Premessa
Come è noto, durante il diffondersi del coronavirus, per contenere questa pandemia, sono state previste delle particolari cautele da doversi adottare per tutti i procedimenti giudiziari.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, ossia il procedimento penale, al pari degli altri procedimenti, sono state concepite diverse misure volte a evitare, nei termini e nei modi che esamineremo in questo scritto, il diffondersi di questo contagio (sull’argomento, vedasi: V. DE GIOIA, G. PAPIRI, Il processo penale da remoto: prime considerazioni, in Riv. penale, 5/2020)
Orbene, scopo del presente lavoro è quello di vedere come il legislatore sia intervenuto in tal senso analizzando la normativa attraverso cui è stato previsto ciò.
La sospensione dei termini
L’art. 83, c. 1, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27, dispone che dal “9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020” (primo capoverso) nonché che dal “9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” (secondo comma, primo capoverso) e si “intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali” (secondo comma, secondo capoverso) e ove “il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo” (secondo comma, terzo capoverso) mentre, quando “il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto” (secondo comma, quarto capoverso).
Dunque – fermo restando che, a norma dell’articolo 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi uno e due (appena esaminati) è stato prorogato all’11 maggio 2020 – tutte le volte che il nostro codice di rito penale stabilisce dei termini entro cui dovevano essere compiuti determinati atti [esempio: il deposito della lista dei testimoni entro sette giorni dal giorno in cui è fissata la data del dibattimento (art, 468, c. 1, c.p.p.)] ovvero, come espressamente previsto in questa stessa norma giuridica, sarebbero dovuto decorrere i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari o il termine per proporre querela [(“Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’art. 124 del codice penale”) (art. 83, c. 2, ultimo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27)], di norma, non si incorreva in alcuna decadenza ove non fossero stati osservati i termini previsti dal c.p.p. durante questo frangente temporale.
Inoltre, nei “procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303[1] e 308[2] del codice di procedura penale” (art. 83, c. 4, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27).
Tal che ne deriva che, sempre in siffatto medesimo lasso temporale, operava la sospensione della prescrizione di cui all’art. 159 c.p. (“Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie; 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale; 3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale; 3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice”) nonché la sospensione dei termini di cui all’art. 303 (“1. La custodia cautelare perde efficacia quando: a) dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3); 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni; b) dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; 3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest’ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti;b-bis) dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 442: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1; 3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni; d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4. 2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 3. Nel caso di evasione dell’imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare. 4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall’articolo 305, non può superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni”) e all’art. 304 (“1. I termini previsti dall’articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310, nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati; c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3; c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l’udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3. 2. I termini previsti dall’articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. 4. I termini previsti dall’articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310, se l’udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. 5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi. 6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall’articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea. 7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b)”) c.p.p..
Orbene, in riferimento alla sospensione della prescrizione, sono sorti dubbi sulla legittimità costituzionale di tale norma di legge tanto è vero in sede di merito è stata sollevata una questione di questo tipo innanzi alla Consulta.
