Premessa
L’ammissione della testimonianza dell’ allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel procedimento pendente dinanzi la Corte di Assise di Palermo presenta numerosi profili critici. Il primo aspetto riguarda l’oggetto di tale deposizione, ovvero l’articolato di prova dedotto dal Pubblico Ministero su cui il Capo dello Stato è stato chiamato a deporre. Con ordinanza del 17 ottobre 2013, la Corte di Assise di Palermo ha disposto la testimonianza facendo riferimento al contenuto dell’art. 205, comma 1, c.p.p., il quale ammette tale atto e che questo debba compiersi nella sede della Presidenza della Repubblica. Il riferimento all’art. 205 c.p.p. non esaurisce il tema dell’ammissibilità della testimonianza, perché anche per il Capo dello Stato devono applicarsi le regole generali stabilite dagli artt. 194 e ss. c.p.p., secondo cui ‘il testimone è sempre esaminato su fatti determinati e accaduti sotto la sua percezione’.
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Sequestri penali, misure di prevenzione e procedure concorsuali
Alla luce del D. Lgs. n. 54/2018 in materia di incompatibilità degli organi delle procedure concorsuali e del D. Lgs. n. 72/2018 in materia di tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate, questa nuovissima Opera affronta il complesso tema dei rapporti tra sequestri penali, misure di prevenzione e procedure concorsuali e fornisce soluzioni interpretative utili per il Professionista che si trova ad operare in tale ambito. Aggiornato alla Riforma del Codice Antimafia, il testo esamina la fallimentarizzazione delle misure di prevenzione patrimoniale, con particolare riferimento alla tutela dei terzi, alla possibilità per l’amministratore giudiziario di intraprendere la strada delle procedure concorsuali minori quali il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti ed ancora l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, fino ad arrivare alle ipotesi di chiusura del fallimento prevista dagli art. 63 e 64 del codice antimafia.La trattazione analizza inoltre la gestione dei rapporti di lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate e la disciplina del regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali. Completa l’Opera la tematica del sequestro delle quote e delle partecipazioni sociali e della governance della crisi d’impresa nel caso di società sotto sequestro penale.Nicola Graziano, Magistrato dal 1999. Dal 2011 svolge le funzioni di giudice delegato ai fallimenti presso la sezione fallimentare del Tribunale di Napoli. Dottore di ricerca in Diritto Ambientale Europeo e Comparato, Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali, Specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione nonché in Diritto Civile, è stato Avvocato del libero foro nonché Ufficiale Giudiziario presso l’Ufficio NEP della Corte di Appello di Milano. Dal 2018 ricopre anche il ruolo di Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. È autore di numerose pubblicazioni nei diversi settori del Diritto. Collabora con diverse riviste giuridiche a diffusione nazionale.Livia De Gennaro, Magistrato con funzioni di giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Napoli. Ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale. Autrice, coautrice e curatrice di numerosi libri, saggi, volumi, codici, note a sentenze, articoli e commenti in materia giuridica. Relatrice in numerosi convegni in materia fallimentare, penale e misure di prevenzione. Docente in master e corsi in materia fallimentare e misure di prevenzione.
A cura di Livia De Gennaro e Nicola Graziano | 2018 Maggioli Editore
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Caso giuridico al vaglio della corte palermitana
Nello specifico, nel caso sottoposto al vaglio dei giudici palermitani, la deposizione ha avuto ad oggetto eventuali informazioni del Presidente della Repubblica in merito alle preoccupazioni espresse dal dott. Loris D’Ambrosio, consigliere giuridico del Quirinale, in una lettera del 18 giugno 2012. In questa missiva, il dott. D’Ambrosio accennava a episodi accaduti nell’arco temporale 1989-1993, quando operava presso l’Alto Commissariato per la lotta alla mafia ed esprimeva “il timore di esser stato considerato solo un ingenuo ed inutile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi”. E’ evidente che, la deposizione del Capo dello Stato non riguarda fatti da lui percepiti e su cui può esser chiamato a riferire, ma il contenuto di una missiva scritta da un terzo. Sostanzialmente, la Corte d’Assise pur essendo in possesso di quel documento sottoscritto dal dott. D’Ambrosio, ha disposto l’assunzione di una deposizione circa il contenuto di una lettera scritta da un terzo, che il Capo dello Stato ha solo ricevuto, così estendendo l’oggetto della prova testimoniale ad un fatto ipotetico : ossia alla presunta spiegazione fornita dal dott. D’Ambrosio a Napolitano. Altro aspetto critico è riferibile alla trasmissione di una personale missiva del Capo dello Stato ai giudici della Corte di Assise.
