Le fasi del processo penale.
Superata la fase dell’indagine preliminare prevista dall’art.326 ss. del c.p.p. nella quale il P.m. svolge un’attività investigativa con la collaborazione della polizia giudiziaria, sotto il controllo del G.i.p. il quale svolge, a sua volta, una funzione di controllo sull’attività che si sta conducendo e sulla correttezza dell’azione penale. Gli atti compiuti durante questa fase sono coperti dal segreto, tranne che nei casi in cui sia necessario il compimento di atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere, e nel quale il soggetto sarà messo a conoscenza mediante un avviso di garanzia. Inoltre, in questa fase vi è la possibilità che sia richiesta, da parte del P.m., anche su sollecitazione della parte offesa, e dalla difesa dell’indagato, l’incidente probatorio il quale consente l’anticipazione della formazione della prova nella fase precedente al dibattimento, prevedendo la possibilità di ricorrervi solo se sussistono, i casi tassativi di non rinviabilità previsti dall’art.392 c.p.p.. Come in precedenza menzionato, al termine delle indagini il P.m. può: a) presentare la richiesta d’archiviazione al G.i.p. prevista e disciplinata dall’articolo 408 e ss. del c.p.p., nel caso in cui ritenga infondata l’accusa; b) esercitare l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio disciplinata dall’art. 416 e ss. del c.p.p., formulando i capi d’imputazione nei confronti dell’indagato che in questo modo diviene imputato. Si apre la fase dell’udienza preliminare, che segue dinanzi al giudice dell’udienza preliminare (G.u.p.) successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.m..
Per l’udienza preliminare è necessaria la partecipazione del pubblico ministero e della difesa dell’imputato, e si svolge in camera di consiglio. Dopo la costituzione delle parti, il G.u.p. dichiara aperta la discussione, nella quale il P.m. interviene per primo, esponendo in maniera sintetica i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova fondanti il rinvio a giudizio da lui richiesto, successivamente l’imputato può rilasciare dichiarazioni spontanee o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, applicando le disposizioni degli art. 64 e 65 c.p.p. Inoltre, su richiesta di parte, il giudice può disporre che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli art. 498 e 499 c.p.p., avendo come fine che le dichiarazioni rese dall’imputato, acquistano, in via eccezionale i connotati di una vera e propria prova. Dopo l’intervento dell’imputato hanno il diritto di parlare i vari difensori. Al termine della discussione, sentite le parti, il G.u.p. può: a) emettere la sentenza di non procedere, nel caso in cui non accolga la richiesta del P.m. oppure b) decreta il rinvio a giudizio, dando luogo alla fase successiva, ossia a quella dibattimentale. La fase dell’indagine preliminare svolge alcune funzioni, la prima è di filtro poiché grazie alla sentenza di non luogo a procedere, consente di evitare lo sfociare in dibattimento di azioni penali esercitate erroneamente, la seconda è di permettere di avanzare, qualora sussistano i presupposti, la richiesta di riti alternativi, come il giudizio abbreviato e il patteggiamento tecnicamente definito come “l’applicazione della pena su richiesta delle parti”. Nel caso in cui venga fatta richiesta dei riti alternativi, il processo non seguirà l’iter ordinario ma l’udienza preliminare sfocerà in una pronuncia di condanna e conseguentemente di applicazione della pena ovvero di proscioglimento, al pari di quello che sarebbe stato adottato in un eventuale dibattito. Una delle caratteristiche fondamentali di entrambi i riti sono che l’imputato decide di sottoporsi al giudizio allo “stato degli atti”, e la motivazione per la quale decide ciò risiede nella premialità dei suddetti, poiché per ciò che concerne il giudizio abbreviato, in caso di condanna l’imputato beneficerà di una riduzione di pena di 1/3, mentre nel caso del patteggiamento beneficerà di uno sconto di pena. Qualora si decida di non ricorrere ai riti alternativi seguendo l’iter ordinario del processo penale, consegue la terza e ultima fase ossia quella dibattimentale, che è la più importante. In questa fase si formano le prove, come la testimonianza che costituisce la prova madre nel dibattimento, il cui esame avviene seguendo il metodo del cross examination o esame incrociato dei testimoni, secondo cui è esaminato prima dalla parte che ne chiede l’ammissione (cd. esame diretto), poi dalla controparte ( cd. controesame), che ha lo scopo principale di evidenziare la scarsa credibilità di un testimone facendo emergere elementi d’inattendibilità in merito ai fatti sui quali egli ha deposto nel corso dell’ esame diretto, ed infine ancora dalla prima parte se questa lo richiede (cd. riesame), il cui scopo principale è quello di consentire alla parte chiamata a deporre di poter correggere eventuali imprecisazioni in merito a delle risposte fornite nel controesame e quindi ottenere chiarimenti e precisazioni in merito a quanto dichiarato precedentemente. Il metodo del cross examination è ritenuto un fondamentale strumento per l’accertamento della verità processuale. Al termine del contradditorio le parti formulano le proprie richieste, il giudice si ritira in Camera di consiglio per emettere la sentenza.
