Il rapporto tra il rito abbreviato e l’azione risarcitoria autonoma

Elena Perazzi 27/09/22
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     Indice

  1. La vicenda
  2. Le questioni affrontate in via preliminare dalla Sentenza: la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e il rito abbreviato.
  3. Considerazioni finali di merito

Riferimenti normativi: art. 119 CPA e art. 133 CPA

1. La vicenda

La vicenda affrontata dal TAR Milano con la recente sentenza qui in commento concerne l’apposizione da parte della Pubblica Amministrazione di una servitù coattiva per la posa di un metanodotto su terreno di proprietà privata, con conseguente esecuzione delle opere principali, accessorie e sussidiarie a detta opera pubblica. Parte ricorrente ha promosso ricorso chiedendo al TAR di accertare la esecuzione da parte della P.A. di opere ulteriori rispetto a quelle previste ab origine nel provvedimento dirigenziale dell’anno 2009 con il quale era stato apposto sull’area di sua proprietà una servitù coattiva di metanodotto e disposta la occupazione d’urgenza per la realizzazione dell’opera. E specificatamente il ricorrente ha lamentato la costruzione di una di una cabina di pompaggio e di una siepe intorno alla cabina medesima. Per l’effetto, ha chiesto in via principale la rimozione di dette opere e, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente.

2. Le questioni affrontate dalla Sentenza TAR Milano n. 2010/2022

  • In primis, il TAR si è pronunciato sulla eccezione di carenza/assenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo, affermando che nel caso di specie sussiste, trattandosi di opera pubblica assistita dalla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e di urgenza dichiarata in sede di approvazione del progetto definitivo. Il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale (ormai consolidato, da ultimo, Cass. Sezioni Unite ordinanza 12.11.2021 n. 33847) per il quale la dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l’apprensione, l’utilizzazione e la irreversibile trasformazione del bene privato da parte della Pubblica Amministrazione siano riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo e, quindi, tale da affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrato a norma dell’art. 133 comma 1, lettera g) CPA. La giurisdizione amministrativa comprende, in tal caso, anche le connesse questioni di carattere risarcitorio (cfr. Cass. Sezioni Unite, 29.03.2013, n. 7938).

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  • Parte resistente aveva/ha, inoltre, eccepito la inammissibilità della domanda del ricorrente per tardività nel deposito del ricorso, vertendosi in materia (quella espropriativa) per la quale l’art. 119 CPA prescrive l’applicazione del “rito abbreviato” e, quindi, il rispetto di termini processuali dimezzati (deposito entro 15 giorni) rispetto ai termini ordinari (deposito entro 30 giorni). Il TAR ha ritenuto l’eccezione infondata, evidenziando che il rito abbreviato previsto dall’art. 119 CPA (che si fonda su ragioni di tutela cautelare in relazione al provvedimento amministrativo impugnato) non si applica nel caso di azione risarcitoria autonoma, perché la controversia ha carattere patrimoniale e non si pone, pertanto, un problema di sospensione del provvedimento che non forma oggetto di impugnazione principale (in tal senso, Cons. Stato Sez. III, 24.03.2015, n. 1572). L’eccezione è stata pertanto respinta e il deposito del ricorso ritenuto tempestivo.

3. Considerazioni finali di merito

Il TAR ha, comunque, respinto il ricorso perché infondato nel merito. Dall’esame degli atti è emerso che la realizzazione delle opere accessorie (quali la cabina e la siepe) risultava prevista ab origine e, nel contempo, non risultava fornita dal ricorrente nemmeno un principio di prova circa una eventuale occupazione illegittima; per l’effetto non era/è insorta in capo alla Pubblica Amministrazione alcuna ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Richiamando l’importante Sentenza dell’Adunanza Plenaria n 19 del 29.11.2021, il TAR Milano ha statuito che l’azione risarcitoria davanti al Giudice Amministrativo è retta dal principio generale dell’onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’Amministrazione per danni derivanti da un eventuale illegittimo svolgimento dell’attività amministrativa di stampo autoritativo, da ricondurre al modello della responsabilità per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.; da qui la necessità di verificare gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, ivi, compreso il nesso di causalità tra fatto illecito e danno subito (Cons. Stato, Ad. Plenaria 29.11.2021, n. 19). Da ultimo, la infondatezza del ricorso è derivata anche dal fatto che la realizzazione delle opere contestate dal ricorrente sono state ritenute, comunque, quali opere sussidiarie necessarie anche per ragioni di sicurezza.

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