In particolare, il Tribunale di Siena, sez. penale, con ordinanza del 21 maggio del 2020 – dopo avere fatto presente che “l’ambito di applicazione del principio di legalità in materia penale sancito dall’art. 25 cpv. Cost., diversamente da quello riconosciuto dalle carte internazionali ed europee, non sia limitato alla sola descrizione degli elementi che compongono il reato, ma includa ogni profilo sostanziale concernente il regime della punibilità” – ha rilevato che “l’art. 83, quarto comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernendo condotte anteriori alla sua entrata in vigore, determini un aggravamento del regime della punibilità (consistente nel prolungamento, pari a sessantatré giorni, del tempo necessario a prescrivere), così contrastando con il principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione, in forza del quale le modifiche normative che comportino un aggravamento del regime della punibilità devono spiegare la propria efficacia con riferimento ai soli fatti commessi quando la stesse erano già in vigore” non ritenendosi “utilmente esperibile appare il tentativo ermeneutico volto a ricercare, della disposizione predetta, un significato compatibile con l’art. 25, secondo comma, Cost., così elidendone in radice i rilevati profili di attrito” apparendo a tal proposito inadeguata “al dettato costituzionale (…) la tesi per cui l’art. 83, quarto comma, d.l. 18/2020 costituirebbe null’altro che una particolare applicazione di quanto già previsto dall’articolo 159, primo comma, cod. pen. (a mente del quale “il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale … è imposta da una particolare disposizione di legge”), al quale ultimo soltanto andrebbe perciò ricollegato l’effetto sospensivo della prescrizione, per i procedimenti rinviati d’ufficio ai sensi dell’art. 83, primo comma, d.l. 18/2020, come modificato dall’art. 36, primo comma, d.l. 23/2020” atteso che una “simile ricostruzione interpretativa, per vero, non appare (…) sostenibile se non disconoscendo la stessa portata innovativa dell’art. 83, quarto comma, d.l. 18/2020 (e, con essa, la sua capacità di produrre effetti giuridici), di questo operandosi, in tal modo, una vera e propria interpretatio abrogans, quantomeno nella parte relativa alla sospensione della prescrizione” e tenuto conto altresì del fatto che tale “ricostruzione, inoltre, implicitamente postulando che ogni rinvio d’ufficio (e, dunque, non soltanto quello imposto dall’art. 83 d.l. 18/2020) rappresenti un “caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale … è imposta da una particolare disposizione di legge” (secondo quanto disposto dall’art. 159, primo comma, cod. pen.), finisce con l’equiparare la nozione di “rinvio d’udienza” a quella di “sospensione del procedimento”, ascrivendo ad entrambe il medesimo effetto, in punto di sospensione del corso della prescrizione, da ritenersi così prodotto ogni qualvolta dal giudice sia disposto un rinvio d’udienza”.
Per di più, sempre in questa pronuncia, è stato altresì osservato che “al fine di adeguare a Costituzione l’art. 83, quarto comma, d.l. 17 marzo 2020 non possa essere utilmente speso l’argomento per cui la sua legittimazione costituzionale potrebbe essere rinvenuta nel carattere “emergenziale” o “eccezionale” o comunque “necessitato” della complessiva disciplina in cui l’articolo predetto si inscrive” posto che è “la stessa logica dello stato di diritto – che non ammette eccezione alcuna alle regole in esso stipulate come fondamentali – a frapporre un argine invalicabile alla possibilità di individuare spazi di deroga o ambiti di non applicabilità in quei principi che, appartenendo “all’‟essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (così, testualmente, Corte Cost., sentenza n. 1146 del 1988, considerato in diritto, par. 2.1.), costituiscono elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale” e, nel novero di tali principi, per vero, deve farsi rientrare anche quello espresso dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione, come anche di recente affermato dal Giudice delle Leggi, nella nota vicenda Taricco: “non vi è […] dubbio che il principio di legalità in materia penale esprima un principio supremo dell‟ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell‟individuo, per la parte in cui esige che le norme penali […] non abbiano in nessun caso portata retroattiva.” (v. Corte Cost., ordinanza n. 24 del 2017, considerato in diritto, par. 2)” e, dunque, per tale giudice di merito, nessuna deroga “può essere ammessa al principio supremo dell’irretroattività della legge penale sfavorevole” in quanto “è soltanto il principio di retroattività della legge penale favorevole che “non può essere senza eccezioni”, in ciò differenziandosi da “quello di irretroattività della legge penale sfavorevole”, che per l’appunto non tollera nessuna eccezione (v. Corte Cost., sentenza n. 236 del 2011, considerato in diritto, par. 13)”.
Tal che questo giudicante, individuando, quale parametro di riferimento costituzionale ritenuto violato, l’art. 25, c. 2, Cost. (“Nessuno puo` essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”) riteneva “che dell’enunciato “nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini [è] altresì sospes[o], per lo stesso periodo, il corso della prescrizione” non possano ricavarsi interpretazioni conformi a Costituzione, che divergano dalle seguenti: a) per i procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini disposta in conseguenza dell’emergenza pandemica da Covid-19, il corso della prescrizione dei reati rimane sospeso per lo stesso periodo di tempo; b) la sospensione del corso della prescrizione è un effetto diretto della sola previsione normativa di cui all’art. 83, quarto comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; c) la sospensione del corso della prescrizione opera di diritto e si applica anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (recte: prima del 9 marzo 2020)”.
Al contrario, la Cassazione, sez. pen. III, nella sentenza, 2 luglio 2020, n. 21367, è addivenuta ad una diversa conclusione.
