Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale

Marco Vitali 18/01/22
La disciplina in materia di favoreggiamento dell’immigrazione illegale è contenuta all’interno dell’articolo 12 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Più precisamente, all’interno dei commi 1 e 3 si prevede la punibilità delle condotte di favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, mentre all’interno dei commi 5 e 5 bis si prevede la punibilità delle condotte di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato.

Indice:

  1. Il delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale

1.1 L’articolo 12 comma primo del Testo Unico sull’Immigrazione

1.2 L’articolo 12 comma terzo del Testo Unico sull’Immigrazione

1.3 Le altre circostante aggravanti e le attenuanti previste dell’articolo 12 del Testo Unico sull’Immigrazione

1.4 Il traffico di migranti verso Stati esteri

  1. Il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale

2.1 L’articolo 12 comma quinto del Testo Unico sull’Immigrazione

2.2 La cessione a titolo oneroso di un immobile ad uno straniero irregolarmente soggiornante

1. Il delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale

Il reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale all’interno del territorio dello Stato risulta essere disciplinato all’articolo 12 comma primo del Testo Unico sull’Immigrazione[1]. Oltre a ciò, al suo comma terzo il medesimo articolo prevede un’ipotesi aggravata della medesima fattispecie delittuosa[2].

1.1. L’articolo 12 comma primo del Testo Unico sull’Immigrazione

Il primo comma dell’articolo 12 del Testo Unico dispone che:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”.

La clausola di riserva espressa “salvo che il fatto costituisca più grave reato” configura in termini di sussidiarietà il delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale all’interno del territorio dello Stato, indi per cui si esclude l’applicabilità dell’articolo in questione ove il medesimo bene giuridico – ordine pubblico – venga meglio tutelato da una norma prevalente e in grado superiore[3].

La norma punisce le condotte di coloro che promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto di stranieri all’interno del territorio dello Stato[4].

Ciò premesso, risulta essere doveroso andare porre l’attenzione sui tratti essenziali del reato oggetto di analisi.

Il reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale è un reato di mera condotta, a forma libera e di pericolo e appartenente alla categoria dei reati a consumazione anticipata, con particolare riferimento ai delitti di attentato, i quali sono caratterizzati dalla presenza, all’interno dell’enunciato, della parola “attentato”, ovvero di formule quali “chiunque compie atti diretti e idonei diretti a”[5]. Ciò significa che il reato si perfeziona già in presenza di una attività diretta e idonea alla realizzazione dell’obiettivo, non essendo necessario al suo perfezionamento l’effettivo ingresso illegale[6].

Circa la mens rea del reato in esame esso è punito a titolo di dolo generico[7].

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio la pena prevista è quella della reclusione compresa tra un minimo edittale di un anno ed un massimo edittale di cinque anni e multa di quindicimila euro per ogni persona agevolata nel compiere irregolare ingresso nel territorio dello Stato[8].

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1.2. L’articolo 12 comma terzo del Testo Unico sull’Immigrazione

Il comma terzo dell’articolo 12 del Testo Unico dispone che:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

  1. il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
  2. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
  3. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
  4. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
  5. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti”.

La disposizione in questione, come facilmente osservabile, comporta un notevole inasprimento sanzionatorio – reclusione da cinque a quindici anni e multa da quindicimila euro per ogni persona agevolata nel compiere ingresso irregolare nel territorio dello Stato – rispetto alla fattispecie di cui al primo comma[9].

Infatti, la fattispecie del comma terzo punisce le medesime condotte previste dal primo comma, tuttavia poste in essere attraverso determinate modalità, ossia quando: il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza nel territorio statale di cinque o più persone; per procurarne l’ingresso la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno nella loro diponibilità armi o materiali esplodenti[10]. Dette connotazioni risultano essere maggiormente lesive non solo del bene giuridico dell’ordine pubblico tutelato dalla norma in questione ma anche dei diritti umani in capo al migrante[11].

Sulla qualificazione di tale disposizione è sorto un acceso dibattito in seno alla Corte di Cassazione, la quale è andata a dividendosi in due distinti indirizzi interpretativi.