La vicenda
In una lettera datata 31 ottobre 2013, il Presidente Napolitano ha scritto ai giudici della Corte palermitana di ‘non essere mai stato informato dal dott. D’Ambrosio, né di avergli mai chiesto a cosa volesse riferirsi nella lettera del 18 giugno 2012, così da non poter nulla riferire sulla questione né di poter essere utile all’accertamento dei fatti in nessun modo’. Nella stessa lettera, il Presidente sollecitava la Corte a ricorrere ai poteri di revoca dell’ordinanza ammissiva della prova previsti dall’art. 495, comma 4, c.p.p. Anche tale invito è stato disatteso dalla Corte di Assise, la quale ha dichiarato comunque sussistente l’interesse all’assunzione di una prova, anche se sulla circostanza dedotta il testimone abbia già preannunciato di non essere a conoscenza di fatti e informazioni, trattandosi solo di dubbi manifestati da altri in una lettera ricevuta dal teste (dal Presidente) e acquisita agli atti del processo. Con una seconda ordinanza , emessa il 24 settembre 2014, la Corte di Assise ha imposto lo svolgimento della prova, facendo espresso richiamo, quanto alle modalità di svolgimento, in assenza di disposizione specifica dettata dall’art. 205 c.p.p., all’unica norma applicabile al caso concreto e, cioè, l’art. 502 c.p.p. sull’esame del teste a domicilio. Anche questo provvedimento desta perplessità, perché se fosse vero che le parti hanno diritto ad assumere come testi fonti prive di conoscenze specifiche sui fatti oggetto dell’accertamento giudiziale, l’istruzione dibattimentale potrebbe essere ampliata.
Cosa dice la corte di assise di palermo ?
Si arriva così al terzo punto critico, quello che riguarda la terza ordinanza della Corte di Assise di Palermo sul diritto degli imputati a presenziare all’udienza di audizione del Capo dello Stato come testimone. A fronte delle richieste di essere presenti di alcuni imputati sottoposti a regime detentivo speciale e di una delle parti civili, i giudici hanno negato loro la partecipazione, rilevando di non poter applicare in tal caso l’art. 502, ultimo comma, c.p.p., secondo cui il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame. Gli argomenti alla base della decisione della Corte di Assise di Palermo per escludere la partecipazione degli imputati ineriscono alla peculiarità del luogo in cui l’esame viene compiuto : immunità della sede presidenziale, incompatibilità di questa attività di partecipazione con lo stato detentivo dei soggetti richiedenti, per cui le udienze si svolgono tramite videoconferenza a distanza. La Corte, con l’ordinanza del 9 ottobre 2014, ha riconosciuto l’assoluta peculiarità della deposizione testimoniale del Presidente della Repubblica, i cui limiti sono stati stabiliti dalla pronuncia della Corte Costituzionale del 4 dicembre 2012, secondo cui il Presidente non può essere chiamato a deporre né su attività connesse a funzioni presidenziali, né su attività informali ad esse collegate. Al momento della decisione di assumere la deposizione del Capo dello Stato, la Corte di Assise sembrerebbe non aver tenuto conto della immunità della sede, della impossibilità di assumere dichiarazioni su fatti di terzi, del contenuto dei documenti di cui era in possesso, dei limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale, tranne poi negare il diritto a presenziare degli imputati, configurando un tertium genus di udienza dibattimentale, a cui non si applicano le regole della deposizione a domicilio (art. 502 c.p.p.) e quelle dell’ordinaria udienza dibattimentale, negando così il diritto alla presenza degli imputati.
