Il processo tributario: aspetti e problematiche.

Genise Angelo 08/02/07
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Ho pensato di impostare questo mio intervento partendo da un rapido excursus delle norme che riguardano il processo tributario, per poi passare ad analizzare più nel dettaglio alcune questioni. Partendo rapidamente dai primi articoli del DLGS 546 /92 vi è da rilevare il II° comma dell’art. 1 il quale specifica che “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto, cioè del 546, e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”. La corte di Cassazione ha spiegato che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione- annullamento ma tra quelli di impugnazione- merito, in quanto diretto non alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria. Ha ancora aggiunto la Suprema Corte che la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sussiste sia nel caso che si controverta sull’esistenza del potere impositivo che nel caso che contesti l’esercizio in concreto di detto potere: cioè, e per dirla in termini amministrativistici, sia che si discuta di diritti soggettivi sia che si discuta di interessi legittimi
 
 
 
L’art.2 si occupa dell’oggetto della giurisdizione tributaria; questa norma ha subito una radicale trasformazione, rispetto al testo del 1992; il testo originario, infatti, riportava una elencazione delle imposte ricadenti sotto la giurisdizione tributaria, mentre il nuovo testo, introdotto con la finanziaria del 2002, attribuisce alle Commissioni Tributarie una giurisdizione generale sulla materia dei tributi; dice, infatti, il nuovo testo: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, e comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”. Una ulteriore modifica è stata introdotta dal DL 30.09.2005 n.203, convertito con modificazioni nella legge 2.12.2005 n.248, il quale ha inserito l’espressione comunque denominati dopo la parola tributi e ha specificato che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché alle controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.. Con questo ampliamento della giurisdizione tributaria si può dire che il lungo cammino di unificazione delle controversie tributarie dinanzi ad un giudice unico si sia felicemente concluso. La giurisdizione tributaria ha raggiunto, dunque, il suo assetto definitivo, identificando nel “tributo di ogni genere e specie comunque denominato il proprio oggetto. Ciò comporta l’assorbimento delle competenze del tribunale ordinario in ordine alle “cause in materia di imposte e tasse” previste all’art.9 del CPC. Questo allargamento va positivamente salutato, ma non vanno dimenticate talune questioni che sorgono dal transito di alcuni tributi, già di competenza dell’AGO, in un regime processuale, quale quello tributario, dove le differenziate posizioni tra le parti, e la stessa limitazione di alcuni diritti di difesa, sono state oggetto di riflessione. Ci si dovrà nuovamente chiedere se l’esclusione della prova testimoniale possa ledere i diritti del contribuente, transitato da un regime processuale ove tale prova era considerata la prova regina. La Corte di Cassazione, intervenendo sul punto, dopo aver ritenuto più volete legittime le trascrizioni delle dichiarazioni di terzi nei processi verbali di constatazione redatti dall GDF e d utilizzabili ai fini probatori, con la recente sentenza 2942 del 10.02.2006 ha affermato che anche al contribuente deve essere riconosciuta, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti,la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale. Coerentemente con quanto affermato per le dichiarazioni di terzi trascritte nei PVC la CASS ha dichiarato che queste hanno   il valore probatorio che è proprio degli elementi indiziari e, come tali, devono essere valutate dal giudice, non potendo costituire, da sole, il fondamento della decisione, nel contesto probatorio che emerge dagli atti. L’aver abbandonato la tranquillizzante elencazione delle imposte, oggetto della giurisdizione tributaria, per il “Tributo” porta a nuove riflessioni.Ci si può interrogare su talune prestazioni patrimoniali, al fine di appurare se queste costituiscano o meno anche tributi. La questione non è di poco conto, non solo sul piano concettuale-teorico, ma anche su quello della politica giudiziaria, perché è idonea a rallentare la soluzione della relativa controversia , in attesa di un definitivo responso della Suprema Corte. La nuova dizione dell’art.2, tributi di ogni genere e specie comunque denominati, porta inevitabilmente ad approfondire il contenuto della disposizione, abbandonando ogni questione meramente terminologica, per ricercare, tra le prestazioni personali o patrimoniali imposte, quelle che hanno anche natura tributaria. Può essere esemplare della complessità del tema la recente sentenza della III sez civile della Cass n.298 del 27.09.2002 chiamata a risolvere il problema della natura del pedaggio autostradale, costituente il presupposto di una azione di condanna al risarcimento dei danni subiti da un utente. La Corte ha preliminarmente dovuto riconoscere che sulla natura del pedaggio autostradale, nonostante il tempo trascorso dall’avvento della prima autostrada a pagamento, non vi era uniformità di indirizzo. Melius re perpensa, il Collegio ha ritenuto doversi privilegiare la soluzione “contrattuale”: ha così affermato che il corrispettivo di un servizio pubblico speciale ( quale è certamente quello autostradale) è usualmente qualificato come tassa quando il servizio, prevalentemente, si concreta nel compimento di un’attività identica, ripetuta,frazionabile in singole prestazioni determinate ( a ciascuna delle quali è usualmente collegato il risultato) e regolate dalla legge; mentre al prezzo pubblico corrisponde in genere la messa a disposizione di un bene o di un’opera, già compiutamente realizzati per fini di interesse generale, dove l’attività dell’amministrazione si è prevalentemente dispiegata ( direttamente o indirettamente) nella realizzazione del bene o dell’opera, il cui uso è,poi, consentito ai privati, previo pagamento di una somma di denaro, anche in funzione del recupero totale o parziale del costo dell’opera. La Corte ha quindi concluso che, nel caso del pedaggio autostradale si è in presenza di un prezzo pubblico, quale corrispettivo della prestazione della controparte, e non di una tassa.
Come si vede l’ampliamento della giurisdizione tributaria non è privo di nuove problematiche
 e postula la ricerca e la definizione di un confine certo per una effettiva tutela giurisdizionale. Le cronache hanno posto in risalto alcune disposizioni, poste a tutela anche di crediti erariali, quali il fermo dell’autovettura e l’iscrizione dell’ipoteca sui beni del contribuente moroso. Anche in questo caso, ci si deve interrogare se tali procedure, poiché antecedenti l’inizio di una procedura esecutiva, rientrino nella giurisdizione del giudice tributario. La Corte di Cass a SS UU con la recentissima decisione 2053 del 31.01.2006 ha affermato che il fermo amministrativo dei beni mobili registrati si inserisce nella riscossione coattiva dei crediti, perciò il relativo contenzioso non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo o tributario, bensì in quella del giudice ordinario. Sul punto si deve rilevare che l’ art. 2 del D. Legs 546/1992, come sostituito dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devolve alla competenza del giudice ordinario gli “atti della esecuzione forzata tributaria successivo alla notifica della cartella di pagamento” .
La competenza del giudice ordinario sussiste quindi quando concorrano due condizioni; che sia già avvenuta la notifica della cartella di pagamento e che ci si trovi di fronte ad un “atto di esecuzione forzata”.
Questo secondo requisito, ad avviso di un’attenta dottrina, non si realizza in relazione ai così detti “fermi amministrativi”.
In particolare il fermo amministrativo sui beni mobili registrati di proprietà del debitore (così detto “fermo auto”) è oggi disciplinato dal primo comma dell’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ,decorso inutilmente il termine (di sessanta giorni dalla notifica della cartella) di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza». nei seguenti termini: “

