Il fatto
Il Tribunale di Chieti, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione promosso da una società quale terza interessata.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento del Tribunale in quanto si trattava di provvedimento illegittimo e anomalo, se non abnorme, deducendo che, con l’incidente di esecuzione, non era stato oggetto di impugnazione il decreto del giudice delegato ma un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Chieti e quello emesso, in sede di rinnovazione, dal Tribunale di Pescara, provvedimento questo tardivamente adottato emesso inaudita altera parte e senza fissazione dell’udienza camerale, e, dunque, senza che i soggetti interessati al sequestro potessero proporre le proprie osservazioni.
Il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso, quindi, per l’impugnante, era anomalo non solo perché aveva deciso su un tema mai posto (ovvero le statuizioni adottate dal Giudice delegato) ma abnorme perché assunto al di fuori delle ipotesi in cui l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente l’adozione del provvedimento de plano.
A fronte di ciò, si chiedeva inoltre che la Suprema Corte volesse, altresì, pronunciarsi, in via incidentale, con riferimento alla inefficacia del decreto di sequestro disposto in data 20 dicembre 2018 e, per l’effetto, annullare il decreto impugnato perché intervenuto in un procedimento da considerarsi ormai estinto per decorrenza del termine previsto dall’art. 24, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 non essendo stata adottato, nel termine di diciotto mesi a decorrere dal 20 dicembre 2018, il provvedimento di confisca.
Con il secondo motivo si denunciava l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui era stato ritenuto tempestivo il decreto emesso in data 29 maggio 2020 dal Tribunale di Pescara intervenuto quando erano ormai spirati i termini previsti dall’art. 7, comma 10-quater, d. Igs. 159/2011, osservandosi a tal proposito che tale decreto di sequestro non poteva considerarsi nuovo decreto perché privo degli elementi strutturali e supportato da argomentazioni inidonee a superare la deduzione della difesa dal momento che la decisione sulla competenza, adottata dalla Corte di Cassazione, non aveva efficacia sanante rispetto al decorso di un termine ormai spirato.
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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
L’ordinanza impugnata veniva annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti perché reputato fondato, con rilievo assorbente, il motivo di ricorso con il quale la società ricorrente denunciava la violazione del contraddittorio in relazione alla decisione con la quale il Tribunale, con provvedimento reso de plano, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società S. s.r.I..
Veniva in particolare rilevato che il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell’imputato e dell’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014) deducendosi al contempo che il modello procedimentale delineato dall’art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi al giudice mentre l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. prevede, invece, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d’inammissibilità resa con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l’istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge» fermo restando che la manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998) e, dunque, il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta alle ipotesi della rilevabilità ictu oculi di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell’istanza.
Orbene, una volta terminato questo excursus giurisprudenziale, gli Ermellini facevano presente come il Tribunale di Chieti avesse seguito un duplice percorso argomentativo al fine di pervenire alla declaratoria di inammissibilità de plano poiché aveva ritenuto, per un verso, che non era impugnabile, non essendo previsto tale rimedio, il provvedimento con il quale il Giudice delegato aveva rigettato il ricorso proposto ai sensi degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla disdetta contrattuale con retrocessione del complesso locato alla società e, nel merito, la richiesta di accertamento e ammissione dei crediti relativi al contratto stipulato tra la società S. s.r.l. e le società M-I.s.r.l. e T. s.r.l., per altro verso, aveva ritenuto, altresì, manifestamente infondato l’incidente di esecuzione nella parte in cui l’istante chiedeva di dichiarare inefficace il sequestro di prevenzione disposto dal Tribunale di Chieti in data 20 dicembre 2018 poiché il Tribunale di Pescara al quale, a seguito di annullamento per incompetenza territoriale disposta dalla Corte di appello di L’Aquila, gli atti erano stati trasmessi, aveva provveduto alla convalida solo in data 29 maggio 2020 e, dunque, oltre il termine di venti giorni dal deposito del provvedimento che aveva dichiarato l’incompetenza, risalente al 24 marzo 2020.
Oltre a ciò, il Tribunale aveva ritenuto come le deduzioni difensive fossero state superate per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione che aveva riaffermato la competenza del Tribunale di Chieti che aveva già disposto il sequestro ai sensi dell’art. 20 del d. 1gs. 159 del 2011.
Ciò posto, secondo la Suprema Corte, a prescindere dalla concreta valenza impugnatoria del decreto del giudice delegato riconducibile all’istanza difensiva, l’incidente di esecuzione proposto dalla società S. s.r.l. risultava essere articolato e corredato da argomenti non eccentrici né privi di pertinenza, in relazione sia all’iter processuale seguito ai fini dell’adozione del sequestro di prevenzione che alla possibilità, riconosciuta al terzo interessato dall’art. 23 del d.lgs. 159 del 2011, di intervento nel procedimento di prevenzione, argomenti che imponevano al giudice dell’esecuzione una valutazione connotata da caratteri di discrezionalità in merito alla efficacia del sequestro, che aveva avuto un iter davvero tortuoso e che, nel proposto incidente di esecuzione, avrebbe dovuto essere preceduta dall’instaurazione del contraddittorio atteso che tale società era titolare di un contratto di locazione dei beni facenti parte delle aziende sottoposte a sequestro, beni funzionali e indispensabili allo svolgimento dell’attività economica della società ricorrente e, in forza di un rapporto contrattuale vigente al momento del sequestro con le società M-I.s.r.l. e T. s.r.1., raggiunte dal sequestro di prevenzione nei confronti del prevenuto, si trovava nella posizione di terzo estraneo al sequestro, terzo che non aveva partecipato al procedimento di prevenzione ed al quale, in chiave di tutela delle sue posizioni soggettive correlate al provvedimento ablativo, andava riconosciuto il diritto di impugnazione dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Nell’incidente di esecuzione così instaurato, dunque, rilevava la Suprema Corte nel caso di specie, il terzo è messo in condizione di svolgere le deduzioni del caso, e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006; Sez. 1, n. 6798 del 03/11/2011; Sez. 6, n. 37025 del 18/09/2002) recuperando le facoltà e i diritti che avrebbe potuto, e dovuto, esercitare, nel procedimento di prevenzione, sicché – mentre il ricorso ad esso non è consentito qualora il terzo, formalmente intestatario del bene, abbia partecipato a quel procedimento, o sia stato posto in condizione di farlo (Sez. 6, n. 37025 del 2002, citata) – in ogni altro caso, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, l’incidente diviene la prima, e necessaria, sede per rivendicare l’esistente diritto sul bene e mettere in discussione, nei limiti che derivano dal rapporto giuridico intercorrente con la persona sottoposta a misura di prevenzione e con i beni in sequestro, il titolo formatosi in suo pregiudizio.
Da tali considerazioni se ne faceva discendere l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Chieti perché procedesse, nel contraddittorio pieno delle parti, ad esaminare l’istanza della società ricorrente.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi precisato quali conseguenze procedurali comporta il fatto che un provvedimento sia assunto dal giudice dell’esecuzione senza fissare l’udienza camerale.
Difatti, in siffatto provvedimento, citandosi giurisprudenza conforme, si postula che il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell’imputato e dell’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza».
Ove dovesse verificarsi una situazione di tal genere, pertanto, ben si può eccepirla, richiamando tale approdo ermeneutico, nei modi e nelle forme previste dal codice di rito penale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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