Il maxiprocesso e la reazione di cosa nostra
Il 30 gennaio 1992 si concludeva il “Maxiprocesso”. La Corte di Cassazione confermava la condanna all’ergastolo di Totò Riina e di molti altri capi mafiosi. La reazione di Cosa nostra fu immediata e durissima. Nel giro di pochi mesi vennero assassinati il deputato andreottiano Salvo Lima (marzo 1992), considerato l’anello di congiunzione fra mafia e politica, e l’imprenditore Ignazio Salvo (17 settembre 1992). I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che del Maxiprocesso erano stati gli artefici, furono uccisi nel maggio (strage di Capaci) e nel luglio (strage di via d’Amelio) dello stesso anno. Vennero organizzate e portate a compimento la strage di Via dei Georgofili a Firenze (27 maggio 1993), di Via Palestro a Milano (27 luglio 1993) e di San Giovanni in Laterano. Secondo l’ipotesi accusatoria, tali omicidi facevano parte di un ampio programma stragista ideato da Cosa Nostra, al fine di mettere in ginocchio le Istituzioni. L’obiettivo era duplice: ottenere un “ammorbidimento” della strategia di contrasto della criminalità mafiosa e stipulare un nuovo “patto di convivenza” fra Stato e Mafia. È in questo contesto che per i pubblici ministeri ,Calogero Mannino, uno dei politici finiti nel mirino dei mafiosi, si sarebbe rivolto al maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, chiedendogli di chiamare in causa il ROS (Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri), di cui era comandante Antonio Subranni, per essere protetto. Guazzelli fu assassinato subito dopo. A quel punto Mario Mori, che nel Ros dirigeva il reparto di criminalità organizzata, avrebbe avviato una serie di colloqui con l’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, chiedendogli di fungere da intermediario per una trattativa con i boss Totò Riina e Bernardo Provenzano.
Stato e mafia : un difficile compromesso
Sarebbe partita così, dunque, una lunga negoziazione fra lo Stato e la mafia. La trattativa avrebbe avuto ad oggetto la cessazione della stagione stragistica in cambio di un “ammorbidimento” delle misure anti-mafia. Fra le richieste di Cosa Nostra ci sarebbe stata, in particolare, quella dell’attenuazione delle misure detentive di cui all’articolo 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario. A seguito della strage di Capaci del 1992, infatti, tale norma era stata modificata con l’aggiunta di un secondo comma che prevedeva “carcere duro” ed isolamento per i detenuti accusati di appartenere ad organizzazioni criminali ed era stata immediatamente applicata ad oltre 400 detenuti mafiosi. Il fine era quello di ostacolare le comunicazioni degli stessi con l’esterno, così da evitare il verificarsi di delitti e garantire la sicurezza e l’ordine pubblico anche fuori dalle carceri. Nel novembre del 1993 a 334 mafiosi ,detenuti secondo il regime dell’art. 41 bis c.p., la normativa non venne più applicata, fatto che viene interpretato dall’accusa come una prova del cedimento da parte dello Stato alle intimidazioni di Cosa Nostra. A detta dell’accusa, la trattativa prosegue anche oltre l’arresto di Totò Riina nel ’93, e vive uno dei suoi momenti più drammatici col fallito attentato dello stadio Olimpico nel novembre dello stesso anno (per cui verranno arrestati i fratelli Graviano).
