Il rapporto tra tariffe e qualità della prestazione professionale

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a seguito della sentenza della Corte di giustizia 4 luglio 2019 (C -377/17)

 SOMMARIO: 1.Il rapporto tra la qualità dei servizi professionali e il compenso nella giurisprudenza interna ed europea 2. La recente pronuncia della Corte 3. La misura del compenso e la dignità del professionista 4. Conclusioni 5. Volume

1. Il rapporto tra la qualità dei servizi professionali e il compenso nella giurisprudenza interna ed europea

La recente pronuncia della Corte di giustizia offre l’occasione per tornare sul rapporto tra qualità dei servizi professionali ed equo compenso, tema indagato da tempo in sede europea. Già nel 2006, infatti, con sentenza pronunciata nel caso Macrino – Cipolla (procedimenti riuniti C‑94/04 e C‑202/04)[1], la Corte di giustizia, intervenendo sulla normativa italiana riguardante le tariffe minime obbligatorie prima dell’abolizione avvenuta con il decreto Bersani, ha affrontato il problema inerente al rapporto tra livello degli onorari e qualità delle prestazioni fornite dai professionisti. I giudici europei, pur assimilando i professionisti alle imprese, hanno affermato che una tariffa vincolata ad onorari minimi non può impedire di fornire servizi di qualità mediocre, ma non si può escludere a priori che tale tariffa consenta di evitare che i professionisti, nel caso di specie avvocati, siano indotti, in un contesto come quello del mercato italiano, caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati iscritti all’albo ed in attività, a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti. Va valutata, infatti, anche l’asimmetria informativa tra i “clienti-consumatori” e i professionisti. Questi ultimi dispongono di un elevato livello di competenze tecniche che non necessariamente possiedono i consumatori, che incontrano, quindi, difficoltà nel valutare la qualità dei servizi loro forniti. Il legislatore, secondo i giudici europei, può prevedere minimi tariffari inderogabili senza per questo violare il diritto comunitario proprio perché i fenomeni di offerte al ribasso, che la rimozione dei minimi inevitabilmente comporta, possono incidere negativamente sulla qualità dei servizi professionali, in danno dell’utente/consumatore finale.

La Corte di Cassazione italiana nel 2010, con sentenza n.20269, recependo quanto affermato dalla Corte di giustizia, ha riconosciuto la posizione di debolezza del professionista di fronte ai “clienti forti” (come grandi imprese, banche o assicurazioni), rilevando l’esistenza in questi casi di un rapporto di lavoro parasubordinato con le conseguenti tutele previste dalla legge. Non si può negare, infatti, che, in astratto, un sistema tariffario che presidi i servizi professionali possa contemperare due esigenze: da un lato, la protezione del cliente di fronte alla richiesta di compensi eccessivi da parte del professionista e dall’altra la tutela del professionista quando è parte debole rispetto a determinati suoi clienti, situazione ancora più frequente negli ultimi anni, segnati da una profonda crisi economica.

Più di recente con la sentenza n. 3057 del 22 dicembre 2016 il TAR per la Sicilia si è spinto ancora più avanti, affermando che il compenso di gran lunga inferiore ai minimi tariffari “lede il decoro ed il prestigio della professione”. Del resto i professionisti italiani sono sempre più gravemente colpiti dalla crisi economica e di conseguenza alla mercé di soggetti contrattualmente forti, in grado di imporre clausole vessatorie, soprattutto in materia di compenso.

2. La recente pronuncia della Corte

Con la pronuncia del 4 luglio 2019 la Corte di giustizia è intervenuta di nuovo sul tema delle tariffe fisse e sulle relative eccezioni previste dalle Autorità nazionali, nel caso di sussistenza di motivi di interesse generale. In particolare, nel caso di specie, la Commissione aveva chiesto alla Corte UE di verificare se, mantenendo tariffe obbligatorie per architetti ed ingegneri, la Repubblica federale di Germania fosse venuta meno agli obblighi di cui all’art. 49 TFUE nonché dell’art. 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Secondo la Commissione, la normativa nazionale tedesca, che istituisce un sistema di tariffe minime e massime per le prestazioni degli architetti e degli ingegneri, impedirebbe l’ingresso di nuovi fornitori provenienti da altri Stati membri sul mercato tedesco. Su questo specifico punto la stessa Commissione ha rilevato che la “HOIA” (regolamento sugli onorari di architetti ed ingegneri) del 10 luglio 2013 limita la possibilità per i prestatori provenienti da altri Stati membri di offrire prestazioni equivalenti a quelle offerte dai fornitori già stabiliti in Germania a prezzi inferiori a quelli previsti dalla prestazione obbligatoria o prestazioni superiori a prezzi che superano le tariffe massime previste.

