>>>Leggi la Relazione n. 96 della Cassazione<<<
Indice
- La delega per la riforma del giudizio di Cassazione (L. n. 206/2021)
- Gli obiettivi della riforma e la relativa attuazione
- La Relazione della Cassazione
1. La delega per la riforma del giudizio di Cassazione (L. n. 206/2021)
Il giudizio di cassazione è stato oggetto di una profonda riforma ad opera dello schema di decreto legislativo licenziato dal Governo nei giorni scorsi, in attuazione della delega conferita al Governo dalla L. n. 206/2021. La delega ha previsto infatti:
- la riforma del cd. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. Quest’ultima possibilità è incentivata escludendo, per il soccombente, il pagamento del contributo unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio;
- l’introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto (art. 1, comma 9);
- l’introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli (art. 1, comma 10).
2. Gli obiettivi della riforma e la relativa attuazione
L’intervento del Governo, come esposto nella Relazione tecnica allo schema di decreto, è stato indirizzato a razionalizzare i procedimenti dinanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerali che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione degli adempimenti. Al fine di dare attuazione ai criteri e principi di delega previsti dai c. 9 e 10 dell’articolo unico della l. n. 206/2021, il decreto modifica la disciplina relativa al giudizio in cassazione. In particolare, ai commi 27, 28 e 29, l’art. 3 del d.lgs. così interviene:
- unifica i riti camerali attraverso la soppressione della sezione di cui all’art. 376 c.p.c.; la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici ed il mantenimento della disciplina di cui all’art. 380 bis c.p.c., con deposito immediato in cancelleria dell’ordinanza succintamente motivata;
- prevede, rispetto all’ordinaria sede camerale, un procedimento accelerato per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza;
- introduce il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione, consistente nella possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto;
- introduce anche una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli, e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente.
3. La Relazione della Cassazione
Con una Relazione di 40 pagine che anticipa la pubblicazione in G.U. del decreto che attua la riforma, la stessa Corte di Cassazione illustra le novità normative fornendo le prime indicazioni orientative agli operatori sui seguenti istituti toccati dalle novelle:
- Il contenuto del ricorso.
- La trattazione del ricorso.
- L’unificazione dei riti camerali.
- L’udienza pubblica.
- Il rito camerale e il procedimento accelerato.
- Lo spoglio dei fascicoli (e relative conseguenze sul piano organizzativo).
- La nuova causa di revocazione.
- Il rinvio pregiudiziale.
- Le modalità di trattazione dei rinvii pregiudiziali.
- Le modifiche alle disposizioni di attuazione.
- La disciplina transitoria.
- Il difetto di giurisdizione.
- Il regolamento di competenza.
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