Il reato di diffamazione: tra diritto al decoro e alla reputazione e libertà di pubblicare una recensione negativa su internet

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L’avvento di internet, dei siti web, dei blog, dei social network ha rappresentato per tutte le imprese o privati, fornitori di servizi/attività/prodotti, un valido strumento di sponsorizzazione dei propri canali di vendita, tuttavia ha prodotto l’effetto negativo di essere vincolati all’opinione del “pubblico” e al fenomeno delle recensioni che vengono rilasciate sul web.

Un commento negativo può avere un impatto non indifferente sull’andamento dell’attività dell’imprenditore.

Sicchè sempre più spesso i fornitori di un servizio o di un prodotto o di un’attività si pongono una domanda: È diffamazione pubblicare una recensione negativa su internet?

La risposta a questa domanda non è univoca. Il confine tra diffamazione e diritto ad esprimere la propria opinione come libertà fondamentale tutelata dall’art. 21 della Cost. è molto sottile.

La critica negativa non può essere considerata a prescindere diffamatoria.

Occorre, dunque, partire da una breve analisi della fattispecie oggetto di trattazione.

Indice

Il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.

Il reato di diffamazione è inserito dal legislatore nel Capo II del codice penale tra i delitti contro l’onore.

Testualmente l’art. 595 comma 1 c.p. dispone che: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

La  norma tutela la reputazione dell’individuo, che costituisce il limite per ogni forma di libertà di pensiero.

La diffamazione è un reato comune: chiunque può essere soggetto agente del delitto de quo. Quanto al soggetto passivo, ai fini della sua individuazione non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome. È sufficiente che l’offeso possa essere individuato in via deduttiva tra una categoria di persone. La persona cui l’offesa è diretta deve essere individuabile in maniera non equivoca[1]. Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “la persona cui sia diretta l’offesa deve essere determinata, ma non è necessario che sia indicata nominativamente, essendo sufficiente che sia indicata in maniera tale da poter essere individuata agevolmente e con certezza”(Cass. Pen. 3 dicembre 2013 n. 12428).

Affinchè sia integrato il reato di diffamazione ex art. 595 c.p., il legislatore individua tre requisiti essenziali tipici della condotta del soggetto agente:

  1. assenza della persona offesa. Il commento “diffamatorio” deve avvenire in assenza della

persona interessata. Se la persona offesa fosse presente, il reato integrato sarebbe quello dell’ingiuria ex art. 594 c.p, di recente depenalizzato con D.lgs 7/2016 ,diventando cosi illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria.

Con l’accezione “fuori dai casi indicati nell’articolo precedente”, il legislatore stabilisce che la diffamazione per essere integrata deve avvenire nell’assenza della persona offesa.

  1. offesa alla reputazione altrui. Di recente la giurisprudenza è intervenuta proprio sulla

portata applicativa delle offese perpetrate stabilendo che “deve ritenersi integrata la diffamazione quando le espressioni utilizzate consistano in attacchi gratuiti alla persona e in aggressioni al suo  patrimonio morale”( Cass. Pen. 12460/2020).

  1. comunicazione a più persone dell’offesa. Occorre che l’agente renda partecipi all’indebito

diffamatorio almeno due persone (tra i quali non vanno conteggiati il soggetto attivo, il soggetto passivo ed eventuali concorrenti del reato)[2]. La giurisprudenza ritiene sussistente il delitto anche se il colpevole comunichi l’offesa ad una sola persona, ma con modalità tali che la notizia venga a conoscenza anche di altri[3].

Per quanto riguarda l’elemento psicologico, nel reato di diffamazione è sufficiente la sussistenza del dolo generico, cioè la consapevolezza del soggetto agente di ledere la reputazione altrui e la volontà che tale lesione venga a conoscenza di più persone.

Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che per la sussistenza dell’elemento soggettivo nell’art. 595 c.p. “non si richieda l’animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico che può assumere anche la forma del dolo eventuale”.

Diffamazione aggravata e diritto di critica

Il legislatore prevede al comma 2 dell’art. 595 c.p.p un aumento di pena se: “l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro”; e al comma 3 “se l’offesa è arrecata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro”.

Proprio in relazione a quest’ultima ipotesi di diffamazione aggravata, contemplata dal comma 3 dell’art. 595 c.p., è opportuno considerare i limiti in cui una recensione negativa possa o meno configurarsi come diffamatoria.

