Il reato di riciclaggio si configura anche senza trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi?

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Il reato di riciclaggio non richiede per forza di cose che l’attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso.

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 648-bis)

Indice:

Il fatto

penale I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato, proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al riciclaggio, per erronea applicazione della norma incriminatrice e per carenza della motivazione;
2) violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 648 bis cod. pen..

 Vedasi sull’argomento:

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era considerato inammissibile per le seguenti ragioni.

Quando al primo motivo, esso veniva ritenuto tale sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, “con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (…) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento” (cfr. Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016).

In particolare, gli Ermellini, proprio sulla base di tale criterio ermeneutico, rilevavano come l’infondatezza del motivo consisteva nel suo sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e nella mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la Corte territoriale aveva fornito una risposta congrua e motivata, senza che il ricorso contenga ulteriori repliche argomentative.

Più nel dettaglio, i giudici di piazza Cavour notavano come i giudici di seconde cure avessero contrastato tale motivo del ricorso in mododiritto pen congruo e consequenziale, ricordando che la consumazione del delitto di riciclaggio, all’interno di un capannone che al momento dell’intervento della p.g. si presentava come centrale di smontaggio e di manipolazione dei veicoli, era avvenuta con l’asportazione delle targhe di immatricolazione e con la sostituzione a esse di quelle di un veicolo di provenienza illecita.

Orbene, a fronte di ciò, in punto di fatto, per quanto attiene in punto di diritto, la Suprema Corte faceva presente come l’orientamento della Cassazione non apparisse essere univoco circa il momento di consumazione del reato di riciclaggio.

Difatti, secondo la sentenza n. 44853/2019 emessa dalla Sez. 2, “la problematica nasce per effetto del testo dell’art. 648-bis cod. pen. che, nel descrivere le azioni che consentono di ritenere integrato il predetto reato, dopo avere indicato le condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, così testualmente recita: «ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa» e, proprio in relazione a quest’ultimo tipo di condotta, sorge il problema di comprendere se sia possibile – e se del caso in che termini – configurare il tentativo atteso che non è facile immaginare quali possano essere in concreto degli atti idonei diretti a sostituire in modo da ostacolare, posto che l’idoneità ad ostacolare caratterizza la condotta rilevante ai fini della consumazione.

Sul punto, in occasione dell’esame di una vicenda nella quale l’imputato era stato sorpreso dalla Polizia Giudiziaria nell’atto di smontare un’autovettura di provenienza furtiva, la Corte di Cassazione ha rilevato che «Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un’autovettura rubata, in quanto l’art. 648 bis cod. pen. configura un’ipotesi di reato a consumazione anticipata» (Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258340).

In motivazione, la Corte di legittimità ha giustificato l’indicata natura del reato sulla scorta dell’espressione contenuta nell’art. 648 bis cod. pen. “operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della (…) provenienza” che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell’atto punibile. In senso contrario, si pongono però altre decisioni secondo le quali «risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata» (Fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo)” (Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018; in senso conforme: Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014; Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010)

Ebbene, evidenziavano gli Ermellini nella decisione qui in commento, nel quadro delineato dalla citata sentenza n. 44853/2019, di recente, la Sezione 2 (sentenza n. 35439 del 15/06/2021 dep. 24/09/2021) ha ritenuto “di aderire al primo degli indicati orientamenti, osservando che, comunque, i principi evidenziati devono essere necessariamente collegati ai fatti concreti di volta in volta sottoposti a giudizio”, e che “in sostanza, si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso dei veicoli, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione.

A ciò si aggiungeva l’osservazione secondo cui per la configurabilità del reato la norma non è necessario che sia efficacemente “impedita” la tracciabilità del percorso del bene provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo “ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015) tenuto conto altresì del fatto che, con la sentenza n. 37559 del 30/05/2019, sempre la Sez. 2 aveva già sancito il principio di diritto secondo cui “il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie costruita come a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità“.

Ciò posto, anche il secondo motivo seguiva la medesima sorte processuale evidenziandosi, a tal riguardo, come non potesse riconoscersi, come veniva proposto dalla difesa, la ricettazione al posto del riciclaggio, perché, sempre in linea con l’orientamento espresso dalla Sez. 2 (sentenza n. 46754 del 26/09/2018), “il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648 bis cod. pen. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, “da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l’identificazione” dell’origine delittuosa del bene. (…) la disposizione di cui all’art. 648 bis cod. pen., pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003)”.

Tal che se ne faceva conseguire che, “trattandosi di reato a forma libera non si richiede necessariamente ed imprescindibilmente per la punibilità della condotta che l’attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo la condotta punibile anche essere posta in essere attraverso azioni dirette ad ostacolare l’origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso.

La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell’oggetto materiale del reato non si configura pertanto, per la Corte di legittimità, quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilità dell’azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la condotta punibile in presenza di attività che, pur non mutando l’essenza del bene di provenienza delittuosa, costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e seguano tale condotta punibile secondo lo schema di cui all’art. 648 cod. pen. e siano però caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento di precedente delitto.

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour ritenevano come il caso oggetto del presente giudizio fosse coerente con tale configurazione, come rilevato dal Collegio di appello, in considerazione dell’attività modificativa apportata in concreto sul veicolo illecitamente sottratto, attraverso l’opera di smontaggio in corso nel capannone.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi espressamente postulato che il reato di riciclaggio non richiede per forza di cose che l’attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso.

Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, seppure non uniforme, è per l’appunto affermato che siffatto illecito penale è configurabile anche quando siano poste in essere attività che, pur non mutando l’essenza del bene di provenienza delittuosa, costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e seguano tale condotta punibile secondo lo schema di cui all’art. 648 cod. pen. e siano però caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento di precedente delitto.

Cotale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di appurare se ricorra o meno questa fattispecie delittuosa.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica (sebbene sia auspicabile un intervento ermeneutico delle Sezioni Unite che chiarisca definitivamente quale indirizzo sia quello a cui fare riferimento), non può che essere positivo.

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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