Il processo e sue dinamiche
Il processo sulla presunta ‘trattativa Stato-mafia’ diviene di competenza della Corte di Palermo e la prima udienza si tiene il 27 maggio 2013. Gli imputati sono dieci. Quattro capi mafia: Totò Riina, Bernardo Provenzano, Antonino Cinà e Leoluca Bagarella. Un pentito, Giovanni Brusca. Tre ufficiali del Ros: il generale Antonio Subranni, il capitano Giuseppe De Donno, il colonnello Mario Mori. Due politici, l’ex ministro Calogero Mannino e l’ex senatore Marcello Dell’Utri. Il capo di accusa è il concorso nel reato di «violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato» (combinato disposto degli artt. 338 e 110 c.p.). Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste il reato di “trattativa”. Imputati sono anche Massimo Ciancimino, uno dei testi principali dell’accusa, e Nicola Mancino, ministro dell’Interno all’epoca dei fatti e accusato di falsa testimonianza. L’impianto accusatorio si basa sulle testimonianze di Massimo Ciancimino (figlio di Vito Ciancimino) e Giovanni Brusca. Ciancimino ricostruisce tutti gli incontri fra i carabinieri e il padre: secondo i militari solo per ottenere collaborazione nella cattura dei latitanti, secondo l’accusa per mettere in piedi una trattativa a 360 gradi. Brusca, invece, è il primo a parlare del c.d. «Papello», il documento che conterrebbe le dodici richieste avanzate da Cosa Nostra allo Stato in cambio della cessazione delle stragi e ad indicare il Ministro Mancino quale termine ultimo degli accordi. È dubbia, però, l’attendibilità di tali testimonianze. Massimo Ciancimino, infatti, nell’ambito dello stesso processo, risponde dell’imputazione di calunnia per aver falsificato un documento sull’ex capo della polizia Gianni De Gennaro ed i ricordi di Brusca sono “progressivi”, in quanto la sua versione si è man mano evoluta nel corso degli anni e degli interrogatori. L’oggetto principale della testimonianza del Capo dello Stato, come già ricordato, è rappresentato da alcune frasi scritte da Loris D’Ambrosio – consigliere giuridico del Quirinale deceduto nel luglio del 2012 – in una lettera del 18 giugno 2012 indirizzata a Giorgio Napolitano. Il Capo dello Stato, nel novembre 2012, inviava una lettera al Presidente della Corte d’Assise palermitana nella quale diceva di non aver avuto «ragguagli» o «specificazioni» da D’Ambrosio riguardo ai quei timori e, pertanto, di non avere «da riferire alcuna conoscenza utile al processo». Nonostante ciò, il collegio ritiene doveroso raccogliere anche la sua testimonianza, che viene resa al Quirinale alla presenza dei soli pubblici ministeri e difensori.
Art. 205 c.p.p. e sua applicazione
Infatti, l’art. 205 c.p.p. prevede tassativamente che il Capo dello Stato debba essere sentito dai magistrati nel luogo dove svolge le proprie funzioni. Il processo sulla «Trattativa» è di competenza di Palermo, mentre Caltanissetta indaga sulle stragi di Capaci e via D’Amelio. Fra le due procure, però, non c’è una linea comune. Proprio da Caltanissetta arrivano alcune delle obiezioni principali all’impianto accusatorio: secondo questa Procura, infatti, i politici non sarebbero stati coinvolti nei contatti, iniziativa personale dei Carabinieri. E Massimo Ciancimino, teste-chiave per i magistrati palermitani, sarebbe invece del tutto inattendibile. Su questo conflitto cercherà di fare leva Nicola Mancino per evitare di essere coinvolto nel procedimento. Nicola Mancino era all’epoca dei fatti Ministro dell’Interno. Preoccupato di essere coinvolto nel processo, l’ex ministro fra il novembre del 2011 e il dicembre del 2012 tempesta di telefonate Loris D’Ambrosio, consigliere giuridico di Napolitano, per cercare di far attivare il coordinamento dell’antimafia nazionale (diretta da Pietro Grasso) sulle due procure siciliane. Nell’ambito di questi contatti ci sono anche delle telefonate dirette fra Mancino e il Presidente della Repubblica. La procura chiede di depositare agli atti le intercettazioni, ma trova l’opposizione del Quirinale, che chiede (e ottiene dalla Consulta) il conflitto istituzionale. I magistrati palermitani tornano però alla carica, perché in una lettera D’Ambrosio (intanto deceduto nel 2012) scrive di aver paura di essere stato «scriba di accordi indicibili». La Procura vuole sapere se Napolitano ha avuto modo, in quei contatti, di apprendere qualcosa sulla trattativa.