In particolare – dopo essere stato osservato che “l’itinerario interpretativo dell’art. 83, comma 4, cit., deve seguire canoni ermeneutici che non possono prescindere dalla circostanza che la legge è intervenuta in una peculiare situazione emergenziale” ossia il fatto che l’“epidemia che ha colpito il paese è un fatto extra ordinem che ha reso necessaria l’adozione di molto drastiche misure di limitazione dei movimenti fisici delle persone, allo scopo di evitare la diffusione del contagio” in quanto proprio “la natura di quello specifico fattore scatenante (il virus), ha imposto misure sempre più limitative dei diritti delle persone, della libertà di movimento, dell’iniziativa economica, sicchè la sospensione pressochè totale dell’attività giudiziaria, che evidentemente non poteva essere esercitata stante il divieto quasi assoluto di movimento delle persone, era misura emergenziale finalizzata allo scopo di prevenire la diffusione del contagio”, è stato quindi rilevato che l’“interpretazione secondo le ordinarie categorie giuridiche è messa in crisi dal fatto extra ordinem” nel senso che la “necessità di fronteggiare la diffusione del contagio, da cui dipende la salvaguardia di diritti, la vita e la salute, che preesistono e senza i quali neppure si può discutere di regole processuali e di diritti degli imputati nel processo, ha messo in chiaro il potenziale conflitto con altri diritti di pari rango la cui composizione non può prescindere dalla natura dell’intervento legislativo destinato ad operare in un contesto specifico e di durata temporanea” e, in quest’ottica, ad avviso del Supremo Consesso, “la sospensione della prescrizione non è riconducibile, a parere del Collegio, alla disciplina generale dettata dall’art. 159 c.p., laddove stabilisce che “il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge”” non potendosi, in altre parole, “semplicisticamente concludere che il legislatore abbia introdotto una nuova causa di sospensione tra le tante”.
Di conseguenza, alla stregua di quanto appena enunciato, proprio alla luce del fatto che l’“art. 83, comma 4 cit. che dispone la sospensione del corso della prescrizione in ragione della sospensione dei termini per il compimento di attività processuali e del rinvio delle udienze, è conseguente alla sostanziale paralisi di fatto dell’attività giudiziaria per evidenti ragioni di tutela della salute pubblica, inclusa quella dell’imputato e del suo difensore, valore che costituisce un prius”, tale disposizione, proprio perché concepita per questo scopo, secondo la Suprema Corte, “era perciò destinata ad essere applicata ai processi penali pendenti, e quindi ad avere efficacia retroattiva” oltre ad avere “carattere generale, in quanto (…) applicabile a tutte le tipologie di processi in corso e di reati; è temporanea, nel senso che predetermina, nel circoscritto lasso temporale, gli effetti sospensivi della prescrizione; ed è proporzionata rispetto allo scopo prefissato”.
Orbene, tale carattere generale e temporaneo, la giustiziabilità sempre garantita, la ragionevolezza rispetto allo scopo perseguito, per i giudici di piazza Cavour, “tracciano il sentiero che l’interprete deve percorrere nella ricerca di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 83, comma 4, cit.” così come, a loro avviso, “deve essere altrettanto chiaro che la circostanza che la norma che dispone la sospensione del corso della prescrizione sia stata dettata per fronteggiare un fenomeno pandemico eccezionale non autorizza ancora a dire che la disposizione di legge non potrebbe violare mai e in nessun caso il principio dell’irretroattività della legge sfavorevole sancito dall’art. 25 Cost.” dal momento che, se l’“eccezionalità della situazione, che ha generato tale fonte normativa, non consente di per sè la irragionevole compressione e, tanto meno, la violazione dei principi costituzionali”, è proprio “nel carattere generale, proporzionato rispetto allo scopo e temporaneo nella sua applicazione che si deve saggiare la tenuta della norma, della cui legittimità costituzionale si dubita e che giustifica, in un’ottica di bilanciamento ragionevole dei diritti costituzionali, un intervento legislativo in malam partem di limitazione del principio di irretroattività della norma penale” posto che “la sospensione del corso della prescrizione, che determina una indubbia limitazione/compressione dell’art. 25 Cost., comma 2 può dirsi, in certa misura ed entro certi limiti “sopportabile”, nel senso che nel bilanciamento con altri principi di rango costituzionale (diritto alla vita e alla salute), consente di ritenere la flessione del principio di irretroattività della legge sfavorevole, a tali condizioni (di cui si dirà), non costituzionalmente illegittima”.
