Il produttore di un film ha il diritto di sfruttare lo stesso tramite supporti introdotti dalla tecnologia

sentenza numero 315 del 2020

a cura della Dott.ssa Serena Biondi,

Quadro normativo

ART. 32 L.D. A.: stabilisce che i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o ad essa assimilata durano sino allo scadere del settantesimo anno dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta, dalla norma indicata;

ART. 78 ter L.D.A.: prevede una diversa durata del diritto d’autore: cinquanta anni dalla fissazione;  se l’opera è stata pubblicata o comunicata al pubblico durante questo termine, i cinquanta anni decorrono dalla prima produzione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell’opera).

Questa durata si applica ai casi indicati dal primo comma del medesimo articolo nel quale viene specificato che il produttore di opere cinematografiche/audiovisive/di sequenze di immagini in movimento è titolare di vari diritti esclusivi: può autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio, il prestito, la messa a disposizione al pubblico dell’opera;

ART. 45 comma 1 L.D.A.: stabilisce che l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa, nei limiti indicati dagli articoli successivi;

ART 46 comma 1 L.D.A. : prevede che l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta.

Il caso

La U. J. Film s.r.l. chiedeva al Tribunale di Catania di accertare la violazione del proprio diritto di sfruttamento economico del film “Totò a Parigi” – dalla stessa prodotto – nei confronti della T. I. sostenendo che questa avesse trasmesso, tramite la propria emittente televisiva, il film senza autorizzazione alcuna.

Il Tribunale rigettava la domanda assumendo che il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera cinematografica, ai sensi della legge sul diritto d’autore, debba intendersi in modo “identico, a prescindere dal mezzo utilizzato per la sua diffusione”. La decisione veniva argomentata assumendo che nell’adeguarsi alla normativa comunitaria il Legislatore, con il D. Lgs 68/2003, avesse inserito l’articolo 78 ter L.d.A. abrogando implicitamente l’articolo 32 L.d.A.

I Tribunale rigettava dunque il ricorso essendo decorso il termine di cinquanta anni di cui all’articolo 78 ter L.d.A., alla data di proposizione della domanda.

Ebbene successivamente la U. J. Film s.r.l. ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza in quanto la decisione dell’implicita abrogazione dell’articolo 32 L.d.A. sarebbe stata, a suo dire errata dato che detta norma prevede la durata dei diritti primari di utilizzazione economica dell’opera cinematografica, mentre il successivo articolo 78 ter regola i così detti diritti connessi del produttore cinematografico.

La sentenza della corte appello di Catania sez. I, 06/02/2020, n.315

Nella sentenza si legge che l’art. 32 e l’art 78 ter L.d.A. “sono formulati diversamente e contengono discipline diverse“; invero i relativi diritti sono riconosciuti al produttore cinematografico in due vesti diverse, rispettivamente all’art 32 L.d.A. quale soggetto che apporta il proprio contributo all’atto della creazione dell’opera; all’art. 78 ter L.d.A., invece, quale soggetto che ha profuso l’impegno economico per la realizzazione della pellicola originale e che per questo dispone del diritto di duplicarla.

La Suprema Corte ha inoltre interpretato l’articolo 46 comma 1 L.d.A. nel seguente modo: detto articolo attribuirebbe al produttore un diritto a titolo originario allo sfruttamento economico dell’opera cinematografica prodotta, in tutte le sue forme di comunicazione al pubblico.

Ciò posto, si legge invero nella sentenza che non si possa ritenere – come invece affermato dal Giudice di prime cure – che nella fattispecie in esame trovi applicazione il nuovo art.78 ter L.D.A.

In particolare, il Tribunale non avrebbe, secondo la Corte d’Appello, considerato che il produttore di un’opera è titolare sia del diritto d’autore che dei diritti connessi.

Ebbene, la disciplina dei diritti connessi attribuisce al produttore il diritto allo sfruttamento del film con sopporti introdotti dalla tecnologia come dvd o altri strumenti idonei a distribuire, noleggiare, riprodurre l’opera. Queste attività richiedono invero l’autorizzazione del titolare del diritto di sfruttamento economico dell’opera.

Quindi, nonostante la durata dei diritti connessi sia stata fissata in cinquanta anni a decorrere dalla sua produzione o pubblicazione, il produttore è titolare del diritto d’autore della durata di settanta anni dalla morte dell’ultimo soggetto sopravvissuto tra quelli elencati nell’articolo 32  L.D.A., quindi continuerà ad esercitare detta protezione fino al maggior periodo fissato da questa disposizione.

La Corte d’Appello ha pertanto affermato che nel caso de quo non sia stata dimostrata l’autorizzazione da parte dell’appellante della cessione dei diritti di utilizzazione economica sull’opera cinematografica “Totò a Parigi”. La sentenza è stata quindi riformata sul punto in quanto non è decorso il termine di settanta anni previsto dall’articolo 32 L.d.A. dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del film in capo all’appellate produttrice.

In conclusione, alla luce di quanto detto ed argomentato, si deduce che al produttore di un film spetta il diritto di sfruttamento dello stesso tramite supporti meccanici introdotti dalla tecnologia. Si tratta quindi di un diritto che non riguarda l’opera in quanto tale ma la facoltà di autorizzare la sua messa in circolazione tramite supporti tecnologici atti a riprodurla, distribuirla e noleggiarla.

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Dott. Lione Federico

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