Un primo indirizzo interpretativo ha esposto che il comma terzo rappresenta una figura autonoma di reato[12]. Inoltre, sempre il medesimo orientamento, ha anche riportato che quanto enucleato dal comma terzo dell’articolo 12 del Testo Unico sull’Immigrazione non risulta essere un reato di pericolo ma che trattasti di un reato di evento[13], il quale si perfeziona al momento dell’effettivo sbarco dei migranti[14].

Un secondo indirizzo interpretativo sempre in seno alla Corte di Cassazione ha invece evidenziato che il comma terzo dell’articolo 12 del Testo Unico rappresenta una circostanza aggravante del comma primo[15] e non un’autonoma figura di reato[16].

In definitiva, sulla vexata quaestio si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali confermando l’interpretazione fornita dal secondo orientamento, hanno esposto, con sentenza n. 40982 del 21 giugno 2018, che:

Le fattispecie previste nell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo[17].

1.3. Le altre circostante aggravanti e le attenuanti previste dell’articolo 12 del Testo Unico sull’Immigrazione

Brevemente risulta essere doveroso passare in rassegna anche le altre circostanze aggravanti e attenuanti previste dai successivi commi dell’articolo 12 del Testo Unico sull’Immigrazione.

I commi tre bis e tre ter prevedono due circostanze aggravanti.

In primo luogo, al comma tre bis dell’articolo 12 del Testo Unico si dispone l’incremento della sanzione nel caso in cui il delitto sia commesso attuando due o più ipotesi previste dal comma terzo[18].

In secondo luogo, ulteriori circostanze aggravanti sono previste al comma tre ter, il quale dispone un aumento della pena detentiva da un terzo alla metà e della multa di venticinquemila euro per ogni persona trasportata se i fatti di cui ai commi uno e tre sono commessi: allo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero minorenni da impiegare in attività illecite; al fine di trarne un ingiusto profitto anche indiretto[19].

Di contro, i commi tre quater e tre quinquies prevedono due circostanze attenuanti.

Il comma tre quater dispone che le aggravanti previste ai commi tre bis e tre ter possono essere bilanciate solo dalle attenuanti della minore età (ex articolo 98 del Codice penale) e della minima partecipazione e della infermità o deficienza psichica (ex articolo 114 del Codice Penale)[20].

Il comma tre quinquies disciplina una circostanza attenuate la quale prevede la diminuzione della pena fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adoperi allo scopo di evitare che il delitto sia portato a conseguenze ulteriormente lesive, fornendo una collaborazione concreta nella raccolta di elementi di prova volti alla ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori dei reati e per la sottrazione di rilevanti risorse alla consumazione dei delitti[21].

1.4. Il traffico di migranti verso Stati esteri

Il primo e il terzo comma dell’articolo 12 del Testo Unico sull’Immigrazione puniscono nel medesimo modo tutte quelle condotte volte a promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri a prescindere che l’Italia risulti essere tappa intermedia o destinazione finale del percorso migratorio contra legem. L’incriminazione del favoreggiamento della migrazione illegale verso l’esterno consente la repressione penale di tutte quelle attività criminose, presenti sul territorio nazionale, riguardanti la gestione del traffico di migranti in transito verso Stati esteri[22]. Invero, il fatto di reato risulta essere punibile in Italia anche se gli atti idonei sono volti a favorire l’ingresso illegale in un Paese terzo, del quale lo straniero non sia cittadino o residente permanente, a condizione che una parte della condotta venga realizzata in Italia, in base a quanto enucleato dall’articolo 6 comma secondo del Codice Penale[23].

Infine, risulta essere doveroso precisare che il delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale sussiste anche nel caso in cui gli stranieri risultino essere divenuti cittadini comunitari, grazie all’ingresso del loro Stato di appartenenza nell’Unione Europea, non trattandosi di materia relativa all’abolitio criminis[24].

2. Il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale

Il comma quinto dell’articolo 12 del Testo Unico sull’Immigrazione prevede un’altra condotta delittuosa: il favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero sul territorio dello Stato[25].

