PRIMO CASO
Si recupera il credito perchè si ha in. mano un titolo al quale la legge stessa attribuisce una particolare "forza" ed immediatezza (vedasi l’articolo 474 del codice di procedura civile)
In base all’articolo 474, infatti, del codice di procedura civile, sono considerati titoli esecutivi (e più avanti parleremo del titolo esecutivo e vedremo che cosa è e che caratteristiche ha ) la cambiale, l’assegno, le sentenze, gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli..
(1) La CAMBIALE: la cambiale è considerata un titolo esecutivo non solo dall’articolo 474 del codice di procedura civile, ma anche dal R.D. n. 1669/33, art. 63. Ciò significa che se il credito non viene pagato alla scadenza, si può senz’altro procedere direttamente all’esecuzione forzata. Pertanto il pagamento della cambiale dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè di una intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento della cambiale non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento ed alla vendita forzata dei beni del debitore.
(2) L’ASSEGNO: anche l’assegno bancario, al pari della cambiale, è considerato titolo esecutivo, sia dall’articolo citato che dal R.D. n. 1736/33, art. 55. Quindi significa, anche qui, che se il credito non viene pagato alla data di scadenza indicata sull’assegno, è possibile avviare direttamente l’esecuzione forzata con le stesse modalità viste sopra.
(3) LE SENTENZE: ricordiamo a tale proposito che in base all’art. 431 del codice di procedura civile, le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’art 409 (controversie individuali di lavoro) sono provvisoriamente esecutive.
(4) GLI ATTI RICEVUTI DA NOTAIO: da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
SECONDO CASO
Si ricorre di solito a questo secondo caso, quando il credito è incerto (ad esempio si discute su quante ore l’operaio ha effettivamente lavorato o su quanti soldi effettivamente dovrebbe ricevere).
Si porta quindi in Tribunale il debitore, ricorrendo ad un normale processo civile, con tempi e costi spesso imprevedibili, per accertare appunto l’esistenza e la consistenza del credito e per far condannare il debitore all’adempimento dei suoi obblighi.
Ovviamente si ricorre al processo, quando non ci sono altre vie di uscita e quindi al di fuori dei casi espressamente visti ai punti (l) e (3)
(altro esempio: se una persona ha preso impegni con me, tramite un contratto o una scrittura privata, e poi tali impegni non li vuole più rispettare per contestazioni, che bisognerà andare a chiarire).
Ricordiamo che non sempre si va in Tribunale.
Quando la somma da incassare è modesta (come meglio viene spiegato oltre) è prevista la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice di Pace, per ottenere il pagamento di una determinata somma, tramite, appunto, un decreto ingiuntivo; e davanti al Giudice di Pace i costi sono inferiori ed i tempi molto più corti.
Sono, infatti, di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, le cause che riguardano la circolazione di veicoli e natanti fino al valore massimo di 15.493,71 euro e le cause in materia condominiale.
Facciamo un esempio:
compero una enciclopedia e mi obbligo nel contratto a pagarla euro 2.000 e quindi divento debitore nei confronti del venditore.
Se poi mi rifiuto di pagare, perchè secondo me l’ enciclopedia ha un difetto. il venditore potrà rivolgersi al Giudice di Pace per gli opportuni chiarimenti e per chiedere contro di me un decreto ingiuntivo.
Infatti il prezzo di 2.000 euro della enciclopedia rientra nella competenza del Giudice di Pace, prima di tutto perchè l’enciclopedia è un bene mobile e poi perchè il Giudice di Pace. in questo caso, ha competenza fino ad euro 2.582.28, come abbiamo visto sopra, e quindi ben superiore al prezzo dell’enciclopedia.
TERZO CASO
il credito appare certo e di solito questa è la strada più percorsa
Si ricorre al giudice, non per fare un processo, ma solo per ottenere un decreto ingiuntivo, che non è altro che un ordine ufficiale e solenne di pagamento dato al debitore dal giudice e che permetterà poi al creditore di poter fare i passi successivi (che vedremo più avanti). Prima, però, di chiedere il decreto ingiuntivo, occorre “costituire in mora” il debitore. (ricordiamo, come rivedremo più avanti, che la costituzione in mora, oltretutto, interrompe la prescrizione del credito, ai sensi dell ‘articolo 2943 del codice civile)
Che cosa significa "costituzione in mora" del debitore?
la costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l’ obbligazione.
Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da poter provare che il debitore la abbia ricevuta.
Se il debitore rifiuta di ritirare la raccomandata, occorre provvedere a particolari forme di notificazione, così come descritto e spiegato dagli articoli che vanno dal 136 al 151 del codice di procedura civile. Per costituire in mora un debitore, è assolutamente indispensabile che il credito sia:
– Certo, cioè che esista veramente
– Liquido, che sia chiaramente determinato nel suo ammontare
– Esigibile, che sia cioè scaduto
A proposito di costituzione in mora, occorre inoltre tenere ben presente quanto dispone l’articolo 1219 del codice civile.
Secondo tale norma, non è necessario ricorrere alla costituzione in mora del debitore quando:
(1) l’obbligazione deriva da fatto illecito
infatti, come dice l’articolo 2043 de/ codice civile, "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Il risarcimento dunque, in questi casi, è automatico perchè lo dice la legge e non serve quindi alcuna apposita costituzione in mora. Si pensi, tanto per far un esempio, ad un vaso di fiori che cade da un balcone e va a finire sul tetto di una macchina rovinandola: il danno va pagato automaticamente.
(2) il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere
è una specie di autogol, tanto per usare una espressione sportiva; e non serve quindi che ti costituisca in mora, perchè tu stesso hai espressamente riconosciuto il tuo debito.
(3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore
importantissimo, a questo proposito. è quanto dice l’ articolo 1186 del codice civile. Infatti il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Ricordiamo, ad esempio:
– l’articolo 2743 del codice civile, che dice: "qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito "
– l’articolo 2813 del codice civile, che dice: "qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all’autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia"
cosa può fare il creditore
per non perdere le garanzie sui beni del debitore?
(1) l’azione surrogatoria(articolo 2900 del codice civile)
Spesso il debitore, quando è pieno di debiti, non sente più un forte interesse alla cura del suo patrimonio e tende a lasciarsi andare, con il rischio quindi che il suo patrimonio vada in rovina o perda sempre più il suo valore. Il creditore, quindi rischia seriamente di perdere la possibilità di vedersi pagato se non fa qualcosa. La legge per fortuna dà al creditore la possibilità di intervenire e di chiedere al giudice di prendersi cura degli affari del debitore (In sostanza, io dò una mano al debitore, visto che lui non si dà da fare, così da permettergli un maggior guadagno e con questo appunto poter pagare i suoi debiti e quindi anche me).
(2) l’azione revocatoria (detta anche “pauliana”) (articolo 2901 del codice civile)
Di fronte al pericolo di una esecuzione forzata, il debitore tende a sottrarre i suoi beni alla responsabilità generica facendoli scomparire. Il debitore può farlo in due modi: o finge di concludere contratti con un compiacente amico, ed allora si dice che i contratti sono simulati, cioè mascherati, oppure conclude effettive vendite, che appaiono però delle vere e proprie svendite, preferendo ricevere poco per sè piuttosto che lasciare che i creditori gli portino via tutto. L ‘azione revocatoria, chiamata anche azione pauliana, perchè ha antichissime origini romane, ha lo scopo appunto di permettere al creditore, che per questo dovrà rivolgersi appositamente al giudice, di far annullare tutte queste false vendite o svendite per poter mettere poi le mani su questi beni, che gli consentiranno di soddisfare appunto il suo credito. Ovviamente bisognerà dimostrare che il debitore ha agito in frode, e che quindi era ben consapevole di danneggiare con il suo comportamento il creditore. Bisognerà anche dimostrare che il comportamento del debitore ha notevolmente diminuito la garanzia del creditore (così non sarebbe, ad esempio, se chi ha cento appartamenti ne vendesse uno; ne rimarrebbero ancora 99 sui quali io posso agire).
(3) il sequestro conservativo (articolo 671 del codice di procedura civile) il sequestro conservativo si distingue dall’azione revocatoria perché è un rimedio preventivo e non successivo, ed è particolarmente utile rispetto a quei beni che, come le cose mobili, difficilmente potrebbero essere raggiunti una volta che siano usciti dal possesso del debitore. In sostanza, quindi, il sequestro conservativo ha lo scopo di evitare il pericolo che il creditore perda la garanzia generica su alcuni beni del debitore.