Il fermo amministrativo oggi non è parte, come, invece un tempo, della espropriazione forzata giacché essa inizia con il pignoramento (art. 491 del codice di procedura civile), che non è più necessario. Si potrà, allora, parlare al più di atto prodromico alla (eventuale) esecuzione forzata.

Secondo detta dottrina il fermo auto costituisce “una misura   punitiva (e non di esecuzione civile) nei confronti del debitore (e dei coobbligati); prevista appunto dal codice della strada nella sezione dedicata   alle “sanzioni amministrative accessorie”.

Per quanto attiene ad altre ipotesi di “fermo amministrativo” giova ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 7 febbraio 2002, n. 1733 hanno affermato che la domanda di rimborso d’iva, che il contribuente proponga in sede giudiziale impugnando l’atto di rifiuto del rimborso stesso reso in dipendenza di provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, rientra, ove si metta in discussione la sussistenza del potere dell’amministrazione finanziaria di adottare quella misura cautelare, nella giurisdizione delle commissioni tributarie, abilitate a disapplicare il provvedimento di fermo del rimborso allorché risulti non assistito da relativo potere. Oggi le conclusioni alle quale era pervenuta la dottrina appena esposta — Mario Cicala — hanno trovato riconoscimento da parte del legislatore il quale ha affermato la giurisdizione del giudice tributario in materia di fermo ed ipoteca (decreto Visco Bersani ( Dl 223/2006)
 