2.1 L’articolo 12 comma quinto del Testo Unico sull’Immigrazione

Invero, il comma quinto dell’articolo 12 dispone che:

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni (euro 15.493). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

La condotta tipica del delitto di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero sul territorio dello Stato può assumere sia carattere di reato commissivo sia carattere di reato omissivo[26].

Oltre a ciò, il reato oggetto di analisi risulta essere a forma libera e di evento. Quest’ultimo aspetto consente di evitare un’anticipazione della soglia di punibilità, che in questo caso sarebbe in evidente contrasto non solo con il principio di offensività, sintetizzato nel brocardo latino nullum crimen sine iniuria, ma anche con il principio di determinatezza[27]. Motivo per il quale eventuali atti idonei diretti alla realizzazione della fattispecie oggetto di analisi potranno essere perseguiti a titolo di delitto tentato ex articolo 56 del Codice Penale[28].

Il reato di favoreggiamento della permanenza illegale risulta essere un reato permanente, il che significa che la legge richiede che l’offesa al bene giuridico si protragga nel tempo, indi per cui è necessario che la condotta del reo abbia carattere continuativo e che il protrarsi dell’offesa sia dovuto ad una sua persistente condotta volontaria[29]. Di conseguenza, il protrarsi nel tempo della situazione antigiuridica creata dalla condotta risulta essere rilevante in quanto il reato non si andrà esaurendo fino a quando perdurerà la situazione antigiuridica[30].

La mens rea del delitto di favoreggiamento della permanenza illegale risulta essere il dolo specifico dell’agente di trarre un ingiusto profitto dalla situazione di illegalità dello straniero[31].

All’interno del comma quinto dell’articolo 12 del Testo Unico sull’Immigrazione sono presenti due clausole espresse di riserva: “fuori dai casi previsti dai commi precedenti” e “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”. La prima clausola qualifica la condotta del favoreggiamento della permanenza illegale, posta in essere dall’autore del delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale dello straniero, come “postfatto non punibile”[32]. La seconda clausola configura in termini di sussidiarietà il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale, di conseguenza si esclude l’applicazione del comma quinto quando possa essere applicata altra norma, la quale preveda una pena maggiormente gravosa, allo scopo di evitate il concorso di reati[33].

2.2. La cessione a titolo oneroso di un immobile ad uno straniero irregolarmente soggiornante

Risulta ora essere doveroso trattare, benché brevemente, il tema della cessione a titolo oneroso di un immobile ad uno straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. A tal proposito, l’articolo 1, comma 14, della legge numero 94 del 2009 ha modificato il comma 5 bis dell’articolo 12 del Testo Unico sull’Immigrazione, il quale ora recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina”.

Attraverso tale modifica legislativa è stato precisato che il reato in questione si configura solo se lo straniero risulti essere privo del titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, escludendo quindi la sussistenza di un obbligo – in capo ai locatori – di verificare continuamente la regolare presenza dello straniero sul territorio dello Stato[34]. Al tempo stesso il comma de quo esclude l’antigiuridicità, attraverso l’inserimento della locuzione “a titolo oneroso”, di tutte quelle condotte poste in essere per finalità umanitarie[35].

Il reato disciplinato dal comma cinque bis risulta essere un reato di danno e istantaneo, in quanto l’offesa viene all’esistenza e si conclude nel medesimo istante[36], anche se con effetti permanenti[37]. In altre parole, come evidenziato da acuta dottrina, “la condotta antigiuridica si esaurisce nel momento della stipula del negozio oneroso ovvero del rinnovo del contratto di locazione, anche se la lesione dell’interesse protetto può perdurare nel tempo”[38].

Per quanto attiene il trattamento sanzionatorio la pena prevista è quella della reclusione da un minimo edittale di sei mesi ad un massimo edittale di tre anni. Doveroso precisare che l’eventuale condanna per il delitto in questione comporta sempre la confisca dell’immobile fatto salvo il caso in cui l’immobile appartenga a persona estranea al reato[39].

