Il professore universitario che sottoscrive il foglio presenze degli studenti può commettere il reato di falso ideologico?

La questione nasce durante gli studi, in quanto taluni percorsi universitari e post universitari, ai fini del conseguimento del titolo, richiedono la frequenza obbligatoria. Tale frequenza viene attestata dal docente tramite la sottoscrizione del foglio presenze, ovvero la raccolta delle firme degli studenti presenti alla lezione. Il foglio presenze contiene data, ora, nome del professore e nome della materia, l’elenco degli iscritti al corso, con apposito spazio per la firma degli studenti e del docente.

Allo scopo di illustrare al meglio il quesito è necessario un esempio. Tizio, professore di diritto tributario alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università Alfa, svolge regolarmente lezione nell’orario stabilito. Al termine della lezione Tizio consegna il foglio presenze agli studenti, i quali, oltre ad attestare la propria presenza, firmano anche per gli studenti assenti. Terminato di firmare gli studenti riconsegnano il foglio al professore ignaro, il quale sottoscrive a sua volta, e consegna il tutto in segreteria.

Dalla circostanza narrata mi chiedo: sussiste la responsabilità penale di falsità in atto pubblico? E se sì, su chi ricade tale responsabilità?

L’atto pubblico

Innanzitutto occorre individuare le caratteristiche dell’atto pubblico rilevante nella falsità in atti. La nozione penalistica contenuta nel Capo III, del Titolo VII sui delitti contro la fede pubblica, è molto generica: il primo comma dell’art. 476 c.p. definisce l’atto pubblico come il documento stilato dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. In tal caso il pubblico ufficiale non adotta forme particolari per la sua redazione, per cui l’efficacia probatoria non sarà massima come quella prevista per l’atto pubblico in sede civile (efficacia fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.). A confermare che la definizione di atto pubblico in sede penale prescinde dal suo grado di efficacia probatoria accorre il secondo comma dell’art. 476 c.p., il quale prevede un aumento di pena per le falsità commesse sui documenti che costituiscono piena prova fino a querela di falso. Per di più, il codice penale attribuisce pubblica fede anche a tutti quei documenti formati da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio, nello svolgimento delle loro funzioni (493 c.p.). Per cui, ai fini della responsabilità penale per falsità in atti, rileva ogni atto formato da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni, se alterato in tutto o in parte.

Ciò posto, il foglio presenza, essendo un documento compilato dal professore nello svolgimento della sua funzione, sembra proprio rientrare nell’alveo degli atti pubblici penalmente rilevanti.

Bene giuridico protetto

Tuttavia il diritto non si ferma alle apparenze e al significato letterale delle parole ma va interpretato in base al contesto. Pertanto, occorre domandarsi: qual è il bene giuridico tutelato nella falsità in atti? Certamente la fede pubblica: il legislatore, nella Relazione al progetto definitivo del codice penale, la definisce come la “fiducia che la società ripone negli oggetti, segni, forme esteriori (monete, emblemi, documenti), ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce un valore importante”, al fine di garantire la certezza, la speditezza e la sicurezza del traffico giuridico. In altri termini la fede pubblica protegge la funzione probatoria di tutto ciò che è rappresentato nell’atto, e affinché vi sia una reazione penale è necessario che venga concretamente posta in pericolo la finalità naturale del mezzo probatorio.

Al foglio presenze viene attribuita pubblica fede in quanto il suo contenuto confluisce nella documentazione necessaria per il conferimento del diploma di specializzazione, al pari della documentazione relativa alle prove sostenute dallo studente nel corso dell’anno. Pertanto, attestare falsamente le presenze nel foglio, a prescindere dalla consapevolezza o meno del docente, costituisce una lesione della pubblica fede dal momento che il loro contenuto, nei percorsi universitari con obbligo di frequenza, costituiscono requisito fondamentale per il conseguimento del diploma di laurea o specializzazione, atto pubblico facente prova fino a querela di falso ex art. 2699 c.c.

L’evento

La lesione della fede pubblica si verifica nel momento in cui il pubblico ufficiale sottoscrive il documento, in quanto la sua firma conferisce pubblica fede all’atto. Per cui siamo in presenza di un reato istantaneo. Allorché vi sia un pregiudizio effettivo è necessario che l’atto abbia determinato un giudizio sbagliato, anche se la pubblica fede viene lesa già al momento della sottoscrizione. La lesione si configura con la formazione di un documento che possa costituire un concreto inganno per la prova: la sua formazione deve costituire un momento anticipato rispetto all’uso o alla messa in circolazione. Tutto ciò va interpretato alla luce del principio di offensività del reato: essendo l’offesa un elemento costitutivo del reato, essa va accertata di volta in volta dal giudice, il quale escluderà le falsificazioni che non hanno rilevanza penale in quanto innocue, grossolane o inutili.

