Dimostrazione dei requisiti di ordine speciale – doverosa esclusione – mancato possesso ab origine dei requisiti di partecipazione _venir meno della relazione fiduciaria – valutazione evincibile dai principi di correttezza e di buona fede tratti direttamente dalla disciplina codicistica
In tema di falsità o imprecisione delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione ad un appalto
sulle imprese che intendano partecipare alle pubbliche gare d’appalto grava il preciso onere di diligenza in sede di verifica preliminare della veridicità e attendibilità dei documenti da sottoporre al vaglio della Stazione appaltante con la conseguenza che ricade su di loro la responsabilità per la loro falsità o imprecisione
Il provvedimento di esclusione si fonda sulla duplice contestazione del mancato possesso ab origine dei requisiti di partecipazione e della lesione del rapporto fiduciario che deve necessariamente sussistere fra il pubblico committente e l’appaltatore rendendo sufficiente, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, la fondatezza anche di uno solo dei due presupposti.
Nella specie, in disparte ogni considerazione sulla riconducibilità della fattispecie all’esame al difetto dei requisiti di partecipazione, deve rilevarsi, infatti, che il venir meno del rapporto fiduciario è elemento di per sé sufficiente a sorreggerel’esclusione di un soggetto dalla procedura di gara (circa la rilevanza del rapporto fiduciario, v. Cons. St. 29 dicembre 2009, n. 8913).
Quanto alla efficienza causale del fatto nella specie contestato a determinare il venir meno della relazione fiduciaria, deve evidenziarsi che trattasi di una valutazione evincibile dai principi di correttezza e di buona fede tratti direttamente dalla disciplina codicistica, la cui applicabilità nella specie non può essere seriamente contestata stante la oggettiva gravità del comportamento, che, in difetto di una puntuale verifica, avrebbe indotto in errore la stazione appaltante .
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