Napolitano testimone
Orbene, Napolitano era stato citato come testimone nel processo sulla trattativa Stato-mafia, citazione che era stata approvata dalla Corte, ma solo su un episodio in particolare, ovvero “le preoccupazioni espresse dal suo consigliere giuridico Loris D’Ambrosio nella lettera del 18 giugno 2012″. Secondo la procedura, avrebbero dovuto essere i giudici di Palermo a spostarsi al Quirinale per raccogliere la deposizione del presidente della Repubblica. D’Ambrosio, in una lettera del 18 giugno del 2012 accennava a “episodi del periodo 1989-1993” e manifestava il suo “timore di essere stato considerato un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi”. La Corte palermitana si era richiamata espressamente alla sentenza della Consulta , che aveva accolto il ricorso sollevato dal Quirinale per conflitto di attribuzione con la procura di Palermo sulla distruzione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche di Napolitano con l’ex ministro Nicola Mancino. La testimonianza del Presidente della Repubblica è espressamente prevista – come in principio di discorso più volte evidenziato – dall’art. 205 del codice di procedura penale che disciplina, infatti, le modalità della sua assunzione. Scriveva la Corte nell’ordinanza, e puntualizzava : “Tuttavia, deve tenersi conto dei limiti contenutistici che si ricavano dalla sentenza della Corte Costituzionale del 4 dicembre 2012 e, pertanto, la testimonianza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano richiesta dal pm può essere ammessa nei soli limiti delle conoscenze del detto teste che, secondo quanto è dato rilevare dalla lettura dell’articolato di prova anche sotto il profilo temporale, potrebbero esulare dalle funzioni presidenziali, pur comprendendovi in esse le ‘attività informali’, comunque coessenziali alle prime e coperte da riservatezza di rilievo costituzionale secondo quanto si ricava dalla sentenza citata”. L’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano viene chiamato a testimoniare, nel maggio 2013, nel processo di Palermo sulla presunta Trattativa tra Istituzioni e mafia che, nel 1992-1993, avrebbe fermato la ‘strategia stragista’ di Cosa Nostra. Napolitano è stato uno dei 176 testi che la Procura di Palermo, nella persona del procuratore aggiunto Vittorio Teresi e i sostituti Antonino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia, magistrati palermitani titolari dell’inchiesta sulla ‘Trattativa Stato–Mafia’, hanno depositato nella cancelleria della Corte d’Assise. Egli è stato testimone nel primo processo in cui lo Stato processa se stesso. Il processo sul patto sotterraneo siglato tra pezzi delle Istituzioni e Cosa Nostra prende avvio il 27 Maggio 2013 a Palermo. L’accusa chiama sul banco dei testimoni anche l’ex Capo dello Stato, il cui oggetto della testimonianza verteva su di uno scambio di lettere con il suo ex consigliere giuridico Loris D’Ambrosio.