La Corte ha, dapprima, verificato la normativa nazionale alla luce dell’art. 15 della direttiva 2006/123, verificando se i requisiti della HOIA, che fissa tariffe minime e massime in materia di prestazioni di progettazione fornite da architetti ed ingegneri rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 15, paragrafo 2, lett. g) della direttiva 2006/123. Nello specifico le tariffe in considerazione per essere conformi agli obiettivi di tale direttiva, devono soddisfare le tre condizioni contenute nella stessa, ovvero non essere discriminatorie, essere necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo di interesse generale.

L’ imposizione di tariffe minime, afferma la Corte, può servire a limitare il rischio che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire la qualità della prestazione professionale. Nel mercato tedesco, infatti, in cui operano numerose piccole e medie imprese, la fissazione di tariffe minime in materia di prestazioni di progettazione, può garantire un elevato livello qualitativo di tali attività offerte.

I giudici del Lussemburgo precisano, poi, in risposta alla contestazione della Commissione, che non spetta allo Stato fornire la prova della correlazione tra eliminazione delle tariffe minime e diminuzione della qualità dei servizi, ma questo deve soltanto dimostrare che la tariffa può contribuire significativamente agli obiettivi perseguiti, limitando il rischio di un peggioramento della qualità delle prestazioni di progettazione.

La Corte ha, poi, precisato che la normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo coerentemente. Nel caso in esame, la Commissione ha rilevato che  quella tedesca non persegue l’obiettivo di assicurare un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione in modo coerente e sistematico, dato che in Germania, l’esercizio stesso delle attività di progettazione non è riservato a chi svolge un’attività regolamentata, cosicché non esisterebbe, in ogni caso, alcuna garanzia che le prestazioni di progettazione siano effettuate da prestatori che hanno dimostrato la loro idoneità professionale a farlo. Infine, è stato rilevato che la Repubblica federale di Germania non è riuscita a dimostrare che le tariffe minime previste dalla HOAI siano idonee a garantire il conseguimento dell’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e ad assicurare la tutela dei consumatori; mentre, per quanto riguarda le tariffe massime, esse contribuiscono alla tutela dei consumatori aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori e impedendo a questi ultimi di praticare onorari eccessivi.

I giudici europei hanno, quindi, ritenuto che la Repubblica federale di Germania, avendo mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri, sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, condannandola a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

            3. La misura del compenso e la dignità del professionista

La Carta di Nizza, che distingue la libertà professionale ex art. 15 dalla libertà di impresa ex art. 16, colloca l’esercizio di una professione liberamente scelta o accettata nell’ambito del “diritto di lavorare” e garantisce a tutti i lavoratori, tra i quali appunto devono annoverarsi, in quest’ottica, i professionisti intellettuali, il diritto di prestare la propria attività in condizioni “dignitose”.

L’art.36 della Costituzione italiana, che assicura tutela a tutti i lavoratori, anche a quelli autonomi e ai professionisti, propone la dignità del lavoratore in una prospettiva ancor più concreta, affermando che la persona ha diritto ad una retribuzione che consenta un’esistenza libera e dignitosa[2].

Il citato art. 36 Cost. è certamente  riferibile anche ai professionisti quando richiama l’esigenza che il compenso sia parametrato alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e appunto dignitosa. Il lavoro è protetto in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), e “lavoratore ” è il termine con cui in Costituzione si fa riferimento a tutti coloro che lavorano, e non ad una sola classe sociale. Il professionista, dunque, ha diritto a un compenso che sia correlato alla qualità e alla quantità del  lavoro svolto, come ogni altro lavoratore [3].

Non a caso lo stesso legislatore, anche prima delle più recenti novità normative in materi di equo compenso, ha rivolto la sua attenzione verso forme di lavoro non subordinato, cominciando dai settori dove più macroscopici sono gli abusi, come dimostra la legge 31dicembre 2012, n. 233 sull’equo compenso dei giornalisti titolari di contratti di lavoro non subordinato, che si spinge fino a richiamare l’art. 36 della Costituzione.