Nel caso del foglio presenze il pericolo esiste, in quanto tali fogli andranno a confluire nella documentazione necessaria per il conseguimento del diploma di specializzazione: se viene superato il monte ore massimo di assenze previsto il titolo non può essere rilasciato, ma accade il contrario se si attesta falsamente la propria presenza. Seguendo lo stesso ragionamento, un altro esempio può essere quello dello studente che simula la sua presenza a lezione e poi abbandona il percorso di studi: in questo caso non vi è alcun pericolo di lesione della pubblica fede, in quanto lo studente non è più intenzionato a conseguire il diploma, e tali fogli di presenza non avranno più alcun valore nei suoi confronti perché hanno perso la loro finalità.

L’elemento soggettivo

Facendo leva sul concetto di evento, l’elemento soggettivo richiede il dolo generico, e pertanto la volontà e la consapevolezza di porre in essere un’alterazione della veridicità e genuinità del mezzo di prova. Il dolo è generico e diretto a un evento di pericolo, quindi richiede la consapevolezza di immettere nel traffico giuridico un’espressione di pensiero potenzialmente ingannevole.

Responsabilità penale

Giunti a questo punto si hanno a disposizione tutti gli elementi necessari per individuare il soggetto su cui ricade la responsabilità penale di falsità in atti. Dato che la struttura del foglio presenze è un elenco con apposito spazio per la firma di ogni studente, e considerato che la funzione della sottoscrizione è quella di certificare la provenienza della dichiarazione, traspare l’applicabilità dell’art. 484 c.p., il quale punisce il privato che attesta falsamente al pubblico ufficiale fatti destinati ad essere contenuti in un atto pubblico. In proposito, il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 assegna funzione fidesfaciente alle dichiarazioni sostitutive dei privati. Ma non è tutto. Il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale di cui all’art. 479 c.p. prevede la responsabilità del pubblico ufficiale che sottoscrive un atto pubblico non veritiero, ma ai fini della punibilità si richiede la consapevolezza e volontà di quest’ultimo. Nel caso posto all’attenzione però, il professor Tizio è ignaro di aver sottoscritto un documento contenente false dichiarazioni, pertanto viene meno l’elemento soggettivo del dolo. La circostanza esaminata vuole che l’errore sia determinato dall’altrui inganno, ipotesi prevista dall’art. 48 c.p., secondo cui del fatto commesso dalla persona ingannata risponde il soggetto che ha posto in essere l’inganno. Per tutto ciò risulta applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 479 e 48 c.p. sul falso per induzione, che nel nostro caso condanna lo studente che, ingannando il professore, ha falsificato le firme degli studenti assenti facendoli risultare presenti nell’atto destinato a provare la verità. Pertanto lo studente in questione pone in essere due condotte: la prima consiste nel falsificare la firma dello studente assente, la seconda consiste nell’induzione in errore del professore mediante la riconsegna del foglio. Sulla base di tali asserzioni sembrerebbe configurarsi un concorso materiale di reati tra falsità ideologica commessa da privato (483 c.p.) e falso ideologico del pubblico ufficiale per induzione (combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p.). Tale ipotesi di concorso è stata ammessa, in primo luogo, dalle Sezioni Unite del 28 giugno 2007, n. 35488, per poi essere riconfermata dalla III Sezione Penale 27 marzo 2014, n. 14434. Le sezioni Unite del 2007 hanno fatto proprio l’orientamento contenuto nelle Sezioni Unite Proietti 24 febbraio 1995, n. 1827 secondo il quale «tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell’art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l’atto o l’attestazione non vera».

Si distinguono così le due condotte dello studente che in primo luogo redige la falsa attestazione sul foglio presenze, e in secondo luogo induce in errore il professore mediante la riconsegna del foglio compilato, configurando così il concorso materiale dei due reati, peraltro accomunati nella finalità. Peraltro le Sezioni Unite Proietti si riferiscono ad un caso molto simile a quello in esame, in quanto la vicenda che aveva dato luogo alla questione era quella del rilascio di un diploma di laurea ad uno studente, che, con la complicità di un dipendente dell’università, aveva falsificato tutti gli statini e i verbali delle sedute di esame con lo scopo di far risultare il superamento di esami che non era mai avvenuto.

In conclusione la domanda che alcuni si saranno posti è: il professore è tenuto a chiedere i documenti d’identità di ciascuno studente al momento dell’apposizione della firma? Nella prassi questo non accade perché la compilazione di un foglio presenze non può essere equiparata ad un atto di compravendita stipulato di fronte al notaio: non sono previste tutte le forme e le accortezze previste per gli atti facenti piena prova fino a querela di falso, in quanto il novero degli atti pubblici rilevanti nella falsità in atti, come detto agli inizi, è molto più ampio. In proposito, le Sezioni Unite 2007 hanno tacciato anche questo punto, affermando che il riferimento ad un obbligo, non adempiuto, dei pubblici ufficiali di accertare la veridicità della dichiarazione non esiste, specie a seguito del D.P.R n. 445 del 2000 che conferisce funzione fidesfaciente alle autocertificazioni dei privati, che si riflettono automaticamente sulle attestazioni della pubblica amministrazione.

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Emanuela Rodomonti

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