anche, nella giurisprudenza dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha dato prevalenza alle soluzioni interpretative orientate a consentire al processo di pervenire ad una decisione che esamini il fondamento dell’impugnazione nel rispetto del “diritto di accesso ad un tribunale di cui all’art. 6 § 1 della CEDU“, evitando l’applicazione puntigliosa e pedante delle norme che impongono prescrizioni di forma[37].
In questo contesto si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7 novembre 2017, n. 26338 secondo cui: “La giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di inammissibilità o improcedibilità dei ricorsi è da tempo interessata da un’impronta coerenziatrice di questo segno. Essa è ispirata dall’art. 6 § 1 della Convenzione EDU, che tutela il ‘diritto a un Tribunale’, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, nell’ambito del margine di apprezzamento (cfr. CEDU, 18.2.1999, Waite c. Gov. Germania Federale), che ha uno Stato, le regole formali non possono limitare l’accesso della parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza. Ogni limitazione si concilia con l’art. 6 § 1 soltanto se tende ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (cfr. Corte Eur. DU 16.6.2015 ric. Mazzoni N. 20485/06; e ancora la sentenza 15.9.2016 sul ricorso n. 32610/07 in causa Trevisanato, sull’art. 366 bis c.p.c.). Giova pertanto ricordare l’ordinanza 1081/16 e la successiva Cassazione SU 25513/2016, che hanno censito altre pronunce della Corte EDU, nell’ottica di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto dall’art. 47 della Carta di Nizza.
Mette conto menzionare esempi di temperamento razionale che hanno rivisitato la disciplina del giudizio di Cassazione alla luce dell’art. 111 Costituzione e delle normative sovrannazionali, quali Cass. 22726/11 e SU 23329/09 in tema di oneri di cui all’articolo 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.”.
Dall’analisi, dunque, di questa giurisprudenza interna e di quella delle corti sovranazionali, una parte della dottrina ha cercato di individuare una soluzione de iure condendo della descritta problematica relativa al contenuto, ai vizi e alle sanzioni dell’atto di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, sostenendo una possibile rivisitazione delle conseguenze della violazione dei principi di autosufficienza e di sinteticità non più in termini di inammissibilità, quanto di nullità, con conseguente possibile sanatoria in applicazione dell’art. 156 c.p.c. nell’ambito delle memorie illustrative precedenti all’udienza o all’adunanza (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 378 c.p.c., 380 bis c.p.c. e 380 bis.1. c.p.c.)[38].
[35] Nello stesso senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. Trib., 30 aprile 2020, n. 8425; Cass. Civ., Sez. Trib., 17 marzo 2020, n. 7335; Cass. Civ., Sez. VI, 18 dicembre 2019, n. 33720.
[36] Secondo Cass. Civ., Sez. Trib., 4 aprile 2018, n. 8245 “La tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi “assemblati” o “farciti” o “sandwich” implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all’interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti. Tale eccesso di documentazione integrata nel ricorso non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione, viola il principio di sinteticità che deve informare l’intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo), impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non già la completezza dell’informazione, ma il sostanziale “mascheramento” dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso. La Corte di cassazione, infatti, non ha l’onere di provvedere all’indagine ed alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso“; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. Trib., 19 dicembre 2019, n. 33915; Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26331; Cass. Civ., Sezioni Unite, 11 aprile 2012, n. 5698.
[37] Sotto questi profili si richiama la sentenza del 22 novembre 2011 della 1^ sezione della Corte di Strasburgo (nel caso Andreyev v. Estonia) che ha riconosciuto la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione, affermando: “Data la particolare natura del ruolo della Corte di cassazione, la procedura seguita in tali tribunali può essere più formale, purché non si giunga ad una costruzione strettamente rigorosa di norme procedurali, tale da privare i ricorrenti del loro diritto di difesa-accesso alla Corte“; in precedenza la Corte di Strasburgo, 1^ sezione, (nel caso R. & D. c. Grecia) nella sentenza del 15 gennaio 2009 aveva riconosciuto la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione evidenziando che “Dichiarare irricevibile il solo motivo di impugnazione, poiché le ricorrenti non avevano indicato nel loro ricorso le circostanze di fatto in base alla quale la corte di appello aveva fondato la decisione di rigetto del loro ricorso, era un eccessivo formalismo e impediva alle ricorrenti di avere il ‘merito delle loro accuse ‘ esaminato dalla Corte di Cassazione“.
[38] Così, Conforti, Il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, cit., 140 e ss.
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