Con altra recente sentenza, la n.16776/2005 , sempre la Cassazione, sempre a Sez UU ha riconosciuto che la giurisdizione tributaria è divenuta – nell’ambito suo proprio—una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario. Ha così concluso riconoscendo la giurisdizione tributaria anche in ordine alle impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito dell’Amministrazione a procedere ad autotutela. Questa affermazione, di portata sicuramente dirompente ed idonea a creare nuovi equilibri e riconoscere nuovi doveri tra le parti della mitica obbligazione tributaria, è stata poi circoscritta dalla successiva affermazione sulla competenza del giudice tributario a stabilire se quel rifiuto sia o meno impugnabile. Sempre in tema di giurisdizione una recente sentenza della Cass, la n.760/2006 ha affermato la giurisdizione delle commissioni tributarie anche nel caso di riscossione coattiva di tributi esteri in forza di apposito trattato di assistenza in materia tributaria.
Ma se la giurisprudenza della Cassazione sembra voler, alle volte, limitare la competenza delle commissioni tributarie, una recente sentenza del CDS, del 23.01.2006 la n.182, anche se relativa alla materia degli appalti, ha desunto la natura di ente pubblico – per una cassa di previdenza dei dottori commercialisti – dalla natura obbligatoria della contribuzione, che “pur non assurgendo di per sé ad un’obbligazione formalmente tributaria, in realtà ne partecipa di tutti gli aspetti”. Questa sentenza non può che rinvigorire le tesi già sostenute della natura tributaria delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, nella loro variegata galassia, sempre riconducibili ad una prestazione patrimoniale imposta per un servizio (spesa) pubblico e, quindi, potenzialmente tributo, di specie e genere particolare, anche se difformemente denominato. La Corte Costituzionale ha avuto occasione di precisare che per tributi erariali si intendono anche i precedenti tributi, identificati quali tributi locali per la destinazione del gettito e non per l’origine, negandone la disponibilità da parte dei nuovi enti territoriali locali.Con la recentissima sentenza n.75 del 24.02 2006 la stessa Corte Cost. ha ribadito il proprio pensiero, censurando l’art.27 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 4.03.2005 n.4, poiché quest’ultima interveniva su materia non attribuita alla potestà legislativa regionale. In particolare ha affermato : “ La potestà legislativa della Regione nella materia tributaria deve esercitarsi in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e deve limitarsi all’istituzione di tributi regionali prevista dall’art.51. Quest’ultimo articolo, a sua volta, stabilisce che l’istituzione dei tributi regionali deve essere effettuata con legge regionale in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni. Dal combinato disposto di tali norme risulta, dunque, che la potestà impositiva della Regione può concernere solo i tributi regionali, e cioè quei tributi che la regione medesima ha facoltà di istituire ai seni dell’art.51. L’ICI non è istituita dalla Regione e, quindi, non è un tributo regionale ai sensi dello Statuto. E’ invece un tributo erariale, istituito con legge dello Stato ( art.1 del DLGS 504/1992) salvo quanto espressamente rimesso all’autonomia dei Comuni (art 4 DLGS 504/92).
Ancora: la Cassazione con la sentenza 2888 del 12.01.2006 ha affermato che la giurisdizione tributaria non incontra limiti di carattere costituzionale , fatto salvo il principio di ragionevolezza e, quindi, tale giurisdizione, in materia di sanzioni, è correlata dalla legge vigente non solo alla natura della norma violata, ma  anche all’organo che irroga la sanzione, in quanto l’art. 2 del DLGS 546/92 attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative irrogate dagli uffici finanziari. Alla stregua di tale principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario in ordine all’opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate, in relazione alla violazione accertata da un ufficio provinciale del lavoro, da parte dell’imprenditore, dell’obbligo di registrazione dei lavoratori impiegatiart. 3,comma 3 del DL 12/2002 convertito nella legge 73/2002Invero, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite, per effetto delle accennate riforme, la cognizione delle Commissioni tributarie si fonderebbe ora non solo sull’elemento oggettivo della natura intrinseca del provvedimento di imposizione del tributo, ma sarebbe anche legata – seppur in via subordinata – alla paternità dell’atto. Di qui l’attribuzione alla competenza della Giustizia Tributaria di ogni controversia inerente “a sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari” – come delresto recita il novellato art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Tale competenza delle Agenzie delle Entrate è stata successivamente eliminata dal legislatore, attribuendola agli ispettori del lavoro, ma ciò non elimina il valore di principio delle affermazione della Suprema Corte.
