Il rating di legalità: cos’è e come si ottiene

Michele Mauro 24/08/23

Il rating di legalità è definito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, per brevità, AGCM) come “un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.”
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Indice

1. Definizione e considerazioni generali


Il rating di legalità è definito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, per brevità, AGCM) come “un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.
In buona sostanza, consiste in una certificazione rilasciata dall’AGCM che attesta l’affidabilità legale dell’impresa, il rispetto di parametri volti a limitare e contrastare la possibilità di infiltrazioni, nella stessa realtà imprenditoriale, della criminalità organizzata, ipotesi di corruzione nonché l’affidabilità finanziaria della stessa impresa nei rapporti con finanziatori pubblici.
Il rating di legalità punta alla promozione ed introduzione di valori etici nell’esercizio dell’attività di impresa e fornisce vantaggi per quanto riguarda la concessione di finanziamenti pubblici e per l’accesso al credito bancario.
Il rating di legalità è stato introdotto con il Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.03.2012.
L’art. 5 riconosce, innanzitutto, all’AGCM il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al fine di introdurre principi etici nei comportamenti aziendali. A questa prima dichiarazione fa seguito la parte in cui si affida all’AGCM il compito, unitamente al Ministero dell’Interno e al Ministero della Giustizia, di procedere “alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese”.
La medesima norma stabilisce già i primi requisiti necessari per poter richiedere all’AGCM il rilascio del rating, vale a dire:

  1. Le imprese devono operare sul territorio nazionale;
  2. Le imprese devono avere un fatturato minimo di due milioni di euro (il riferimento è al fatturato della singola impresa oppure a quello del gruppo di appartenenza).

L’art. 5 ter, inoltre, per la definizione dei requisiti e delle procedure di valutazione e rilascio, prevede che successivamente dovranno essere adottati:

  • Regolamento dell’AGCM, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge;
  • Nel medesimo termine di cui sopra, Decreto del Ministero delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico (finalizzato alla concessione di finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni e per l’accesso al credito bancario).

2. Requisiti per il rilascio del rating di legalità


Il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità è stato adottato dall’AGCM con Delibera del 12.11.2012.
L’art. 1 del Regolamento innanzitutto fornisce chiarimenti ed integrazioni circa i requisiti soggettivi già previsti dal Decreto Legge n. 1/2012 e sopra già richiamati.
È confermato il requisito relativo al fatturato, con la precisazione che la soglia di due milioni di euro deve risultare dall’ultimo bilancio di esercizio chiuso nell’anno che precede la richiesta.
Viene ampliata la platea dei possibili richiedenti, in quanto, per poter ottenere il rating è necessario avere in Italia la sede operativa e non necessariamente la sede legale.
Viene, altresì, previsto, in aggiunta a quanto previsto dal D. L. n. 1/2012, che l’impresa debba essere iscritta da almeno due anni al Registro Imprese o nel Repertorio delle Notizie Economiche ed Amministrative (REA).
A tali requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento occorre aggiungere quelli previsti dal successivo art. 2.
Tali requisiti tendono ad attestare l’assenza, per i soggetti sostanzialmente deputati alla rappresentanza ed alla gestione dell’impresa, di condanne penali, la pendenza di procedimenti penali per determinate ipotesi di reato, l’assenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per non aver assolto agli obblighi di restituzione, l’assenza di provvedimenti sanzionatori da parte dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, assenza di provvedimenti sanzionatori per violazione di norme in materia di antitrust e concorrenza.
Quelli appena richiamati sono solo alcuni dei requisiti previsti dal Regolamento e l’elencazione puntuale degli stessi è molto articolata, tanto da rendere difficile l’intera indicazione ai fini del presente lavoro. Pertanto, si rinvia alla norma in questione per una completa conoscenza degli stessi


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3. Il procedimento per l’attribuzione del rating di legalità


L’art. 3 del Regolamento detta invece il procedimento di valutazione della richiesta di rilascio del rating di legalità nonché i criteri per l’attribuzione del punteggio del rating rilasciato.
Il rating di legalità, infatti, ha un proprio punteggio. Il punteggio “base” consiste nell’attribuzione di una stelletta.
A tale punteggio base si possono sommare dei segni + ognuno dei quali può essere attribuito al possesso ad uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:

  1. Adesione a protocolli o intese di legalità, volti a prevenire e contrastare infiltrazioni della criminalità organizzata, sottoscritti dal Ministero dell’Interno e/o della Prefettura con associazioni imprenditoriali e di categoria;
  2. Utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori a quelli previsti dalla legge;
  3. Adozione di una struttura organizzativa (anche esterna all’impresa stessa) addetta al controllo della conformità delle attività organizzative alla normativa applicabile all’azienda oppure l’adozione di un modello organizzativo (MOG) previsto dal D. Lgs.. n. 231/2001;
  4. Iscrizione in uno degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata (white list);
  5. Adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsability (definita nel 2001 dalla Comunità Europea come “l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”);
  6. Adesione a codici etici di autoregolamentazione oppure aver adottato protocolli tra associazioni dei consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione di conciliazioni paritetiche;
  7. Adozione di modelli organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Ogni volta che un’impresa aggiunge alla propria stelletta tre segni + riceve una nuova stelletta fino ad un massimo di tre stellette. Ciò comporta che, per poter ricevere un rating di legalità con il massimo punteggio (tre stellette), l’impresa dovrà soddisfare tutti i requisiti previsti dall’art. 3 del Regolamento.
Il possesso dei requisiti è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. La sussistenza dei requisiti, tuttavia, può essere verificata sia dalla stessa AGCM sia dall’ANAC.
Il procedimento per il rilascio del rating di legalità, ovviamente, prende avvio con la presentazione della richiesta da parte del soggetto interessato.
La domanda va inoltrata telematicamente tramite la piattaforma WebRating e l’attribuzione del rating, con il relativo punteggio, viene deliberata entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora la domanda risulti incompleta, l’AGCM può chiedere, entro quindici giorni dal ricevimento, un’integrazione al soggetto richiedente. L’impresa avrà a disposizione trenta giorni per fornire le integrazioni necessarie ed il termine previsto per il rilascio del rating (sessanta giorni) comincerà a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione. Qualora, invece, nel predetto termine di trenta giorni non vengano fornite le integrazioni richieste, la domanda si intenderà respinta, salva la possibilità per il soggetto interessato di ripresentare una nuova domanda completa.
L’AGCM, prima di rilasciare il rating, trasmette le richieste all’ANAC per le verifiche di competenza. L’ANAC, a sua volta, entro trenta giorni può formulare osservazioni in merito alla richiesta ed in questo caso il termine per il rilascio del rating è prorogato di ulteriori trenta giorni.
L’AGCM, qualora necessario ai fini dell’accoglimento della richiesta, può anche chiedere pareri e valutazioni al Ministero dell’Interno e al Ministero della Giustizia. Qualora dalle istituzioni vengano segnalati comportamenti rilevanti ai fini della valutazione della domanda, l’AGCM sospende il procedimento di valutazione fino ad un tempo massimo di un anno nel corso del quale procede a tutti gli accertamenti necessari.
Se l’AGCM intende negare l’attribuzione del rating, comunica all’impresa i motivi ostativi al rilascio. Dalla data di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio, decorre un termine di quindici giorni entro il quale l’impresa può fornire delle proprie osservazioni. Nel caso in cui entro il predetto termine non vengano fornite dall’impresa osservazioni/controdeduzioni, la domanda dovrà intendersi respinta. Nel caso in cui, invece, la richiesta venga accolta, l’esito positivo dell’iter viene comunicato all’impresa.
Le imprese alle quali è rilasciato il rating di legalità sono incluse dall’AGCM in un elenco (tenuto ed aggiornato costantemente dall’AGCM in una apposita sezione del proprio sito) nel quale sono indicate le imprese, la data di rilascio del rating, il punteggio e la scadenza del rating oltre alle vicende eventualmente successive al rilascio (revoca, annullamento, sospensione, variazione, in aumento o diminuzione del punteggio).

4. Validità, rinnovo, revoca, annullamento e modifica del rating di legalità


Il rating di legalità ha una validità di due anni dalla data di rilascio e può essere, sempre su richiesta dell’impresa, rinnovato per successivi due anni. La normativa non prevede un limite al numero di rinnovi possibili.
Sulla richiesta di rinnovo l’AGCM, sia in senso positivo sia in senso negativo, si esprime sempre con delibera.
La domanda di rinnovo può essere presentata, nelle medesime modalità telematiche previste per l’inoltro della domanda di rilascio, a partire dai sei mesi precedenti la data di scadenza del rating. Se la domanda viene depositata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il rating conserva la propria validità fino alla data della delibera di rinnovo o non accoglimento.
Il procedimento di rinnovo segue il medesimo iter previsto dal Regolamento per il rilascio del rating. L’iter in questione, sopra descritto, viene utilizzato anche per la valutazione delle richieste di incremento del punteggio del rating di legalità.
Qualora, dopo il regolare rilascio, l’impresa dovesse perdere uno dei requisiti previsti dall’art. 2 del Regolamento, l’AGCM dispone la revoca del rating a far data dal venir meno del requisito.
Nel caso in cui, invece, il rating sia stato ab origine rilasciato sulla base di false dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’impresa in sede di richiesta, l’AGCM dispone l’annullamento del rating a far data dal momento della conoscenza della falsità delle dichiarazioni.
Al venir meno di determinati requisiti, l’AGCM può anche disporre la riduzione del punteggio del rating.
Nel caso in cui in un procedimento penale siano adottate misure cautelari personali e/o patrimoniali nei confronti di uno dei soggetti previsti dall’art. 2 del Regolamento per uno dei reati previsti dalla stessa norma, l’AGCM può disporre la sospensione del rating per il perdurare dell’efficacia delle misure cautelari.
La sospensione dell’efficacia del rating può essere disposta, fino al passaggio in giudicato, a seguito della pronuncia di provvedimenti previsti dall’art. 2, co. 2, lett. d, dbis, e, f, h ed i del Regolamento.
Prima dell’adozione di provvedimenti di revoca, riduzione di punteggio, sospensione ed annullamento, l’AGCM comunica le motivazioni all’impresa. Entro quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’impresa può proporre delle proprie osservazioni.