La vicenda di scandicci : prove e documenti
Questi documenti furono svelati per la prima volta nell’ottobre del 2012, quando vennero pubblicati nel volume ‘Sulla Giustizia’, distribuito in occasione dell’inaugurazione della ‘Scuola Superiore della Magistratura’ a Scandicci, vicino Firenze. In quel volume era contenuta la lettera di D’Ambrosio a Napolitano del 18 giugno 2012 e la successiva risposta dell’ex Capo dello Stato. Era appena scoppiato il caso Mancino, l’ex ministro dell’Interno era stato intercettato più volte mentre cercava l’appoggio di D’Ambrosio e del Quirinale per essere tutelato dall’inchiesta della Procura di Palermo, in cui era accusato di falsa testimonianza. Erano innumerevoli le telefonate intercettate tra Mancino e il consigliere giuridico D’Ambrosio, il quale nel giugno 2012 scrive al Quirinale ‘per spiegare di non aver mai cercato di favorire l’ex ministro dell’Interno’. Quella lettera colpì moltissimo i Pm palermitani, soprattutto nel passaggio in cui D’Ambrosio raccontava il suo timore per “essere stato considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi”. Ed è proprio su questo punto nevralgico che i Pubblici Ministeri vollero sentire Napolitano, dato che il timore di D’Ambrosio era riferito al periodo compreso tra il 1989 e il 1993, gli stessi anni su cui si focalizzava l’inchiesta palermitana. I Pm palermitani dovettero ricostruire l’intera vicenda, dato che nell’elenco dei testi vi era anche il nome del Procuratore generale della Cassazione , Gianfranco Ciani, che – nelle richieste dei magistrati – avrebbe dovuto testimoniare ‘in ordine alle richieste provenienti dall’imputato Nicola Mancino aventi ad oggetto l’andamento delle indagini sulla trattativa e il coordinamento investigativo delle Procure interessate’. A Ciani era anche indirizzata una lettera proveniente dal segretario generale della Presidenza della Repubblica : si leggeva ,infatti, nella lettera che “Il Capo dello Stato auspicava che fossero prontamente prese iniziative che dovessero assicurare la conformità di indirizzo delle procedure (…) e ciò al fine di dissipare le perplessità derivanti dalla percezione di gestioni non unitarie delle indagini collegate”. Una lettera che D’Ambrosio leggeva a Mancino via telefono : “Ho parlato sia con Ciccola che con Ciani, hanno voluto la lettera così fatta per sentirsi più forti “, commentava il consigliere D’Ambrosio. Infatti, nelle successive settimane Ciani convocava l’allora procuratore antimafia Pietro Grasso, anch’egli nel novero dei testimoni richiesti dall’accusa. Infatti, il nome di Grasso viene più volte citato nelle conversazioni fra Mancino e D’Ambrosio; qualche settimana dopo le bobine della Dia registrarono anche la prima delle quattro telefonate in cui vi era anche la voce dello stesso Napolitano, telefonate il cui contenuto non è mai stato svelato e che sono state distrutte.
Testimonianza del presidente napolitano ritenuta ammissibile dalla corte
La Corte d’ Assise di Palermo il 17 ottobre 2013 decide che la testimonianza di Napolitano nell’ambito del relativo processo possa essere ammessa, in quanto espressamente prevista dall’art. 205 del cod. proc. pen. che disciplina le modalità della sua assunzione ( prosegue l’ordinanza emessa dalla Corte d’Assise che detta testimonianza richiesta dal pm ‘può essere ammessa nei soli limiti delle conoscenze del teste che potrebbero esulare dalle funzioni presidenziali’). Il 26 settembre del 2014 la Corte, dunque, chiama a deporre Giorgio Napolitano come testimone nel processo sulla trattativa “Stato-mafia” e l’ex Presidente della Repubblica riceve la Corte e gli avvocati del processo in un’udienza a porte chiuse al Quirinale, come previsto dall’articolo 205 del codice di procedura penale. Il successivo 28 ottobre 2014, i membri della Corte d’Assise palermitana si recano a Roma per raccogliere la testimonianza del Presidente della Repubblica, chiamato a raccontare quanto gli disse in precedenza Loris D’Ambrosio a proposito di presunti rapporti tra Cosa Nostra e le Istituzioni. Durò – in base a quanto appreso dai giornali – più di tre ore l’udienza di Giorgio Napolitano al Quirinale , alla presenza dei