Passando   all’esame dell’art.3 del 546, la parte che più ci interessa è quella riportata nel secondo comma; questo recita : “E’ ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’art 41 , primo comma CPC”; è cioè fino a quando la causa non è decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della cassazione che risolvano le questioni attinenti al difetto di giurisdizione della commissione nei confronti del giudice ordinario o di altri giudici speciali. L’istanza si propone con ricorso alle Sez UU della Cass . Se la Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza. La proposizione del ricorso alle SEZ UU della Cass non ha effetto automaticamente sospensivo del giudizio di merito; il potere di sospensione è attribuito al giudice presso il quale pende la causa, il quale valuta discrezionalmente se sospendere o meno il processo in funzione di una valutazione circa l’ammissibilità e fondatezza del ricorso preventivo di giurisdizione.L’allargamento della giurisdizione tributaria come si diceva se ha portato ad una estensione della cognizione del giudice tributario, ricordo,oltre a quelle già elencate , le materie, in verità attribuite nel 1999 da varie sentenze delle sez uu della Cass, relative agli interessi anatocistici ex art.1283 cc, al maggior danno da svalutazione monetaria ex art.1224, II° comma CC, la sanzione di cui all’art.96 del CPC ( e cioè il risarcimento del danno per lite temeraria), ha anche creato nuovi problemi: uno in particolare sta impegnando negli ultimi tempi dottrina e giurisprudenza: e cioè quello relativo al coordinamento del novellato art.2 del 546 col successivo art.19: come si ricorderà l’articolo 2 delimita la giurisdizione mentre l’art.19 riporta l’elenco degli atti impugnabili. Orbene, fino a quando l’art. 2 si limitava ad indicare i tributi sottoposti alla cognizione del giudice tributario, tale coordinamento non implicava grosse difficoltà : i tributi di cui all’art.2 erano rigorosamente procedimentalizzati per cui l’atto conclusivo che manifestava la pretesa fiscale nei confronti del contribuente coincideva sempre con uno dei tipi di cui all’art.19. Nel corso degli anni, però, le esigenze di maggiore tutela dei diritti del cittadino contribuente hanno portato alla previsione normativa di nuovi atti , attraverso i quali l’AF, largamente intesa, può manifestare la propria pretesa, mi riferisco, tanto per fare un esempio, ai cd avvisi bonari; la riforma dell’art.2 del 546 ha ulteriormente complicato le cose:la questione che si è dunque posta è questa: gli atti diversi da quelli indicati nell’art.19, ed in particolare gli atti prodromici, sono autonomamente impugnabili? ovvero l’elenco di cui al detto articolo è da considerare tassativo?: una parte della dottrina ha ribadito che il processo tributario – quantunque giudizio sul rapporto sottostante all’atto in funzione accertativi dell’obbligazione tributaria in contestazione—resta pur sempre un procedimento destinato all’annullamento di atti – positivi o negativi della PA ( funzione dichiarativa) – suscettibili di incidere su diritti soggettivi del contribuente. Aggiungeva tale dottrina che le Commissioni né avevano avuto né potevano avere, perciò, giurisdizione in tema di accertamento negativo del debito di imposta essendo sempre state ritenute dalla Cassazione inammissibili le azioni preventive proposte per ottenere una isolata pronuncia di merito scissa dall’impugnazione di specifici atti della finanza; anche se, sempre tale dottrina, riconosceva che indubbiamente sussisteva un interesse del contribuente ad impugnare la cd pre- cartella, e cioè l’avviso bonario, ritenuto, però, atto preparatorio del ruolo e perciò non autonomamente impugnabile.Altra parte della dottrina, anche partendo dalla sentenza della Corte Cost. emessa in relazione all’art. 16 del dpr 636/72, affermava che gli atti impugnabili di cui all’art.19 del 546 erano in esso individuati non in base al nomen juris , bensì in relazione al loro contenuto; tant’è che la stessa agenzia delle dogane aveva ritenuto impugnabile, davanti al G T il cd avviso di pagamento doganale. Ad avviso di tale dottrina, dunque, la norma sulla giurisdizione doveva fare aggio sull’elencazione degli atti impugnabili, nel senso che in presenza di un atto avente natura impositiva non incluso nell’elenco di cui all’art.19 – come per esempio l’ingiunzione, se avente ad oggetto tributi, di cui al rd 639/1910– lo stesso si doveva comunque ritenere impugnabile avanti al GT.   La giurisprudenza, come dicevamo, in un primo momento allineata all’interpretazione più restrittiva, con una recente sentenza delle SS UU della Cass. Pres. Carbone, relatore Mario Cicala, ha invece affermato che: “ con l’art.12, comma 2 della legge 28.12.2001 n.448 ( secondo cui appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie )la giurisdizione tributaria è divenuta- nell’ambito suo proprio – una giurisdizione a carattere generale, competente ogniqualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario, o di sanzioni inflitte da uffici tributari. Di conseguenza, ha proseguito la suprema corte, è stato modificato l’art.19 del DLGS 546/92, in quanto il contribuente può rivolgersi al giudice tributario ogniqualvolta abbia interesse a contestare ( art.100 CPC) la convinzione espressa dall’Amministrazione in ordine alla disciplina del rapporto tributario “ (CASS SS UU 9.06.2005 n.16776.
Mentre l’art 2 del 546 si occupa della giurisdizione , l’art.4 si occupa della competenza per territorio; recita detto articolo: Le commissioni Provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate e del territorio del Ministero delle Finanze, e del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.” L’unico criterio che regola la competenza nel processo tributario è, dunque, quello territoriale, non avendo alcun rilievo il criterio della competenza per valore e per materia.
 
