Il reato di guida in stato di ebbrezza, alla luce della più recente prassi e giurisprudenza

1. DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL?INTERNO N. 300/A/1/42175/109/42 DEL 29 DICEMBRE 2005 ([1]) IN TEMA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

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Come gi? detto, la su menzionata direttiva fornisce indicazioni precise circa l?uso di strumenti per l?accertamento della contravvenzione prevista dall?art. 186 del nuovo codice della strada, come modificato dal d.L. 27.06.2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella coeva Legge n. 214.

Detta direttiva, ? importante non solo per la capacit? di uniformare l?agire pubblico su tutto il territorio nazionale ma, non da meno, per non lasciare gli organi di polizia stradale sprovvisti di autorevole ed osservabile provvedimento atto a limitare eventuali danni che potrebbero derivare dall?attivit? di accertamento e di controllo dei conducenti di veicoli.

Infatti, se da un lato il contenuto della direttiva su menzionata pu? apparire persino banale, per altro verso, tale ordine inderogabile − salvo giusta causa − pone l?organo dell?accertamento nella condizione di non rispondere personalmente e direttamente del suo operato.

Ne consegue anche, che l?eventuale inosservanza di tale direttiva da parte dell?organo accertatore, pone quest?ultimo nella condizione di rispondere direttamente del suo operato, financo al risarcimento del danno ingiusto eventualmente procurato al soggetto controllato.

Ecco che ? quindi raccomandabile prendere visione della direttiva suddetta, osservandola scrupolosamente, in ogni suo aspetto.

Intanto, ? stato chiarito che la struttura portante dell?art. 186 del codice non ? stata modificata: pertanto, continua a rispondere del reato de quo colui che si pone alla guida del veicolo in stato di ebbrezza ovvero, ancorch? non ebbro, ma sottoposto comunque ad accertamenti sulla condizione del suo stato psico-fisico in potenziale alterazione alcolica, rifiuta gli accertamenti medesimi, sia nella forma preliminare, sia nella forma definitiva (tramite etilometro ovvero esame clinico).

Ci? che rileva, invece, ai fini di una lettura coerente della direttiva su menzionata, sono le modifiche che il d.L. 151/03 ha apportato ai commi 3 e 4 dell?art. 186 pi? volte menzionato e cio? la possibilit? che ? stata data all?organo di polizia di imporre al conducente accertamenti circa la presenza di alcool nel sangue, anche in assenza di evidenti indici sintomatici.

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1.1??? Gli accertamenti preliminari

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Come gi? detto, le linee guida di cui alla su menzionata Circ. Min. LL.PP. 3698/2001, gi? raccomandavano un controllo sistematico dei conducenti di veicoli, soprattutto relativamente a quei luoghi frequentati da giovani e pi? idonei a determinare socialmente la diffusione e l?uso delle sostanze alcoliche e, non da meno, delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Con i c.d. accertamenti preliminari (art. 186, comma 3, cod. str.) la polizia stradale pu? acquisire elementi utili per motivare l?obbligo di sottoporre a controllo etilometrico il conducente sospettato di avere ingerito un quantitativo di alcool superiore a quello consentito dalla legge. E? chiaro, che tali accertamenti non possono consistere in esami clinici o di laboratorio sul sangue prelevato al conducente, sia pure in presenza di personale medico opportunamente attrezzato con laboratori mobili.

Come gi? detto, il conducente non pu? rifiutarsi di sottoporsi a tali accertamenti preliminari e, laddove ci? accada, lo stesso ? da denunciare all?A.G. per il reato previsto e punito dall?art. 186, comma 2 del codice.

Detti accertamenti preliminari possono consistere sia in vere e proprie prove comportamentali (stare in equilibrio su di un piede, portarsi l?indice al naso, seguire una linea continua per un certo tratto, ecc.), sia in prove tecniche a mezzo strumenti portatili in grado di rilevare la presenza di alcool ([2]), senza che ci? si accompagni alla quantificazione del relativo valore.

All?esito positivo delle suddette prove, il soggetto ? invitato a sottoporsi ad esame etilometrico a mezzo strumento omologato che pu? essere immediatamente reperibile sul posto, ovvero reperibile in altra sede, o presso altro organo di polizia. Ne consegue, che se da un lato la polizia stradale pu? accompagnare il soggetto presso la diversa struttura ove ? possibile utilizzare l?etilometro, dall?altro lato, detto soggetto pu? rifiutare di sottoporsi all?accertamento, incorrendo con ci? nelle sanzioni previste al comma 7 dell?art. 186 del codice ([3]).

