Il procedimento di revisione elettorale in Francia

Elia Ammirati 17/09/24

Il 10 giugno 2024, immediatamente dopo aver conosciuto l’esito delle elezioni europee appena concluse, il Presidente Macron ha sciolto l’Assemblea Nazionale, convocando il primo turno delle consultazioni politiche per il 30 giugno seguente. Questo breve intervallo tra la convocazione e le elezioni stesse – soli venti giorni – può portare a interrogarsi sulla struttura del procedimento applicato in Francia, dati i tempi ben più lunghi cui siamo abituati in Italia.
Tale iter può apparire di secondaria importanza rispetto alle norme che sanciscono il diritto di voto e ne regolano l’acquisizione, ma in realtà rappresenta il mezzo attraverso il quale si attua il principio democratico e ne costituisce, quindi, una faccia inscindibile, seppur spesso nascosta. Un’errata gestione di questo procedimento può nei casi più gravi comportare l’impossibilità per un elettore di votare, mentre, di converso, un suo miglioramento può generare un più semplice esercizio del voto e, quindi, una maggiore democraticità.

Indice

1. Il procedimento di revisione elettorale in Italia: breve excursus


Innanzitutto, è bene chiarire che con procedimento di revisione elettorale si intende quell’insieme di fasi che porta all’aggiornamento delle liste elettorali da utilizzarsi durante le giornate di votazioni. Tali liste racchiudono i nomi degli elettori residenti in un dato comune e certificano il diritto degli iscritti a esprimere il proprio voto. Ma come si giunge a questo elenco? La loro tenuta e il loro aggiornamento sono regolati dal DPR 20 marzo 1967, n. 223, che ne istituisce una in ogni comune e ne impone la revisione secondo precise scadenze distribuite durante l’anno (le cd. revisioni dinamiche e semestrali), prescrivendo che ogni ente locale individui nel suo seno un ufficiale elettorale a questo deputato. Gli aggiornamenti delle liste – semplificando – hanno lo scopo di prendere atto delle variazioni dovute ai cambi di residenza, alle morti e agli acquisiti (o riacquisti) del diritto di voto per conseguimento della cittadinanza, per il raggiungimento della maggiore età o per la cessazione di provvedimenti interdittivi.
L’adeguamento delle liste alle novità del tessuto demografico è ancora più importante in occasione delle elezioni. In vista di queste ultime il procedimento elettorale ha inizio con la convocazione dei comizi, effettuato per le politiche con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il termine per questo adempimento è fissato dall’art. 11 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, in materia di norme per le elezioni della Camera e dall’art. 4 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, recante norme per le elezioni del Senato. Entrambe le disposizioni stabiliscono che i comizi debbano essere convocati almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le consultazioni. Quest’ultima a norma dell’art. 61 Costituzione deve essere entro un massimo di settanta giorni dallo scioglimento delle camere.
L’ufficiale elettorale, quindi, dopo aver ricevuto comunicazione dell’indizione dei comizi, procede alla cancellazione dei deceduti, di coloro che hanno trasferito la propria residenza o perso il diritto di voto e, successivamente, quarantacinque giorni prima del voto, iscrive i nuovi residenti e chi ha acquistato o recuperato il diritto di voto[1].
Trentacinque giorni prima del voto vengono, poi, espunti dalle liste gli elettori che non avranno ancora compiuto il diciottesimo anno il giorno delle elezioni. La versione “definitiva” delle liste si avrà a quindici giorni dalle consultazioni con la cancellazione dei defunti e la successiva stampa e pubblicazione degli elenchi destinati ai seggi[2]. Le eventuali ulteriori variazioni non comporteranno più una modifica delle liste, ma saranno semplicemente comunicate al presidente di sezione, onde prevenire possibili omissioni.
Nel nostro ordinamento, quindi, il procedimento di revisione elettorale è articolato in più fasi progressive, ma, limitando le variazioni numericamente preponderanti – quelle per residenza – al quarantacinquesimo giorno antecedente alle elezioni, tende a cristallizzare le liste precocemente.