In materia di compenso è molto chiaro anche il codice civile italiano che all’art. 2233, comma 2, situato nel capo II (rubricato “Delle professioni intellettuali”) del libro V (“Del lavoro”), prescrive che “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”[4].La norma contenuta nel comma 2 dell’art. 2233 c.c. non può essere ritenuta una mera  affermazione  di  principio.  Lo  dimostra  sia  l’incipit della  norma  (“In  ogni  caso“)  sia  la  sua  collocazione.  L’art.  2233  c.c.  prefigura  in  sostanza la  garanzia  di  un  compenso, che  consenta  al  professionista intellettuale la conduzione di un’esistenza libera e dignitosa. Vi è, infatti, analogia tra la norma in esame e il comma 1 dell’art. 36 Cost., dal momento che il  decoro e l’indipendenza della professione rappresentano l’equivalente nell’ambito delle attività professionali, dell’esistenza libera e dignitosa di cui alla norma costituzionale. Il decoro è canone normativo riferibile al più ampio valore della dignità[5], che la Costituzione italiana non manca di richiamare nella norma fondamentale, che disciplina i criteri generali di retribuzione del lavoro, di tutto il lavoro, non solo di quello dipendente.

Viene, quindi, prospettato un criterio non mercantile di determinazione del compenso, il “decoro professionale”, che assume, in verità, un significato più ampio, da considerare come strumento di tutela della persona stessa del lavoratore.

            4. Conclusioni

Il professionista è in primo luogo un lavoratore. Se, infatti, il lavoro è termine con cui ci si riferisce a tutti coloro che lavorano e non ad una sola classe sociale ne deriva che il compenso deve necessariamente essere correlato alla “quantità” e “qualità” del lavoro svolto. Non è un caso che proprio questi criteri, ripresi manifestamente dall’art. 36 Cost. siano stati usati dal legislatore che ha inserito misure in materia di equo compenso dei professionisti[6].

Garantire un compenso minimo al professionista rappresenta sicuramente un limite alla libertà negoziale delle parti, consentendo, però, di salvaguardare un altro valore fondamentale, l’indipendenza del professionista. Solo un professionista indipendente, anche rispetto al proprio cliente,è un professionista in grado di assicurare una prestazione professionale di qualità.

La recente sentenza della Corte di giustizia non fa altro che confermare quanto affermato in precedenza, specificando, tuttavia, che la correlazione tra compenso e qualità deve essere garantita in concreto e non può esserlo nel caso di professioni non regolamentate. In questo caso non sussiste alcuna garanzia che le prestazioni siano effettuate da professionisti che hanno dimostrato la loro idoneità ad assicurare un’elevata qualità. Diversamente è da ritenersi per tutte le professioni ordinistiche, che richiedono l’obbligatoria iscrizione in un albo.

Volume consigliato

Note

[1]G. Alpa, Tariffe forensi: dalla Corte di giustizia un invito a rivedere la disciplina esistente, in Guida al dir., 2006, 46, p. 100 ss.

[2]P. Ichino, La nozione di giusta retribuzione nell’art. 36 della Costituzione, Relazione presso l’Accademia dei Lincei, 22-23 aprile 2010; Treu, Commento all’art. 36, in Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione. Rapporti economici, I, Bologna – Roma, 1976.

[3]G. Digaspare, Il lavoro quale fondamento della Repubblica, in Diritto pubblico,n.3/2008,p.885; G. Colavitti, La  libertà  professionale  tra  Costituzione  e  mercato.  Liberalizzazioni,  crisi  economica  e  dinamiche  della regolazione pubblica, Torino,2012, pp. 38-40. In passato hanno ritenuto l’articolo 36 della Costituzione applicabile anche al lavoro autonomo Lega, Principi costituzionali in tema di compenso del lavoro autonomo, in Giur. it. 1960, I, 1, c. 345 e G. Giacobbe,Professioni intellettuali (voce), in Enc. dir., vol. XXXVI, Milano, 1987, 1078 e ss

[4] P. Schlesinger, La  nuova  disciplina  dei  compensi professionali  per  gli  avvocati, in Corriere giuridico, n.  4/2007; U. Carnevali,Compenso professionale e autonomia privata il patto di quota lite: problemi civilistici, in R.Danovi (a cura di), Compenso  professionale  e  patto  di  quota  lite, Milano, 2009, p.3; G.Pezzano,Onorario, in Enciclopedia  del  diritto, Milano, XXX, 1980, p.181; A. Perulli,Il lavoro autonomo, in A.Cicu-F.Messineo(diretto da),in Trattato di diritto civile e commerciale,Milano, 1996,pp. 388-340

[5]G. Colavitti,“Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale,in  www.rivistaaic.it, n.1/2018; G. M. Flick, Elogio della dignità, Città del Vaticano, 2015, 50. Sul concetto di dignitàP. Ridola, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2010, 76 ss.; F. Politi, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, Giappichelli, Torino, 2011, spec. 150 ss.

[6]G. Colavitti, I compensi degli avvocati tra diritto della concorrenza, nuovi parametri e disciplina dell’equo compenso, in Giustizia civile.com, 12 luglio 2018.

Avv. Marina Chiarelli

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