5. Obblighi informativi e controlli dell’Autorità


L’impresa che richiede il rating oppure quella alla quale è già stato rilasciato il rating, ho il dovere di comunicare all’AGCM tutti gli eventi che incidono sui requisiti necessari per l’ottenimento del rating, per il mantenimento dello stesso o per la corretta determinazione del punteggio.
L’impresa ha il dovere di procedere a tale comunicazione entro dieci giorni dalla conoscenza dell’evento in questione.
La violazione di tali obblighi informativi comporta la revoca del rating e la non proponibilità di una nuova domanda di rilascio per un anno dalla cessazione del motivo ostativo non comunicato.
L’AGCM, inoltre, una volta all’anno effettua controlli a campione (su circa il 10% delle imprese iscritte nel proprio elenco) inviando alla Guardia di Finanza l’elenco delle imprese da sottoporre a controllo per la verifica di profili di rilevanza fiscale e contributiva. A sua volta, la Guardia di Finanza comunica all’AGCM l’esito delle proprie verifiche sulla scorta dei quali possono essere adottati dall’Autorità provvedimenti di revoca, annullamento e riduzione di punteggio.

6. La concessione di finanziamenti pubblici e l’accesso al credito bancario


Già nel paragrafo 1. abbiamo accennato ai vantaggi che il rating di legalità comporta in sede di concessione di finanziamenti pubblici nonché di accesso al credito bancario.
Abbiamo già anche accennato al fatto che l’art. 5ter del D. L. n. 1/2012 prevedeva che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto stesso, il Ministero delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico adottassero un Decreto per determinare effettivamente i vantaggi predetti.
In data 20.02.2014, i sopra citati Ministeri hanno adottato il Decreto Interministeriale n. 57.
Il Decreto Interministeriale n. 57 all’art. 3 indica le modalità di considerazione del rating di legalità nonché le possibili ipotesi di premialità per le imprese in sede di concessione di finanziamenti pubblici.
Innanzitutto viene chiarito che in sede di domanda di finanziamento non occorrerà dichiarare il possesso dei requisiti già necessari per la richiesta del rilascio del rating.
L’impresa dovrà, ovviamente, dichiarare di essere iscritta nell’elenco dell’AGCM nel quale sono riportate tutte le imprese assegnatarie di rating di legalità e dovrà contestualmente assumere l’impegno di comunicare tempestivamente l’eventuale provvedimento di revoca e/o sospensione (la norma non cita l’ipotesi di annullamento ma chi scrive ritiene che debba considerarsi anche tale ipotesi) del rating che dovesse intercorrere tra la domanda di finanziamento e l’effettiva erogazione del contributo.
Le Amministrazioni d’altronde sono tenute, fino al momento dell’effettiva erogazione del contributo, a verificare la permanenza dell’impresa nell’elenco tenuto dall’AGCM.
Il medesimo articolo 3 prevede che, sia in caso di finanziamento disposto con bando di gara sia con procedura negoziata, il Ministro competente o la Regione o l’Ente Locale, debbano indicare (oltre al massimo contributo erogabile, alle risorse disponibili, agli interventi finanziabili), almeno uno dei seguenti sistemi di premialità per le imprese in possesso del rating di legalità:
1)    preferenza in graduatoria;
2)    attribuzione di un punteggio aggiuntivo;
3)    riserva di una quota delle risorse disponibili.
Sono le amministrazioni a determinare quale sistema di premialità adottare e ben possono decidere di applicare più di uno dei criteri preferenziali sopra richiamati.
I successivi artt. 4, 5 e 6 del Decreto sono invece dedicati all’accesso al credito bancario.
Ovviamente, al momento della richiesta di finanziamento, l’impresa dovrà dichiarare di aver ottenuto il rating e di essere iscritta nell’elenco previsto dall’art. 8 del Regolamento dell’AGCM e dovrà comunicare gli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione che dovessero intervenire tra la data della richiesta e quella di erogazione del finanziamento.
La normativa prevede che gli istituti bancari, in sede di concessione di finanziamenti, tengano debitamente conto del rating di legalità attribuito all’impresa ai fini della riduzione dei tempi di istruttoria oltre che di riduzione dei costi di finanziamento. A tal fine le banche devono predisporre e formalizzare delle procedure che prevedano una particolare valutazione e rilevanza del rating di legalità ai fini della concessione, con tempi ridotti e vantaggi in termini di costi, del finanziamento.
In particolare, quando il rating di legalità viene valutato per la concessione di condizioni economiche più favorevoli, la banca monitora la persistenza del rating e tutte le variazioni (anche di punteggio) per poter eventualmente revisionare le condizioni economiche inizialmente accordate.
L’art. 6, inoltre, prevede che le banche ogni anno trasmettano una dettagliata relazione alla Banca d’Italia in merito all’incidenza del rating di legalità sui tempi e costi di istruttoria sia sui vantaggi economici della concessione del finanziamento, illustrando specificamente le ragioni sottostanti.

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Michele Mauro

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