2. Il procedimento di revisione elettorale in Francia


Venendo ora all’ordinamento francese, bisogna innanzitutto premettere la fonte principale in merito di procedimento elettorale è il Code Electoral[3]. Questo corpus prevede, oltre alla tenuta a livello comunale, che le liste elettorali siano centralizzate presso l’Institut national de la statistique et des études économiques[4], cui è demandato il compito di custodire e aggiornare le liste su segnalazione dei comuni o d’ufficio, trasmettendo poi la variazione all’ente interessato. Oltralpe, poi, non è previsto l’istituto della residenza anagrafica e, pertanto, l’iscrizione nelle liste elettorali avviene su istanza[5] di parte in caso di mutamento di domicilio o d’ufficio, per il raggiungimento della maggiore età o in caso di censimento[6].  La scelta in merito al comune cui legarsi dal punto di vista elettorale è lasciata, quindi, al cittadino, che potrà optare tra il luogo della propria dimora abituale o uno verso il quale ha una particolare connessione, come la presenza per un determinato periodo di tempo o proprietà immobiliari[7]. L’aggiornamento “ordinario” delle liste avviene costantemente e puntualmente, pertanto non sono previsti meccanismi come le nostre revisioni dinamiche e semestrali.
Nel caso in cui si debbano svolgere le elezioni, l’art. 12 della Costituzione francese prevede che il primo turno elettorale si svolga tra il ventesimo e il quarantesimo giorno a partire dal decreto di scioglimento delle camere, attraverso il quale, quindi, si dà inizio il procedimento di revisione elettorale[8].
Quest’ultimo è regolato dalla circolare del Ministero dell’interno n. INTA1830120J in data 21.11.2018[9], che scandisce in modo serrato i tempi della revisione. Innanzitutto, è previsto che solo le domande di iscrizione presentate entro il sesto venerdì antecedente al primo turno possano essere prese in considerazione per l’iscrizione nelle liste elettorali. Coloro che hanno presentato istanza successivamente a questo termine, salvo alcuni casi[10], dovranno esprimere il proprio voto nel precedente comune di iscrizione. Una volta proceduto all’aggiunta dei nuovi elettori, le liste dovranno essere sottoposte tra il ventiquattresimo e il ventunesimo giorno antecedente al primo turno a una commissione di controllo che ne verifica l’integrità ed instaura eventualmente un contraddittorio con i cittadini che ritenga di radiare dalla lista stessa[11]. Entro il ventesimo giorno, il maire dovrà curare l’affissione di tavole riassuntive delle liste integrali, delle nuove iscrizioni e delle radiazioni effettuate. A questo punto non potrà più intervenire alcuna modifica fino al quinto giorno antecedente, quando si prenderà atto delle iscrizioni per casi particolari (possibili fino al decimo giorno dal primo turno) e si pubblicherà la versione definitiva delle liste.

3. Conclusioni


Come già evidenziato, le elezioni politiche 2024 in Francia sono state caratterizzate da un brevissimo preavviso e un altrettanto rapido svolgimento. Dallo studio della normativa di riferimento, è emerso che tale celerità sia da ascrivere a due elementi. Il primo è costituito dal termine fissato dall’art. 12 Costituzione, il quale impone di tenere le elezioni tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dallo scioglimento delle camere, in luogo del termine ben più lungo previsto dal nostro ordinamento di settanta giorni dallo scioglimento con un preavviso di quarantacinque per la convocazione dei comizi. Questa impostazione ben più rapida consente alla Francia una netta accelerazione nelle operazioni di voto e impone un procedimento di revisione elettorale più rapido. Proprio quest’ultima necessità conduce al secondo aspetto che caratterizza il sistema francese: la revisione continua delle liste. Un sistema dinamico di questo tipo, infatti, senza la rigidità dettata dalle nostre procedure, consente di avere liste elettorali sempre aderenti alla realtà demografica e di rapido aggiornamento in vista delle elezioni. Non sono, infatti, necessarie “tornate” di iscrizione e cancellazione, né l’invio massiccio di comunicazioni e dati tra comuni.  
Nel nostro ordinamento una simile prontezza potrebbe essere presto raggiunta grazie all’introduzione capillare in ogni comune di ANPR, attraverso la quale sarebbe possibile procedere all’iscrizione in tempo reale dei nuovi residenti. Un meccanismo del genere unito all’iscrizione d’ufficio attualmente prevista in seguito al trasferimento di residenza, in luogo dell’iscrizione su domanda francese, permetterebbe un elevato tasso di rispondenza delle liste agli effettivi votanti del luogo e un loro rapido aggiornamento.

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Note

  1. [1]

    Vedi art. 41 DPR 223/1967.

  2. [2]

    Art. 32 DPR 223/1967.

  3. [3]

    Si veda https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070239/2024-09-05/.

  4. [4]

    Art. 16 Code. Le funzioni elettorali dell’Istituto di statistica, insieme ad alcune pubblicazioni in merito, sono consultabili al link https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1046/presentation.

  5. [5]

    Il Ministero dell’Interno francese ha, per questa ragione, predisposto un unico modello a livello nazionale da utilizzarsi per l’iscrizione. Tale modulo deve essere corredato da tutti gli elementi che consentano di evincere le ragioni di connessione con il comune ove si chiede di essere iscritti. Per maggiori informazioni si veda https://www.eure.gouv.fr/contenu/telechargement/29073/193738/file/cerfa_12669-02.pdf .

  6. [6]

    Art. 2 e 11 Code. SI vedano, inoltre, le istruzioni ministeriali fornite al https://www.eure.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Elections/Revision-des-listes-electorales/Tenue-et-revision-des-listes-electorales.

  7. [7]

    Questa elasticità nella scelta del luogo di iscrizione alle liste elettorali – che può essere radicalmente diverso da quello ove si vive – è accresciuta, ai sensi dell’art. 71 Code, dal fatto che all’elettore è anche concesso di esprimersi tramite delega: l’elettore, che si trovi in un comune dove non possa esprimere la propria preferenza, potrà delegare un altro cittadino nel comune ove risulta iscritto a farlo al posto suo.

  8. [8]

    Le elezioni politiche 2024 sono state indette con il seguente decreto https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049689654.

  9. [9]

    Consultabile al link https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44101;

  10. [10]

    In particolare, ai sensi della citata circolare, possono essere iscritti dopo il sesto venerdì antecedente alle elezioni, ma comunque entro il decimo giorno precedente, per esempio, i militari rientrati dal servizio, coloro che, dopo il termine, abbiano compiuto diciotto anni, abbiano acquisito la cittadinanza francese o abbiamo riacquistato il diritto di voto. Cfr. par. III lettera C circolare 2018.

  11. [11]

    Par. III lettera A Circolare 2018.

Elia Ammirati

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