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I principi del processo penale.
Nel nostro ordinamento l’iniziativa dell’azione penale spetta solo al P.M.
I principi fondanti del processo penale sono:
- il principio della contestazione: secondo il quale nessuno può essere condannato per un fatto del quale non sia stato posto in condizione di difendersi;
- l’imparzialità e terzietà del giudice: inteso come neutralità del giudice, essendo super partes.
- il principio del contraddittorio: secondo cui lo svolgimento del processo deve avvenire nel contradditorio tra le parti;
- il principio della motivazione: il quale dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati;
- il principio del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.
- il principio dell’oralità : consistente in una caratteristica del sistema processuale accusatorio secondo cui esige che la prova si formi in presenza del giudice, nel dibattimento delle parti.
- il principio di pubblicità: le fasi propriamente processuali, quelle in cui avviene il confronto delle parti davanti al giudice, sono pubbliche per quanto concerne la celebrazione del dibattimento, mentre non sono pubbliche l’udienza preliminare, l’incidente probatorio e alcuni riti alternativi che si svolgono davanti al G.I.P;
- il principio di parità fra accusa e difesa: è una caratteristica del sistema processuale accusatorio, dove la partecipazione dell’accusa e della difesa si basa su una condizione di parità in ogni stato e grado del procedimento esplicata principalmente nella ricerca e nella formazione delle prove. Tale principio è strettamente connesso a quello del contraddittorio, dove la decisione del giudice si fonda sulle prove fornite dalle parti in contrapposizione dialettica fra loro.
- il principio del favor rei: secondo cui prevale l’interesse dell’imputato rispetto a quello punitivo dello Stato, infatti la sentenza di assoluzione, potrà aversi non solo quando risulti l’innocenza di una persona, ma anche in caso di mancanza, insufficiente e contraddittoria prova della sua colpevolezza.
- il principio del ne bis ne idem: prevede che l’imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile, non potrà essere nuovamente sottoposto ad un procedimento penale per il medesimo fatto.
I sistemi processuali e le recenti riforme al processo penale.
Innanzitutto, occorre ricordare che i sistemi processuali che hanno caratterizzato il processo penale nelle diverse epoche storiche possono ricondursi a due modelli, il sistema accusatorio e quello inquisitorio. Nel processo inquisitorio manca qualsiasi forma di contradditorio con l’imputato, nel quale è dominante la figura del giudice il quale presiede sia all’istruzione sia al giudizio, cioè il giudice istruttore svolge personalmente le indagini più complesse e a lui fanno capo la ricerca, l’acquisizione e la valutazione delle prove. La raccolta delle prove nel corso delle indagini avviene senza contradditorio delle parti. Il sistema, di conseguenza conferisce un netto privilegio all’accusa. Il processo di tipo accusatorio, invece, è un processo di parti nel quale accusa e difesa si confrontano su posizioni contrapposte, ma di parità, e il giudice è super partes poiché riveste un ruolo neutrale rispetto alle parti, valutando gli elementi favorevoli e contro l’imputato al fine di poter decidere sulla colpevolezza o meno dello stesso. La posizione di parità tra accusa e difesa è particolarmente accentuata nella fase delle indagini, giacché il difensore ha la possibilità di svolgere investigazioni difensive. Inoltre le indagini sono svolte dal P.m. e dalla P.g. , mentre al giudice spetta solo il compito di giudicare. In questo rito le prove sono raccolte nel dibattimento caratterizzato dal contradditorio delle parti, di conseguenza, tutti gli accertamenti raccolti nel corso delle indagini, salvo eccezioni, sono inutilizzabili, ad es. se un teste ha dichiarato nelle indagini di avere riconosciuto il rapinatore e non ripete ciò in dibattimento, non si forma la prova per giungere alla condanna, In ciò consiste il principio dell’oralità. Il sistema processuale adottato in Italia è un sistema tendenzialmente accusatorio, i cui caratteri sono: – la parità dell’accusa e della difesa – il giudice è super partes – un metodo dialettico – la formazione della prova avviene in dibattimento – il principio della presunzione d’innocenza – l’oralità e la pubblicità. L’ultimo periodo è stato segnato da un susseguirsi d’interventi di riforma del processo penale, accompagnati da una pioggia di critiche, vedendone, appunto, il disaccordo in merito alla stessa dei professionisti del settore, quali avvocati, magistrati e di una parte del mondo politico. La spaccatura avvenuta in merito alla stessa, riguardava innanzitutto la prescrizione che in materia penale è un istituto che comporta l’estinzione del reato i cui termini sono stabiliti dall’art.157 co.1 c.p., la quale prevede che un reato debba ritenersi estinto per prescrizione