Il diritto di recesso del socio nella s.p.a.
Il diritto di recesso del socio è il potere riconosciuto allo stesso stesso di sciogliersi unilateralmente dal contratto sociale con effetti immediati.
In base all’art. 2437 c.c. “Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all’estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo”.
Come si vede, attraverso l’istituto del recesso del socio il legislatore mira innanzitutto a tutelare minoranze della compagine societaria. Infatti, l’istituto del recesso del socio consente di bilanciare gli svantaggi potenzialmente derivanti dall’applicazione del principio della maggioranza, che potrebbe comportare l’assunzione di talune deliberazioni sfavorevoli al socio minoritario.
Così effettivamente potrebbe accadere nelle ipotesi elencate dalla lettera da a) a g) del primo comma, nonché dalle lettere a) e b) del secondo comma. Tuttavia, il primo gruppo di ipotesi si connota per una maggiore lesività sul piano astratto, sicché
(i) è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo; e infatti
(ii) solo nel secondo gruppo di ipotesi il legislatore ha consentito allo statuto di limitare il diritto di recesso.
In secondo luogo, in sede di disciplina del diritto di recesso del socio il legislatore ha manifestato ancora una volta il rifiuto dell’ordinamento per i vincoli perpetui, che costituiscono un limite troppo forte alla insopprimibile libertà (contrattuale e non solo) degli individui.
In base al terzo comma dell’art. 2437 c.c., infatti, nel caso di società costituita a tempo indeterminato e non sono quotata in un mercato regolamentato, il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni (fermo che lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno).
Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è sempre possibile che lo statuto preveda ulteriori cause di recesso.
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Giurisprudenza di merito recente
Secondo una recente sentenza del Tribunale di Milano (del 19 giugno 2019) non è assimilabile alla durata indeterminata di società di capitali una durata particolarmente lunga fissata da una clausola soscietaria (ad esempio il termine dell’anno “2100). Tale assimilazione non è in alcun modo ricavabile dal sistema normativo. Di conseguenza, non può ritenersi attribuito ai soci del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, co. 3, c.c.
Secondo lo stesso Tribunale di Milano neppure può essere oggetto di valutazione la ragionevolezza del termine di durata rispetto ad un oggetto sociale che si riferisca (come spesso accade) allo svolgimento di una data attività economica. Tale apprezzamento risulterebbe del tutto discrezionale per l’interprete, con conseguenti possibili esiti contrastanti (in particolare, a seconda che la valutazione poggi sulla considerazione in astratto della tipologia ovvero su una valutazione in concreto, avendo riguardo alla effettiva volontà dei soci in sede di costituzione dell’ente).
Nonostante infatti il diritto societario riformato mostri un chiaro favor per l’istituto del recesso nelle società di capitali, ciò non legittima una estensione della applicabilità delle norme in tema di recesso fuori dalle ipotesi tassativamente previste.
Occorre considerare, infatti, che l’istituto del recesso del socio può pur sempre comportare un depauperamento della società. Va dunque privilegiata una interpretazione restrittiva.
Secondo il Tribunale di Milano rileverebbe in senso contrario il richiamo sistematico all’art. 2285 c.c. Non può infatti essere trascurata la profonda differenza che, sul piano della struttura, connota le società di persone e le società di capitali, soprattutto sotto il profilo in particolare della rilevanza delle persone fisiche dei soci.
Con la sentenza in discorso il Tribunale di Milano si discosta così dall’orientamento della Suprema Corte sancito da Cass. n. 9962/2013.
Vale però segnalare un timore: l’arresto appena esposto potrebbe facilitare l’elusione dello strumento di tutela posto dall’art. 2437, comma 3, c.c.
Per approfondire il tema del recesso del socio nella s.p.a. leggi anche “Le strutture societarie: caratteristiche a confronto” di Alessandra Concas.
Le strutture societarie: caratteristiche a confronto
La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.
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