L’art.5 parla invece della incompetenza e afferma : La competenza delle commissioni tributarie è inderogabile. 2) l’incompetenza della commissione tributaria è rilevabile anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. 3) la sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4)non si applicano le norme del CPC sui regolamenti di competenza.
5) la riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata ad istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza stessa.Se la riassunzione avviene nei termini su indicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.
 
Le norme appena citate delineano la rilevanza ai fini della competenza territoriale dell’ufficio che ha emanato l’atto o ha espresso ( in maniera esplicita o tacita) il diniego di rimborso o di agevolazioni, nei confronti del quale va dunque proposta la controversia attraverso la specifica individuazione nel ricorso introduttivo dell’ufficio tributario chiamato a contraddire. Da ciò consegue che l’eventuale incompetenza dell’Ufficio che ha emanato l’atto non assume rilievo ai fini dell’individuazione della competenza delle CT, per la quale rileva il solo dato formale della sede dell’ufficio che ha emanato l’atto. L’individuazione su base territoriale della CT di prima istanza determina poi il criterio di competenza funzionale per il grado di giudizio della CTR. Il giudice dell’impugnazione è competente infatti sul vaglio delle decisioni delle CC TT PP che hanno sede nella sua circoscrizione. La regola poi secondo cui l’incompetenza deve essere eccepita entro i limiti di cui all’art.5, comma 2 del 546, ovvero nell’ambito del grado cui il vizio si riferisce, può portare di fatto ad una mancata applicazione della previsione di inderogabilità in tutti quei casi in cui né le parti né il giudice rilevino l’incompetenza entro la fase decisoria del giudizio di primo grado.   In tutte le ipotesi in cui invece l’incompetenza venga rilevata entro i limiti preclusivi suddetti, la sentenza che pronuncia l’incompetenza della CT adita rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della CT in essa indicata, se il processo viene riassunto ai sensi del comma 5; se invece il processo non viene riassunto nei termini prescritti, si estingue. L’incompetenza territoriale è stata dunque disciplinata in linea con quanto disposto per il processo civile, che dispone l’incontestabilità della sentenza in ordine a quanto statuito in tema di competenza. Parimenti con quanto disposto dall’art.50 CPC, viene riprodotta la regola secondo cui la tempestiva riassunzione della causa avanti al giudice competente determina la continuazione del processo ed il superamento dell’erroneo radicamento presso il giudice incompetente . Nel processo tributario viene invece esclusa l’esperibilità dell’istituto processual- civilistico del regolamento di competenza, art.5, comma 4 del 546; tale disposizione peraltro non specifica se la pronuncia declinatoria sulla competenza sia soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Sembra preferibile la tesi affermativa che, sulla base di quanto disposto dall’art.59 , comma 1 lett.a) per il giudizio di secondo grado, prevede per tale ipotesi la rimessione della causa alla CTP che ha emesso la sentenza impugnata. Da rilevare che sul punto il 546 non disciplina i rapporti tra riassunzione e giudizio di impugnazione della pronuncia declinatoria sulla competenza. Secondo alcuni la previsione dell’impugnabilità della declinatoria impone la sospensione della riassunzione in attesa della decisione di appello; secondo altri il giudice di appello ove dichiari l’incompetenza del giudice di primo grado deve indicare il giudice competente emettendo altresì i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo …. I continua
Dr Angelo Antonio Genise
Giudice Tributario

Genise Angelo

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