Occorre precisare che la giurisprudenza sia pacifica nel ritenere che la nozione di “stampa” di cui all’art.1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 debba ricomprendere oltre la tradizionale testata giornalistica cartacea anche quella telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale (Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015).

La diffusione di una dichiarazione lesiva della altrui reputazione attraverso siti web, diversi da quelli delle testate giornalistiche (blog, social media, altre piattaforme internet) pur non potendo rientrare nella nozione di stampa ex art. 1 l. n.47 del 1948,  rappresenta comunque, un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 comma terzo c.p sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, anche se non possa dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico[4] .

Ciò detto, non ogni recensione o commento negativo rilasciato sul web integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p.

Esiste un confine sottile tra il diritto di critica che ad ogni “cittadino” viene riconosciuto come costituzionalmente garantito dall’art. 21 della Costituzione nella libertà di esprimere la propria opinione e la fattispecie diffamatoria contemplata dal codice penale.

L’illiceità del contenuto espresso deve essere sempre valutata sulla base di un giudizio di bilanciamento tra il diritto alla reputazione, anche commerciale, dell’imprenditore che offre il servizio e il contrapposto diritto di critica, fondato sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Per diritto di critica si intende la libertà di chiunque dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendo a vaglio censorio le altrui tesi, affermazioni o condotte[5]. L’esercizio di questo diritto, tuttavia, non può avvenire in maniera incontrollata. Esso infatti esclude l’antigiuridicità di una condotta tipizzata quale reato solo se posto nel rispetto di alcuni limiti.

La giurisprudenza ha elaborato dei limiti scriminanti in presenza dei quali il diritto di critica rientra nei presupposti dell’art. 51 c.p.  Tali limiti sono costituiti dalla correttezza delle espressioni utilizzate, dalla verità dei fatti narrati e attinenza alla realità della situazione, e dalla continenza.

Rispettate queste tre condizioni, il diritto all’onore sarà sempre recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero” (Cass. civile sez. III, sent. n. 27592/2019).

Il confine tra critica legittima e diffamazione nella sentenza del 21 settembre 2020 del Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma con sentenza del 21 settembre 2020 ha chiarito il confine tra critica legittima e diffamazione nel caso di recensioni negative pubblicate online dagli utenti.

Il caso oggetto di pronuncia riguardava la pubblicazione sulla piattaforma Google My Business di numerose recensioni negative da parte dei pazienti di una struttura sanitaria. La struttura aveva richiesto l’immediata cancellazione delle recensioni ma Google aveva rimosso soltanto quelle ritenute diffamatorie, mantenendo quelle che giudicava essere espressione del diritto di critica.

A fronte della mancata rimozione dei contenuti da parte di Google, la struttura si rivolgeva al Tribunale in via d’urgenza, chiedendo che venisse ordinata la cancellazione delle recensioni ritenute diffamatorie.

Il giudice nel valutare la legittimità o meno delle recensioni negative rilasciate sulla piattaforma online ricostruisce la portata applicativa del diritto di critica.

Secondo il Tribunale tale diritto ricomprende la possibilità di una legittima espressione di aperto dissenso o disfavore dell’utente, “purché non trasmodi in gratuita invettiva, o nella rappresentazione di circostanze artatamente falsate, o nell’uso di toni o termini apertamente irriguardosi e lesivi della dignità altrui”.

Infatti ai fini del bilanciamento, l’elemento discriminante deve essere individuato nell’aderenza della critica, seppur polemica, a un fatto reale, dovendosi ritenere la stessa una sollecitazione al ripristino di un comportamento considerato corretto.

In tale caso, il diritto di critica prevarrà sul diritto alla reputazione.

 

 


Note:

[1] R. Garofoli, Compendio di diritto penale Parte Speciale, in Compendi Superiori, nel Diritto Editore, V Ed, 2018.

[2] R. Garofoli , op. cit.

[3] Cass. Pen. Sez. V, 10 febbraio 2015 n. 34178; Cass. Pen. Sez. V, 26 maggio 2016 n. 522.

[4] Cass. Pen. Sez. V, 25 marzo 2019 n.16564.

[5] R. Garofoli, Compendio di diritto penale Parte Generale, in Compendi Superiori, nel Diritto Editore, VI Ed., 2019.

Dott.ssa Raffaella Schifone

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