quando è decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge (…), quindi è legato al tempo e al suo trascorrere. Entrando nel merito della questione, lo scontro creatosi riguardava la riforma Bonafede sulla prescrizione entrata in vigore in Italia nell’1 gennaio 2020, prevedendo lo stop della stessa dopo la sentenza di primo grado sia in caso di condanna sia di assoluzione prevedendo, inoltre delle sanzioni disciplinari per i giudici negligenti che non rispettano la ragionevole durata del processo. Critiche susseguitesi anche concernenti il correttivo alla prescrizione definito come Lodo Conte-bis proposto dall’omonimo deputato Leu riguardante un trattamento diverso per gli imputati che sono assolti o condannati nel primo grado di giudizio, disponendo: la sospensione dei termini di prescrizione solo per i condannati, mentre continueranno a decorrere per gli assolti, la possibilità di recuperare i termini sospesi per chi è assolto in secondo grado e infine in caso di condanna in primo grado e confermata anche dalla Corte d’Appello resta in vigore l’interruzione della prescrizione. È evidente che sopprimere l’istituto della prescrizione significa far parte di uno Stato autoritario che rende il cittadino suo suddito, giacché potrebbe ipoteticamente tenerlo sotto processo a vita, quindi il clima di scontro è giustificabile dall’importanza dei valori in gioco come la presunzione di non colpevolezza, la tutela della libertà personale, valori inderogabili e costituzionalmente garantiti che i penalisti italiani difendono ogni giorno nelle aule di tribunali. Appare evidente il sorgere di dubbi sulla legittimità costituzionale del meccanismo proposto dal Lodo Conte-bis, poiché la Costituzione non prevede alcuna distinzione tra assolti e condannati, sancendo, inoltre il principio di presunzione d’innocenza nell’art. 27 co.2 secondo cui “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, quindi deve esaurirsi il terzo grado di giudizio. L’ultima modifica al processo penale anche in vista della situazione difficile in cui non solo l’Italia ma il mondo intero si trova, non è stata esente da critiche, è stato convertito in legge (legge 24 aprile 2020, n. 27, in G.U. n. 110/2020) il decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020), la cui legge di conversione ha apportato delle novità al processo svolto attraverso strumenti digitali validi fino al 30 giugno 2020.L’art. 83 del Decreto aveva, stabilito un periodo di sospensione dall’attività giudiziaria ad eccezione delle questioni urgenti inizialmente dal 9 marzo al 15 aprile, poi esteso sino all’11 maggio dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, il comma 12, dello stesso, aveva previsto, per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, la celebrazione delle udienze non rinviabili a porte chiuse e, ove possibile, tramite videoconferenza. Ebbene, in sede di conversione il Parlamento ha introdotto all’art. 83 i commi 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies, i quali hanno notevolmente ampliato i casi di udienze da remoto fino alla data del 30 giugno 2020. Le novità concernenti il processo penale telematico sono contenute nell’art. 83 ai commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. L’Unione Camere Penali afferma la propria avversione a tali provvedimenti normativi poiché “veicoli di un autentico sovvertimento dei principi basilari e fondativi del processo penale, quali quelli della oralità e della immediatezza, che presuppongono la ineliminabile fisicità della sua celebrazione, inderogabile anche in presenza di condizioni di pericolo per la salute pubblica peraltro in via di progressiva attenuazione, sì da consentire la adozione di misure di graduale ripristino delle attività produttive e sociali, rispetto alle quali questa drastica e devastante previsione normativa si pone oltretutto in condizione di inspiegabile ed ingiustificabile controtendenza”. E’ chiaro che dall’autore di simili scelte, fosse opportuno cercare un dialogo in merito alle critiche mossogli, cercando di comprenderne la motivazione e non alzando un muro, la soppressione della prescrizione non comporta la soluzione dei mali della giustizia, anzi tutt’altro comporta ancora un allungamento dei tempi processuali. Inoltre, quando si arrivi alla sentenza definitiva, colui il quale sia stato riconosciuto innocente avrà trascorso gran parte della sua vita a dover difendersi da accuse infondate, ciò poiché come suddetto riportato, nel nostro ordinamento vige il principio di presunzione d’innocenza. Inoltre, in questo modo si crea in capo ai cittadini una sorta di responsabilità per il malfunzionamento del sistema giustizia, la quale ne dovrebbe farsi carico esclusivamente lo Stato. Solo attraverso una riforma organica ed efficiente può essere rispettato il principio contenuto nell’art.111 della Costituzione, ossia quello del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.
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