Orbene, proseguendo la disamina del ragionamento decisorio utilizzato dalla Cassazione nel caso di specie – una volta postulato che nel “bilanciamento tra diritti di pari rango costituzionale attraverso il quale deve ricercarsi la misura della composizione, o quantomeno la coesistenza, tra il diritto alla vita e alla salute, ivi compresa anche quella dell’imputato e del suo difensore e di tutti gli operatori della giustizia, e il diritto dello stesso imputato di avere conoscenza, prima del fatto commesso, dei termini di prescrizione e del computo di essi, e di non vedersi computata una sospensione del corso della prescrizione disposta successivamente al fatto commesso proprio in conseguenza della sospensione di tutta l’attività giurisdizionale” – viene affermato “che il carattere generale e temporaneo della disposizione normativa che ha introdotto la nuova causa di sospensione della prescrizione, la sua proporzionalità e ragionevolezza rispetto allo scopo perseguito vengono in rilievo per misurare il sacrificio necessario del principio costituzionale dell’irretroattività della legge penale di sfavore” e “ciò in quanto (…) ogni principio costituzionale è di per sè limite ad ogni altro in quanto nessun diritto, come affermato dal Giudice delle leggi, è tiranno e prevale sugli altri” così come, nel “bilanciamento con altri diritti di pari rango (vita e salute), nessuno dei quali prevale a priori e in astratto sugli altri, si realizza il sacrificio necessario del principio sancito dall’art. 25 Cost., comma 2” posto che, in una situazione che coinvolge limitazioni a diversi diritti costituzionali, all’interprete spetta il bilanciamento degli stessi.
Orbene, nel caso in questione, la Suprema Corte ha ritenuto che “il bilanciamento tra diritti di rango costituzionale secondo ragionevolezza comporta una limitazione giustificabile, la quale costituisce una misura sopportabile al principio della irretroattività della legge penale di sfavore perchè la causa di sospensione del corso della prescrizione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea” rilevandosi al contempo che se è vero “che la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui l’irretroattività della legge penale di sfavore non tollera deroghe, essendo un fondamentale e irrinunciabile principio di civiltà del diritto che “erige un bastione a garanzia dell’individuo contro possibili abusi da parte del potere legislativo” (sentenza n. 32/2020)” è altrettanto vero però che “la Corte rileva la specificità del fatto generatore della situazione di emergenza, fatto che appartiene alla sfera del mondo delle cose e della natura, non causato, per quanto è dato sapere, dall’uomo e solo da questi governato proprio per fronteggiare gli effetti potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali, tra cui la vita e la salute” tenuto conto altresì del fatto che la “specificità dell’evento naturalistico era tale che per fronteggiarla era necessario limitare fortemente la libertà di movimento e di circolazione delle persone e, dunque, lo svolgimento stesso dell’ordinaria attività giudiziaria” ed è “proprio la “natura” del fatto, esogeno, ad erigere una barriera per la tenuta futura del principio inderogabile di cui all’art. 25 Cost., che ai soli limitati fini dettati dalla legislazione emergenziale e per un periodo predeterminato e circoscritto, sopporta un sacrificio necessario”.
Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, ha ritenuto praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata e ha reputato la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata a condizione che la sospensione del corso della prescrizione, per preservare il carattere proporzionato e strettamente temporaneo della stessa, sia così modulata, per i processi fissati e rinviati d’ufficio: a) fino all’11 maggio 2020, per le udienze ricadenti nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 e rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020 dato che in tal senso dispone l’art. 83, comma 4, cit. il cui originario termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all’11 maggio 2020; b) fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze risultavano fissate nel periodo successivo, ovvero dal 12 maggio 2020, e siano state rinviate dai capi degli uffici giudiziari, a data successiva al 30 giugno 2020, con il provvedimento ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. g) cit., ma con sospensione del corso della prescrizione solo fino al 30 giugno 2020, come dispone il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 9.
Orbene, a fronte di tale pronuncia, non resta che vedere quale posizione assumerà la Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Siena.
Ciò posto, proseguendo la disamina dell’art. 83 del decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27, al comma terzo sono stabiliti dei casi in cui le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sempre di questo articolo (e già esaminati in precedenza) non operano.
Ebbene, per quanto attiene il procedimento penale, tali disposizioni, in primo luogo, non si applicano per i: “procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l’estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione” (art. 83, c. 3, lettera b), decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27).