Va da s? − ma questo ? un punto chiave della direttiva − che il conducente che deve essere sottoposto ad esame previo accompagnamento deve raggiungere tale luogo a bordo dell?auto di servizio mentre, il veicolo da lui precedentemente condotto, deve essere affidato ad altra persona idonea ovvero, in mancanza, deve essere fatto stazionare, in condizioni di sicurezza, nel luogo ?in cui ? stato effettuato il controllo ovvero presso altro luogo indicato dal conducente, con spese di trasporto a carico di quest?ultimo.

Va quindi detto, che l?accertamento preliminare non ? obbligatorio − ma comunque resta raccomandato − ogni qualvolta avviene un sinistro stradale e, indipendentemente dalle condizioni psico-fisiche delle parti coinvolte, si renda necessario sottoporle ad esame etilometrico.

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1.2??? Accertamenti presso strutture sanitarie

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Sempre in caso di incidente stradale, il comma 5 dell?art. 186 del codice prevede che il conducente rimasto ferito e sottoposto a cure mediche, previa richiesta dell?organo di polizia stradale, possa essere sottoposto ad accertamento del tasso alcolimetrico, a mezzo di etilometro, oppure con le metodologie cliniche ed analitiche in uso alla struttura sanitaria o, ancora, mediante parametrazione dei liquidi biologici e, infine e previo consenso dell?interessato, mediante la determinazione del tasso alcolimetrico rilevato direttamente su di un campione di sangue.

Sul piano operativo, va subito detto che nella Direttiva si prevede che tra organo di polizia e direzione sanitaria, sia intercorse delle intese preventive finalizzate a stabilire le metodiche di accertamento della guida in stato di ebbrezza. Ad ogni buon conto, le eventuali richieste di sottoposizione ad analisi, debbono essere conformate alle procedure ed alla modulistica allegata alla citata Direttiva (All. 2 e 3).

Peraltro, ? opportuno segnalare che secondo la recente Sentenza della Corte di Cassazione Penale 16 giugno 2005, n. 22599, l?eventuale assunzione di liquido ematico assunto per meri scopi clinici e quindi, utilizzato anche per accertamenti ematici finalizzati all?accertamento del tasso alcolemico nel sangue, non rientra nell?ambito dei c.d. trattamenti sanitari, non mette in pericolo n? la salute, n? la dignit? della persona e dunque, non necessita di alcun previo consenso da parte dell?interessato.

Diversamente, e solo allorquando il prelievo ematico avviene al di fuori di protocolli medici di pronto soccorso, l?eventuale mancanza del consenso della parte interessata e dunque, non reso necessario ai fini sanitari, rende la prova inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per violazione dell?art. 13 della Costituzione.

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1.3??? Aspetti procedurali e attivit? di p.g. e rapporto con il ?reato amministrativo? di ubriachezza manifesta

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Preliminarmente, va ricordata e riconfermata la competenza del Tribunale a decidere in merito alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all?art. 186 del nuovo codice della strada.

Ci? detto, la direttiva di cui pi? volte si ? detto, ha chiarito che sia gli accertamenti etilometrici, sia gli accertamenti clinici, sono da ritenere atti di p.g. urgenti ed indefettibili e, come tali, riconducibili a quelli genericamente individuati dall?art. 354, comma 3 del c.p.p. Ne consegue che:

????????? la persona sottoposta ad accertamento deve essere informata a mezzo verbale (All. 5 o 6) sulla possibilit? di essere assistita da proprio difensore, che ha facolt? di presenziare alle operazioni, se immediatamente reperibile e senza obbligo alcuno per la p.g. di provvedere al suo preventivo avvisto (art. 356 c.p.p.; art. 114 disp. Att.);

????????? deve essere redatto verbale (All. 4) che documenti la dichiarazione/elezione del domicilio (art. 349 c.p.p.) ed eventuale nomina di difensore di fiducia, nonch? eventuale autorizzazione di affidamento del veicolo a persona idonea;

????????? deve essere redatto verbale (All. 5 o 6) che documenti l?operazione di accertamento svolta.

Tali verbali e relative pezze d?appoggio, devono essere depositati entro il terzo giorno successivo all?accertamento, presso la cancelleria del P.M., affinch? del deposito sia dato avviso al difensore nominato (art. 366 c.p.p.).

Per chiudere, val la pena quindi di richiamare l?attenzione del lettore sul contenuto della recente Sentenza della Cassazione Penale 16 giugno 2005, n. 22594, con la quale ? stato affermato il reato amministrativo di cui all?art. 688 del c.p. non sussiste, nell?ipotesi in cui il conducente manifesti l?ubriachezza all?interno dell?abitacolo della propria autovettura, senza che quindi ci? avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma, pi? precisamente, in luogo esposto al pubblico.

