Il concetto di reato aberrante si inserisce nel contesto del diritto penale italiano e si riferisce a una particolare situazione in cui il risultato dell’azione del reo differisce da quello da lui voluto o previsto. In altri termini, l’agente pone in essere una condotta illecita che, per errore o circostanze impreviste, provoca un evento diverso da quello voluto. Tale fattispecie è disciplinata dall’art. 82 del Codice Penale, che si colloca tra le ipotesi di responsabilità oggettiva o di colpa impropria.
Indice
1. Caratteristiche generali del reato aberrante
Il reato aberrante si distingue per la sua struttura particolare, caratterizzata dalla presenza di un errore nell’esecuzione del reato. Si parla infatti di aberrazione del nesso causale, ossia di una deviazione tra la condotta posta in essere e l’evento concretamente verificatosi. Tale difformità può riguardare sia l’oggetto materiale del reato, sia la persona offesa.
Si possono individuare due principali tipologie di reato aberrante:
- Aberratio ictus: il colpo colpisce un soggetto diverso da quello che il reo intendeva colpire.
- Aberratio delicti: la condotta dell’agente provoca un evento diverso rispetto a quello previsto o voluto.
2. Aberratio ictus
L’aberratio ictus rappresenta l’ipotesi in cui l’azione del reo colpisca una persona diversa da quella che costituiva il bersaglio originario. Un esempio classico è quello del soggetto che spara intenzionalmente contro una persona, ma per errore colpisce un’altra.
In questo caso, l’art. 82 c.p. stabilisce che il soggetto risponde per il delitto voluto nei confronti della persona effettivamente colpita, senza che rilevi l’errore di identità. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che si può configurare una responsabilità concorsuale nel caso in cui la condotta abbia messo in pericolo anche l’integrità fisica dell’obiettivo originario.
3. Aberratio delicti
L’aberratio delicti si verifica quando l’evento dannoso o pericoloso concretizzatosi è diverso da quello voluto. Ad esempio, il soggetto che intende incendiare una casa, ma per errore provoca un’esplosione che danneggia anche altre proprietà. In questo caso, il reato voluto (incendio) e quello verificatosi (esplosione) risultano distinti, ma collegati da un unico nesso causale aberrante.
La dottrina prevalente ritiene che in tali casi debba comunque rispondere del reato effettivamente realizzatosi, integrando l’ipotesi del cosiddetto reato complesso se la condotta ha generato più eventi dannosi o pericolosi.
4. Elemento soggettivo e colpevolezza
La peculiarità del reato aberrante risiede nel rapporto tra dolo e colpa. In particolare:
- Nell’aberratio ictus, il dolo si configura in relazione all’azione, ma si trasferisce all’evento concretamente realizzatosi.
- Nell’aberratio delicti, invece, il dolo riguarda il reato voluto, mentre l’evento diverso si configura come una responsabilità per colpa.
La giurisprudenza ritiene che, ai fini della configurabilità del reato aberrante, sia necessario che l’errore sia involontario e non determinato da imperizia, imprudenza o negligenza, elementi tipici della colpa.
6. Concorso di reati
In alcune circostanze, il reato aberrante può comportare il concorso formale di reati, qualora l’azione stessa abbia determinato più eventi dannosi o pericolosi. Un esempio significativo è quello in cui l’azione offensiva provoca sia l’evento voluto sia un ulteriore evento non previsto ma oggettivamente collegato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il concorso formale sussiste quando i reati si ricollegano alla medesima azione, purché vi sia un unico intento criminoso, mentre si parlerà di concorso materiale qualora si ravvisino azioni distinte ma collegate tra loro.
7. Aspetti processuali e giurisprudenza
La prova dell’aberratio ictus e dell’aberratio delicti rappresenta un aspetto complesso e dibattuto. Il giudice è chiamato a verificare l’intenzione originaria dell’agente e la concreta dinamica dei fatti, al fine di determinare la sussistenza del dolo o della colpa. In particolare, la giurisprudenza ha precisato che l’elemento psicologico deve essere valutato in modo rigoroso, evitando una semplice imputazione automatica dell’evento diverso.
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