Dunque, la sospensione dei termini, secondo quanto previsto in precedenza, non opera per i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare e, a tal proposito è stato affermato, in sede di merito, che, “sebbene l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.[3] non sia fra gli atti espressamente citati dall’art. 83 d.l. 18/2020 come da effettuarsi anche in fase di sospensione della attività giudiziaria, deve ritenersi che la ratio dell’atto sia la stessa della convalida dell’arresto o fermo (per i quali è invece espressamente previsto che si proceda) in quanto non può ritenersi lecito rinviare a tempo indeterminato il primo atto da compiersi a garanzia dell’interesse dell’indagato a difendersi da limitazioni della propria libertà personale realizzate con misura cautelare personale coercitiva” (Trib. La Spezia, ufficio G.I.P., 6/04/2020).
Tali commi, in secondo luogo, non si applicano nei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale[4], nei procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69 (ossia la normativa che, come è noto, disciplina il mandato di arresto europeo), nei procedimenti di estradizione per l’estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, nei procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive.
Lo stesso discorso vale anche quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda in relazione ai seguenti procedimenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354[5]; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
A sua volta la “richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, puo’ essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte” (art. 83, c. 3-bis, primo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27) trattandosi di “una norma che, a ben vedere, pare fare applicazione del principio generale contenuto nel novellato art. 613 cod. proc. pen., in base al quale la parte non può presentare personalmente memorie in sede di legittimità, occorrendo che tali atti siano sottoscritti da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”[6] fermo restando che nei “procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno il decorso del termine di prescrizione e’ sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020” (art. 83, c. 3-bis, secondo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27).
Le disposizioni previste dall’art. 83, c. 1 e c. 2, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27, per di più, non si applicano per quanto attiene i “procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale[7]” (art. 83, c. 3, lettera c), primo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27) e, nel qual caso, la “dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile” (art. 83, c. 3, lettera c), secondo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27).
Le misure adottate dagli uffici giudiziari per contrastare contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria
“Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti” (art. 83, c. 6, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27) e, per assicurare tali finalità, “i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196[8] ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale[9], di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e (…); .(…); g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno nei procedimenti (…) penali, con le eccezioni indicate al comma 3; (…) h-bis) lo svolgimento dell’attivita’ degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti” (art. 83, c. 7, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27).
Orbene, in relazione a tale normativa, diversi Tribunali si sono muniti di apposite linee-guida per far fronte al diffondersi di questo fenomeno pandemico.
Ad esempio, il Tribunale di Como, per mezzo del Suo Presidente, ha previsto, per il settore penale, che l’“attività processuale verrà ripresa ma con gli accorgimenti volte a evitare, e comunque contenere, rischi per la salute” mentre il Presidente del Tribunale di Milano ha disposto che, qualora, “sussistano in concreto ragioni che evidenzino un pericolo per la salute del magistrate o per la collettività conseguenti alla necessita di recarsi in ufficio per celebrare l’udienza ( quali, ad esempio, la qualità di persona fragile in ragione dell’età o di concomitanti patologie o di una condizione attuale, quale la gravidanza, oppure la particolare distanza del domicilio dal palazzo di giustizia e l’indisponibilità di un mezzo privata per percorrere il tragitto casa-lavoro e l’inesistenza attuale di adeguati collegamenti pubblici o la pericolosità del viaggio conseguente alla necessita di cambiare più mezzi di trasporto), il magistrate interessato presenterà al Presidente del Tribunale motivata richiesta di esonero dal/’osservanza di tale disposizione, che il capo dell’ufficio valuterà in base alle informazioni in suo possesso”.
In modo similare, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nel provvedimento n. 76 dell’11 maggio del 2020, ha previsto che “la trattazione dei procedimenti e della cause in udienza pubblica o partecipata avverrà di regola con la sola presenza delle parte interessate, nel rispetto delle vigenti misure di protezione individuale e di distanziamento sociale, e secondo la programmazione a fasce orarie che verrà preventivamente comunicata alle parti, onde evitare qualsiasi assembramento, anche nei corridoi antistanti le aule di udienza”.
Ciò posto, continuando la disamina dell’art. 83 del decreto legge n. 18/2020, va infine rilevato che, da un lato, nel “periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)” (art. 83, c. 5, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27) ossia buona parte delle misure appena citate, dall’altro, che, nei “procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303[10], 308[11], 309, comma 9[12], 311, commi 5[13] e 5-bis[14], e 324, comma 7[15], del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2[16], e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g) (ossia, come appena visto poco prima, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno nei procedimenti (…) penali, con le eccezioni indicate al comma 3 di questo articolo ndr.), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020” (art. 83, c. 9, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27).