La sentenza su richiamata pone questo interprete nella condizione di ricordare che l?art. 688 del c.p. ? stato depenalizzato dall?art. 54 del d.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, riconoscendo alla medesima fattispecie contravvenzionale un rilievo sociale secondario, rispetto alla fattispecie prevista dall?art. 186 che resta, invece, penalmente rilevante, anche nella forma della ubriachezza non manifesta, qual ? appunto l?ebbrezza alcolica.

Infatti, se da un lato l?art. 688 c.p. tende a prevenire un fenomeno di manifesto disagio sociale, qual?? l?alcolismo, l?art. 186 del nuovo codice della strada va a tutelare direttamente il bene della vita che pu? essere concretamente minacciata da un soggetto ebbro che si pone alla guida di un veicolo.

Ci? non toglie, che il momento dell?accertamento segna e disegna una diversa collocazione delle fattispecie su richiamate, giacch? l?ubriachezza manifesta che prosegue ben oltre e ben al di l? dell?atto di accertamento di conduzione di veicolo in stato di ebbrezza (dunque, allorch? il conducente scende dal veicolo e manifesta all?esterno dello stesso il suo stato) determina l?ulteriore accertamento dell?illecito amministrativo di cui all?art. 688 del c.p. che, di per s?, a parere di chi scrive, non va connesso (art. 24 l. 689/81) − in questo caso − all?art. 186 del nuovo codice della strada, in quanto successivo all?accertamento del reato. Diversamente, se dall?accertamento del reato amministrativo da ultimo citato deriva poi l?accertamento della guida in stato di ebbrezza (magari, perch? l?ubriaco dopo essere uscito dal bar palesando il suo stato, si pone alla guida del veicolo sino a quando l?organo di polizia non ? in grado di fermarlo), la violazione amministrativa ? comunicata al giudice naturale affinch?, in sede di eventuale condanna, applichi pure, in connessione, la sanzione prevista per la violazione all?art. 688 c.p., laddove gi? non corrisposta, in via breve, dal trasgressore.

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2. USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E/O PSICOTROPE NELLA CONDUZIONE DI VEICOLI

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Come gi? detto, si vuol portare avanti, adesso, solo un accenno alla alterazione che producono le sostanze stupefacenti e/o psicotrope nel conducente di veicolo e quindi, alle eventuali incombenze che ne possono derivare, giacch? sostanzialmente tali conseguenze sono assimilabili a quelle previste nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Intanto, ? utile segnalare che nel caso di conduzione di veicolo sotto l?influenza di tali sostanze, non ? dato di rilevare all?organo accertatore la condizione di alterazione psicofisica del conducente, ma tale accertamento sembra essere riservata esclusivamente al personale sanitario.

Piuttosto, l?organo di polizia pu? eseguire degli screening non invasivi (che non possono essere considerati fonte di prova, ancorch? da documentare e da inserire nel fascicolo del P.M.), utili a motivare un eventuale ordine di sottoposizione ad accertamento pi? accurato, da svolgere, necessariamente, presso una struttura ospedaliera o sanitaria.

Tali accertamenti preliminari, giacch? consistono in prove effettuate su campioni di saliva, urina, sudore, ecc. comportano, per la loro esecuzione, la previa autorizzazione del soggetto controllato; anche in questo caso, l?eventuale rifiuto ? punito ai sensi dell?art. 187, comma 8, del nuovo codice della strada. Ad ogni buon conto chiarisce la circolare di cui si discute che gli strumenti utilizzati per gli accertamenti preliminari, ancorch? non destinati a formare prova, debbono essere comunque immessi in commercio in conformit? di quanto previsto dal d.Lgs. 8 settembre 2000, n. 332, in ragione di quanto previsto dalla Dir. n. 98/78/CE in tema di dispositivi medico-diagnostici in vitro, ovvero, in mancanza, approvati dal Ministero della Salute: fatto assai rilevante, questo, giacch? gli organi di polizia stradale debbono previamente verificare che su tali dispositivi siano riportati gli estremi della approvazione suddetta ed in tal senso, che siano rispettate le relative modalit? di installazione e di impiego indicate sui manuali d?uso.

Come per la guida in stato di ebbrezza, all?esito positivo dell?accertamento preliminare, l?organo di polizia ? autorizzato ad accompagnare − senza particolari formalit? documentali − il soggetto presso idonea struttura sanitaria, senza che vi sia obbligo per il soggetto controllato di adempiere all?ordine impartito, ma incorrendo cos? nelle pene di legge.