giudici della Corte d’Assise di Palermo. Nel corso della deposizione Giorgio Napolitano riferì che, ”all’epoca, non aveva mai saputo di accordi” tra apparati dello Stato e Cosa Nostra per fermare le stragi. Il Presidente, in base a quanto riferito da uno degli avvocati di Nicola Mancino, Nicoletta Piergentile, “non ha mai parlato esplicitamente di trattativa e sul fatto di poter essere oggetto di attentato” nel ’92-’93. Nel corso dell’esame testimoniale Napolitano dichiarò che “ Lui non si era minimamente turbato, perché faceva parte del suo ruolo istituzionale. Napolitano collaborò moltissimo con i Pm palermitani, rispondendo a tutto in modo molto ampio e confermando con la sua dichiarazione, l’utilità della sua deposizione. La deposizione del Capo dello Stato, ha riguardato in particolare due temi probatori: la lettera scritta a Napolitano nel 2012 dal suo consigliere giuridico Loris D’Ambrosio dopo essere stato sentito dai Pm di Palermo, e le informative riservate degli apparati di sicurezza su un progetto mafioso di attentare, tra il 1993 e il 1994, alla vita di Napolitano e di Giovanni Spadolini, che all’epoca erano, rispettivamente, presidenti della Camera e del Senato. D’Ambrosio, che nel 2012 è morto d’infarto, era stato interrogato sulle sue telefonate con Nicola Mancino, imputato di falsa testimonianza nel processo per la trattativa, che si lamentava di essere sottoposto a indagini da diversi uffici giudiziari , piuttosto che in un’unica sede.
Ragionevoli dubbi e querelle mediatica del processo
Resta senza risposta la domanda su cosa intendesse il consigliere giuridico del Quirinale per “indicibili accordi”: il dubbio, secondo quanto raccontato da Napolitano, non fu mai chiarito, anche perché tra i due “non ci furono ulteriori interlocuzioni”. Il processo , una volta chiusa la parentesi romana, è continuato altrove con l’esame di altri testi. In merito alla testimonianza del Presidente della Repubblica presso il Quirinale alla non presenza degli imputati, è sorta una querelle, anche mediatica. I difensori degli imputati, infatti, avevano promosso un’istanza alla Corte palermitana, a favore dei propri assistiti, per poter assistere – anche a distanza – nel corso dell’audizione del Presidente Napolitano. La Corte d’Assise rigettò la richiesta con una motivazione che ha posto, per la prima volta, un punto fermo, regolando le modalità di esposizione in un processo penale che, per l’occasione, divenne a porte chiuse. I giudici, per rigettare la richiesta in merito alla presenza degli imputati presso il Quirinale, luogo nel quale deve svolgere inderogabilmente l’audizione del teste citato, richiamarono l’ipotesi prevista dall’art. 502 c.p.p.. combinandolo con l’art. 205 c.p.p. Infatti, il combinato disposto dei due articoli menzionati sancì che in caso di testimonianze rese nel luogo nel quale si trova il testimone, l’imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori, non essendo necessaria la loro presenza. E, a sostegno del rigetto, i giudici rilevarono che la presenza degli imputati in videoconferenza fosse un sistema previsto solo per le attività da svolgersi nell’aula di udienza e non per le attività processuali da svolgersi al di fuori di essa. L’altro richiamo della Corte d’Assise fu all’art. 205 c.p.p., al luogo particolare e insolito in cui fu trasferito il processo per un solo giorno: il Palazzo del Quirinale a Roma, dove il Presidente esercita le sue funzioni.
Conclusioni
Anche in tal caso esiste una ‘immunità riconosciuta alla sede’ che impedisce l’accesso alle Forze dell’Ordine esterne, le quali sono invece normalmente presenti durante i processi nelle ordinarie aule giudiziarie. Il divieto alla presenza del pubblico – prosegue la Corte – sarebbe sancito non solo dall’art. 502, comma 2, c.p.p. che esclude la presenza del pubblico, ma anche dall’art. 472 c.p.p. con cui il giudice può disporre che il dibattimento possa svolgersi a “porte chiuse”. Ad avviso dei difensori degli imputati, questa ordinanza di rigetto ha compresso il diritto di difesa , sfociando in una nullità che ha inficiato l’intero procedimento penale.
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