Dunque, anche tali aspetti devono essere presi in considerazione in riferimento alla sospensione dei termini già esaminati in precedenza.
Il procedimento penale mediante collegamento da remoto
L’art. 83, c. 12, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27 dispone che, ferma “l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale[17], dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271” i quali a loro volta prevedono rispettivamente quanto sussegue: a) “Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri” (comma terzo); b) “E’ sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l’imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell’aula di udienza e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei” (comma quarto); c) “Il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza” (comma quinto).
Orbene, va a tal riguardo rilevato che, se con provvedimento del 3 marzo del 2020 emesso dal Direttore generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, era previsto che le “udienze penali di cui al dodicesimo comma dell’art. 83 del Decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271” (art. 3, comma primo) mentre in alternativa potevano “essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall’art. 2 del presente provvedimento[18] laddove non fosse stato necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità” (art. 3, comma secondo), con provvedimento del 21 maggio del 2020, sempre emesso da questo Direttore generale – una volta fatto presente che il “presente provvedimento individua gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento (…) delle udienze penali e degli atti di indagini preliminari, ivi compresi gli interrogatori” (art. 1) – viene stabilito che le udienze penali a distanza “si svolgono utilizzando uno dei collegamenti di cui all’art. 2 del presente provvedimento” (art. 4) il quale a sua volta statuisce quanto segue: “Gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento di attività giudiziaria nella disponibilità dell’amministrazione sono: a) MVC0: servizio di videoconferenza in via di dismissione dal 31.12.2019 e reso alle medesime condizioni della MVC1 su piattaforma di gestione AVAYA – Equinox, ma con sistema di codifica e decodifica basato su tecnologia Lifesize degli apparati del contratto Lutech s.p.a. e con gli stessi limiti descritti al punto b); b) MVC1: servizio basato su piattaforma AVAYA-Equinox, che consente il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo della custodia, con canale di comunicazione criptato, realizzato su rete telematica dedicata, interna alla Rete Unitaria Giustizia, con sala regia dedicata, sistema di gestione e controllo su infrastruttura dell’Amministrazione e con il limite massimo di 75 procedimenti contemporanei, per un numero complessivo massimo di 360 aule/sale collegabili tra loro e con la possibilità di visibilità reciproca fino a 20 aule/sale; c) MVC2: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo su cloud ibrido in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell’Unione Europea (Repubblica di Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 9 di essi; d) MVC3: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo in data center dell’Amministrazione; assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 5 di essi”.
Detto questo, proseguendo l’analisi dell’art. 83 del decreto legge n. 18/2020, così come convertito nella legge n. 27/2020, al comma 12-bis, primo capoverso, è stabilito che, fermo “quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia” (cioè il provvedimento appena esaminato) fermo restando che: 1) lo “svolgimento dell’udienza avviene con modalita’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti” (art. 83, c. 12-bis, secondo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27); 2) prima “dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e’ prevista la partecipazione giorno, ora e modalita’ del collegamento” (art. 83, c. 12-bis, terzo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27); 3) i “difensori attestano l’identita’ dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale[19], la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal piu’ vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile” (art. 83, c. 12-bis, quarto capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27) e in “tal caso (…) l’identita’ della persona arrestata o formata e’ accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente” (art. 83, c. 12-bis, quinto capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27); 4) l’“ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e da’ atto nel verbale d’udienza delle modalita’ di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita’ con cui si accerta l’identita’ dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche’ dell’impossibilita’ dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale[20], o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale[21]” (art. 83, c. 12-bis, sesto capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27); 5) fermo “quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti” (art. 83, c. 12-bis, settimo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27).
Dal canto suo il comma 12-ter dell’art. 83 del decreto legge n. 18/2020, così come convertito nella legge n. 27/2020, statuisce che, a “decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127[22] e 614[23] del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale” (primo capoverso) fermo restando che: I) entro “il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata” (secondo capoverso); II) la “cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni” (terzo capoverso); III) alla “deliberazione si procede anche con le modalita’ di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale[24] e il dispositivo e’ comunicato alle parti” (quarto capoverso); IV) la “richiesta di discussione orale e’ formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore [del ricorrente] abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale[25] entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria” (quinto capoverso); V) le “udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale” (sesto capoverso); VI) se “la richiesta e’ formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento e’ rinviato” (settimo capoverso).