La richiesta di accertamento sanitario, invece, va documentata dall?organo di polizia e, laddove siano previsti pi? prelievi biologici, il rifiuto relativo ad uno solo dei diversi prelievi richiesti non comporta l?applicazione delle pene anzidette. In caso di incidente stradale con conseguente trasporto dell?infortunato in ospedale, autorizza ancora l?organo di polizia a richiedere l?accertamento suddetto ([4]).

Se le procedure previste per l?accertamento dei due reati su descritti concordano, relativamente al giudice competente a giudicare, la circolare su menzionata, nel richiamare la nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 17 maggio 2004 (All. 7 della circolare), individua questi nel giudice di pace competente per territorio ([5]).

Resta da concludere che non potendo sempre ottenere l?esito degli esami contestualmente all?accertamento del fatto, i tempi previsti per il deposito dei relativi atti nella segreteria del P.M. (tre giorni), decorrer? dal momento in cui tali esiti sono stati portati a conoscenza della p.g.



[1] Il testo della circolare, comprensivo degli allegati, ? scaricabile, in formato pdf, sul sito dell?Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (www.asaps.it).

[2] Tipico, ? il c.d. ?palloncino?, giacch? nei primi strumenti di verifica preliminare, si invitava il conducente a soffiare all?interno di un palloncino e quindi, si provvedeva a svuotare l?aria prelevata in un apposito contenitore a reagente chimico: la variazione di colore era in grado di segnalare la presenza di alcool. Tenuto conto che per tali strumenti non ? prevista omologazione, l?utilizzazione degli stessi non ? da considerare fonte di prova, ai fini di un eventuale processo. L?uso di tale strumento, al pari dell?esame comportamentale, legittima per? il successivo accertamento tecnico a mezzo di strumento omologato (c.d. etilometro).

[3] Nella Direttiva di cui si discute si vuole evidenziare il fatto che la riformulazione dell?art. 186, in tema di ?rifiuto?, introduce nuove e diverse ipotesi di reato, che val la pena di ben segnalare all?A.G. in caso di accertamento, ovvero:

????????? rifiuto di sottoporsi ad accertamento a mezzo etilometro;

????????? rifiuto di sottoporsi ad accertamento qualitativo;

????????? rifiuto ad essere accompagnato presso altra struttura

????????? rifiuto di sottoporsi ad accertamenti clinici presso la struttura ospedaliera che presta le cure mediche.

In tale ultimo caso, se il rifiuto ? formulato direttamente al sanitario, quest?ultimo informer? in merito l?organo di polizia.

Va chiarito che in questo caso, il dato comportamentale ovvero le motivazioni che hanno indotto l?organo di polizia a procedere ad accertamento etilometrico risulteranno fondamentali in sede processuali, giacch? idonee o inidonee a convincere il giudice in ordine alla sussistenza del fatto contestato. Non da meno, tali dichiarazioni testimoniali qualificate rileveranno comunque anche ai fini della valutazione della sussistenza del fatto documentata dallo scontrino emesso dall?etilometro, giacch? resta del tutto evidente, che per il principio del libero convincimento del giudice, questi pu? anche disattendere l?esito fornito dall?etilometro, ancorch? risultante da due determinazioni del tasso alcolimetrico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente (cfr. Corte Cass. Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 39057).

[4] Anche in questo caso, si configurano quindi, diverse ipotesi di rifiuto:

????????? rifiuto di sottoposizione ad accertamento preliminare della polizia stradale;

????????? rifiuto all?accompagnamento presso struttura ospedaliera;

????????? rifiuto di sottoposizione ad accertamento sanitario presso struttura ospedaliera, su richiesta dell?organo di polizia;

????????? rifiuto di sottoposizione ad accertamento sanitario richiesto dal sanitario su invito dell?organo di polizia. In quest?ultimo caso, ? lo stesso sanitario a documentare il rifiuto opposto, mentre, sulla base di tale documentazione l?organo di polizia stradale proceder? alla denuncia.

[5] Di questo fatto, diversamente da una dottrina dominante dell?epoca, ebbi gi? a dire in un mio scritto pubblicato su Il Centauro, anche in ragione della caratteristica sociale del giudice di pace, rispetto ad un fenomeno che trova molto pi? spesso le sue ragioni d?essere nel disagio, se non nel disturbo sociale, quando, invece, il reato di guida in stato di ebbrezza ? talvolta il segno di una scelta, non troppa rispettosa della incolumit? altrui e che individua quindi, sempre a parere di chi scrive, una vera e propria mentalit? criminale che fa del diritto alla individualit? un diritto superiore, rispetto a quello del diritto della collettivit? ad essere tutelata dai deleteri effetti dell?individualismo.

Resta evidente il fatto, che in questo caso, non potranno essere applicate pene tendenti a privare la libert? del condannato.

Fontana Giovanni

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