Abstract: Una recente ordinanza della Corte Costituzionale che tende a consolidare la specialità del rapporto di lavoro degli Autoferrotranvieri, disciplinato dal Regio Decreto 148/1931, da tempo oggetto di numerosi e vani tentativi di riforma.
In qualità di cultore in materia di Trasporto Pubblico Locale e Autoferrotranvieri, mi sento in dovere di elogiare la recente Ordinanza n. 71/2009 della Corte Costituzionale. Quest’ultima si pone come provvedimento decisorio in un giudizio di legittimità costituzionale posto in essere da un giudice monocratico, in veste di giudice del lavoro, dinanzi al quale, un cittadino extracomunitario aveva citato la mancata assunzione da parte di un’impresa esercente trasporto locale, in ragione della propria nazionalità. Considerando l’atteggiamento dell’azienda discriminatorio ai sensi dell’ Art. 44 del D.Lgs. 286/98, il Testo Unico in materia di lavoro degli stranieri, secondo cui “quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole…”, l’attore ha richiesto dapprima il risarcimento del danno subito, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile ed in seconda istanza ha sollevato il vizio di costituzionalità dell’ Articolo 10 comma 1dell’Allegato A) del Regio Decreto 148/1931 che disciplina il rapporto di lavoro degli Autoferrotranvieri, il quale prevede come requisito essenziale per l’ammissione al servizio in prova, la cittadinanza italiana. Tale peculiarità era già prevista dall’Art.113 comma 5 del Regio Decreto n. 1447/1912 fatta salva la facoltà del Governo di poter approvare, in via eccezionale, disposizioni differenti in materia.
Lo stesso giudice di merito ha ritenuto che al fine di soddisfare la richiesta risarcitoria della parte, era necessario dichiarare l’incostituzionalità del succitato Articolo 10 rispetto al principio di uguaglianza espresso dall’Art.3 della Costituzione, ed un limite al diritto del cittadino al lavoro, garantito dal successivo Art. 4. Ha pertanto escluso la responsabilità dell’Azienda, la quale si era attenuta alla mera applicazione del Regio Decreto.
Già un precedente parere dell’Avvocatura dello Stato ha orientato la Corte nella dimensione di ritenere che la preferenza della cittadinanza italiana, è legata ad una precisa valutazione operata del legislatore, in ragione della specificità, di carattere materiale e sociale, del lavoro che l’autoferrotranviere sarà chiamato a svolgere. Ha inoltre osservato che un eventuale accoglimento del ricorso di legittimità non ha effetti retroattivi su norme vigenti al momento del fatto, per cui l’illecito civile ed il conseguente indennizzo economico del danno non sussistono dal momento che l’Azienda aveva eseguito appieno il dettato legislativo del Regio Decreto.
L’Ordinanza in esame tende a riaffermare la prevalenza della legislazione speciale in tema di Trasporto Pubblico Locale, nella misura in cui riconosce la delicatezza e l’importanza dell’attività operativa del tranviere, nonostante i numerosi attacchi da parte delle forze politiche che negli anni si sono avvicendate. Gli interventi erano mirati a riformare drasticamente le disposizioni del Regio Decreto, per giungere fino ad una recente proposta contenuta nella Piattaforma Contrattuale 2008/2011 delle Associazioni Datoriali di Categoria, di completa abolizione del testo legislativo, riportando la disciplina alle norme di diritto comune presenti nel Codice Civile.
Una nota di merito è da accordare alle organizzazioni sindacali, le quali nel corso del tempo, hanno strenuamente combattuto con tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione, per salvaguardare la dignità e lo status giuridico-economico degli addetti al pubblico trasporto, anche in funzione della loro preziosa utilità sociale.
Dr. Luca Laurino
Assistente di Diritto del Lavoro e Previdenza sociale – Bari
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