Infine, il comma 12-quater dell’art. 83 del decreto legge n. 18/2020, così come convertito nella legge n. 27/2020, a sua volta statuisce che, dal “9 marzo 2020 al 30 giugno, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non puo’ essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19” (primo capoverso) ma: a) la “partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e’ assicurata con le modalita’ di cui al comma 12” (secondo capoverso) (già esaminato in precedenza); b) le “persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il piu’ vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto” (terzo capoverso); c) presso “tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione” (quarto capoverso); d) il “compimento dell’atto avviene con modalita’ idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilita’ per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore” (quinto capoverso); e) il “difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito” (sesto capoverso); f) il “pubblico ufficiale che redige il verbale da’ atto nello stesso delle modalita’ di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita’ con cui si accerta l’identita’ dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche’ dell’impossibilita’ dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale[26]” (settimo capoverso).
Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale
L’art. 83, c. 12-quater.1, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27 statuisce che, sino “al 31 luglio 2020, con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, e’ autorizzato il deposito con modalita’ telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24[27]” (primo capoverso) e, a tal proposito, con provvedimento del 12 maggio del 2020[28], il Direttore generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia ha previsto che “le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19” (art. 1) prevedendo in particolare che il “deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP” (art. 3, c. 1) il quale a sua volta “è accessibile dal PST all’indirizzo http://pst.giustizia.it, tramite l’Area Riservata di cui all’articolo 5 delle Specifiche Tecniche” (art. 3, c. 2) fermo restando che, per un verso, l’“identificazione informatica dei difensori per l’accesso all’Area Riservata avviene con le modalità previste all’articolo 6 delle Specifiche Tecniche” (art. 3, c. 3), per altro verso, l’“accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato” (art. 3, c. 4).
Ad ogni modo, se il “deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita’ stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo” (art. 83, c. 12-quater.1, secondo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27), dal canto loro i “decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici” (art. 83, c. 12-quater.1, terzo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27).
La polizia giudiziaria
A norma dell’art. 83, c. 14-quater.2, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27, sino “al 31 luglio 2020, con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalita’ telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24[29]” (primo capoverso) e la “comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita’ stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici” (secondo capoverso).
La fase decisoria
“Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di’ consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia” (art. 83, c. 12-quinquies, primo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27) e il “luogo da cui si collegano i magistrati e’ considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge” (art. 83, c. 12-quinquies, secondo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27).
In particolare, per i processi penali, è altresì stabilito che “dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento e’ depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria” (art. 83, c. 12-quinquies, terzo capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27) ma “le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto” (art. 83, c. 12-quinquies, quarto capoverso, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27).
Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali
“Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9[30] (abrogato ndr.), sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221[31], o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia” (art. 83, c. 13, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27) mentre tali comunicazioni e notificazioni “agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio” (art. 83, c. 14, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27).
Ciò posto, a loro volta tutti “gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” (art. 83, c. 15, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27) mentre dal canto suo il provvedimento del 21 maggio succitato prevede, all’art. 6, che, nelle “ipotesi previste dall’art. 83, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, per le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del medesimo articolo, i tribunali ordinari e le procure della repubblica presso i tribunali ordinari nonché i tribunali per i minorenni e le procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni possono utilizzare, oltre al Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali di cui alla Circolare 11 dicembre 2014 (Avvio del Sistema di Notificazioni e comunicazioni telematiche penali), anche il sistema ministeriale PEC TIAP-Document@ di cui ai provvedimenti DGSIA n. 1593.U del 26 gennaio 2016 e n. 19717.U del 29.9.2016”.
Le udienze innanzi alle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
L’art. art. 83, c. 18, decreto legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge, 24 aprile 2020, n. 27 dispone che le “sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287[32], in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020”.
Dunque, anche per questi giudizi, era prevista una proroga in tali termini.
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Note
[1]Alla stregua del quale: “1. La custodia cautelare perde efficacia quando: a) dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3); 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni; b) dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; 3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest’ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti;b-bis) dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 442: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1; 3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni; d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4. 2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 3. Nel caso di evasione dell’imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare. 4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall’articolo 305, non può superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni”.
[2]Per cui: “1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall’articolo 303. 2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell’ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma”.