La mens rea del reato in questione risulta essere il dolo specifico, il quale si identifica nel fine di trarre un ingiusto profitto[40].

Per concludere, va evidenziato che anche in questo caso è presente la clausola di riserva espressa “salvo che il fatto costituisca più grave reato” la quale configura in termini di sussidiarietà il delitto di cessione a titolo oneroso di immobile ad uno straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, inoltre viene esclusa l’applicazione del comma in questione quando si possa applicare un’altra norma, la quale preveda una pena più grave, allo scopo di evitare il concorso di reati[41].

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Note:

[1] Cfr., M. Acquaviva, Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in La legge per tutti, 6 ottobre 2018, p. 6.

[2] Cfr., M. Acquaviva, Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in La legge per tutti, cit., p. 8.

[3] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, Milano, Giuffrè Editore, 2014, 106.

[4] Cfr., R. E. Omodei, I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacco, in Research NESMeS “The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea”, Report Italia, Palermo, Università degli Studi di Palermo, 2019, p. 7.

[5] Cfr., AA.VV., Manuale di diritto penale. Parte generale, a cura di G. MARINUCCI ed E. DOLCINI, Milano, Giuffrè Editore, 2012, p. 415 – 416.

[6] Cfr., P. Scevi, I delitti di favoreggiamento delle migrazioni illegali, in Rivista Penale, Piacenza, La Tribuna, 2007, p, 825.

[7] Cfr., R. E. Omodei, I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacco, in Research NESMeS “The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea”, Report Italia, cit., p. 9.

[8] Cfr., M. Acquaviva, Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in La legge per tutti, cit., p. 6.

[9] Cfr., R. E. Omodei, I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacco, in Research NESMeS “The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea”, Report Italia, cit., p. 10.

[10] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 112.

[11] Cfr., R. E. Omodei, I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacco, in Research NESMeS “The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea”, Report Italia, cit., p. 10.

[12] Si veda, Cass. Pen., sez. I, 25 gennaio 2006, n. 11578.

[13] Si veda, Cass. Pen., sez. I, 25 febbraio 2014, n. 40624.

[14] Cfr., R. E. Omodei, I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacco, in Research NESMeS “The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea”, Report Italia, cit., p. 10.

[15] Si veda, Cass. Pen., sez. I, 21 ottobre 2004, n. 44644; si veda, Cass. Pen., sez. I, 29 novembre 2016, n. 14654.

[16] Cfr., R. E. Omodei, I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacco, in Research NESMeS “The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea”, Report Italia, cit., p. 11.

[17] Così, Cass. Pen., sez. un., 21 giugno 2018, n. 40982.

[18] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 113.

[19] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 113.

[20] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 113.

[21] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 113 – 114.

[22] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 116.

[23] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 117.

[24] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 120.

[25] Cfr., E. Lanza, La repressione penale dell’immigrazione clandestina, in Diritto e diritti dal 1996, 30 ottobre 2001, p. 5.

[26] Cfr., P. Scevi, I delitti di favoreggiamento delle migrazioni illegali, in Rivista Penale, cit., p, 827.

[27] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 122.

[28] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 122.

[29] Cfr., F. Mantovani, Diritto penale, Milano, Wolters Kluwer CEDAM, 2019, p. 427.

[30] Cfr., AA.VV., Manuale di diritto penale. Parte generale, a cura di G. MARINUCCI ed E. DOLCINI, cit., p. 226.

[31] Cfr., R. E. Omodei, I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacco, in Research NESMeS “The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea”, Report Italia, cit., p. 12.

[32] Così, P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 123.

[33] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 123.

[34] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 126.

[35] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 126.

[36] Cfr., F. Mantovani, Diritto penale, cit., p. 46.

[37] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 126.

[38] Così., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 126 – 127.

[39] Cfr., M. Acquaviva, Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in La legge per tutti, cit., p. 9.

[40] Cfr., R. E. Omodei, I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacco, in Research NESMeS “The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea”, Report Italia, cit., p. 13.

[41] Cfr., P. Scevi, Nuove schiavitù e diritto penale, cit., 127.

Marco Vitali

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