[3]Ai sensi del quale: “1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 1-bis. Se la persona é sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate. 1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto. 4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. 6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice”.
[4]Secondo cui: “La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall’articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea”.
[5]Per il quale: “1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l’accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti”.
[6]Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio penale, Relazione su novità normativa – La legge n.27 del 2020 (di conversione del d.l. 17 marzo 2020, n.18) e il d.l. n. 28 del 2020. Il giudizio penale di Cassazione, n. 46/2020, 6 maggio 2020, in https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1589134513_relazione-46-2020-massimario-giudizio-penale-cassazione-conversione-decreto-cura-italia-e-dl-28-2020.pdf (sito internet visitato il 25 luglio del 2020).
[7]Secondo cui: “1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento; b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri; d) all’esame delle persone indicate nell’articolo 210 e all’esame dei testimoni di giustizia; e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento. 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza. 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224-bis” c.p.p..
[8]Alla stregua del quale: “Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate. Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate. L’orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale. Il presidente della Corte e il procuratore generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi. Quando le esigenze dell’ufficio lo richiedano il funzionario o l’impiegato è tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell’orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi”.
[9]Per cui: “Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati”.
[10]Già citato in precedenza.
[11]Ibidem.
[12]Secondo il quale: “Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa”.
[13]Per cui: “La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo 127” c.p.p..
[14]Alla stregua del quale: “Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell’ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata”.
[15]Secondo cui: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale”.
[16]In virtù del quale: “Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote”.
[17]Già citato in precedenza.
[18]Per cui: “Nell’ipotesi prevista dall’art. 83, comma settimo, lett. f), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia”.
[19]Secondo il quale: “Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta”.
[20]Per cui: “Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo”.
[21]Alla stregua del quale: “Subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibattimento , il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l’apposizione del visto”.
[22]Secondo cui: “1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità. 6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art. 140 comma 2” c.p.p..
[23]Ai sensi del quale: “1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili. 2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori. 3. Nell’udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. 4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato espongono nell’ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche”.
[24]Per cui: “La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato”.
[25]Alla stregua del quale: “1. L’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori. 2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1. 3. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell’articolo 97. 4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all’imputato che non sia assistito da difensore di fiducia. 5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti”.
[26]Già citato in precedenza.
[27]Secondo cui: “Con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2”.
[28]Per un commento di questo provvedimento, vedasi: A. MARANDOLA, Emesse le disposizioni relative al deposito telematico da parte della difesa degli atti ex art. 415-bis c.p.p., in Ilpenalista.it, 13 maggio 2020.
[29]Già citato in precedenza.
[30]Ai sensi del quale: “1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea, in quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e’ fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia’ iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo 2020: a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data. 4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche’ dei termini per gli adempimenti contrattuali e’ sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresi’ sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche’ i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita’ difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. 5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta’ degli stessi di rinunciarvi espressamente. 6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze. 7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020: a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti; b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori e’ residente nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita’ o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020. 10. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all’udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il giudice dispone d’ufficio il rinvio dell’udienza in data successiva al 31 marzo 2020. 11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni. 12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 e’ assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell’articolo 146-bis dell’allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo e’ rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10. 14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che puo’ essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
- A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonche’ presso le relative procure, sono rinviate d’ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse attivita’ istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d’ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attivita’ di cui al presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020. 16. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d’ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020. 17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa: a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; b) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se e’ provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. 18. In caso di aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento”.
[31]Secondo cui: “1. All’articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse. 2. All’articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni». 3. All’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»; b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»; d) dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria e’ costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.». 4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e’ redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita’ si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. 7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo’ indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12. 8. Quando non e’ possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. 9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono gia’ stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello; d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello. 10. Con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita’ dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. 11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, [entro il 30 novembre 2014] l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia e’ consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalita’, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresi’ gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita’ o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresi’ comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. 13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter. 14. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e’ dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e’ resa possibile per causa a lui imputabile.». 15. Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonche’ per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo e’ autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2013. 16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia. 17. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo”.
[32]Alla stregua del quale: “1. La Corte di assise e la Corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati. 2. Il presidente della Corte di appello per particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore generale, può disporre che singoli dibattimenti siano tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione della Corte di assise e della Corte di assise di appello, nell’ambito del rispettivo territorio”.
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