Pensiamo, tanto per fare un esempio, ad un lavoratore, che sia stato occupato come commesso per molti anni in un negozio e perda improvvisamente il posto di lavoro. Se ha fondate paure di non essere pagato dall’ex datore di lavoro. può chiedere appunto al giudice il prudente preventivo sequestro conservativo delle merci in negozio. in tutto o in parte. fino al momento in cui avrà ricevuto il TFR ed ogni altra spettanza.
Quali sono gli effetti della costituzione in mora del debitore?
La costituzione in mora del debitore provoca allo stesso gravi conseguenze,
oltre al fatto di dover comunque pagare un debito e sono le seguenti:
(1)
Iniziano a decorrere gli interessi moratori nella misura dell’interesse legale (vedasi articolo 1224 del codice civile) si applica l’interesse legale, che di solito è più basso di quello convenzionale, se non sono stati presi accordi diversi. Nei rapporti tra i privati, infatti, l’interesse legale è quello a cui fare riferimento tutte le volte in cui le parti non abbiano convenuto tra di loro una misura diversa.Gli interessi convenzionali superiori alla misura legale devono però essere determinati per iscritto; in caso contrario, gli interessi sono comunque dovuti sulla base del tasso legale.
(2)
Viene interrotto il termine di prescrizione
(vedasi articolo 2943, secondo comma, del codice civile): "la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore…". (nota: vedasi più avanti lo specchietto sulle prescrizioni).
(3)
Il debitore diventa automaticamente obbligato a risarcire eventuali danni
secondo l’articolo 1223 del codice civile, "il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno.."
(4)
Il debitore assume pure il rischio, dal momento della costituzione in mora, dovuta al fatto che la prestazione possa diventare impossibile
secondo l’articolo 1221 del codice civile; "il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile….”
Misura degli interessi legali
(art. 1224 codice civile)
misura decorrenza provvedimento
5 %
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dal 21/4/1942 al 15/12/1990
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articolo 1284 del codice civile
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10 %
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dal 16/12/1990 al 31/12/1996
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articolo 1 della legge 20/11/1990 numero 353
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5 %
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dall’ 1/1/1997 al 31/12/1998
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articolo 2 della le e 23/12/1996 numero 662
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2,5 %
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dall’1/1/1999 al 31/12/2000
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decreto ministeriale dello dicembre 1998
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3,5 %
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dall’1/1/2001 al 31/12/2001
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decreto ministeriale dell’1l dicembre 2000
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3 %
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dall’1/1/2002 al 31/12/2003
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decreto ministeriale dell’1l dicembre 2001
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2,5 %
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dall’1/1/2004 =======
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decreto ministeriale del primo dicembre 2003
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Nota
con una disposizione della legge 662/1996, è stato consentito di modificare il tasso legale con un apposito decreto del ministro del tesoro, e non più con una legge, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il tasso stesso. I punti di riferimento per l’ effettuazione della modifica sono rappresentati dal rendiconto medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, e dal tasso d’inflazione registrato nel corso dell‘ anno.
LA PRESCRIZIONE
Secondo l’articolo 2934 del codice civile, ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge.
Ci sono però delle eccezioni, e così non si perdono i diritti indisponibili, quali ad esempio i diritti essenziali della personalità, i diritti di status ed in genere i diritti familiari
Articolo 2946 c. c.
salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Nota
è bene tenere presente che si prescrivono invece in venti anni
i diritti reali su cosa altrui
Disposizioni diverse sono previste dagli articoli che vanno dal 2947 e fino al 2953 del codice civile e sono anche chiamate prescrizioni brevi:
Articolo 2947 c.c.
– il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato;
– -per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni (in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile).
Articolo 2948 c.c
si prescrivono in cinque anni:
– le annualità delle rendite perpetue o vitalizie
– il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore
– le annualità delle pensioni alimentari
– le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni
– gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
– le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro
Articolo 2949 c.c.
si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese. Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge (2394).
Articolo 2950 c. c.
si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
Articolo 2951 c.c.
si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa. Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’art. 1679 (che sono oloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose).
Articolo 2952 c.c.
in tema di assicurazione, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui. il diritto si fonda.
Ci sono altri tipi di prescrizione, da art. 2954 ad art 2961 c.c, chiamate prescrizioni presuntive perchè il decorso del termine non estingue automaticamente il diritto, ma è previsto che, trascorso il periodo indicato, il creditore possa ancora far accertare se il debito sia stato estinto oppure no, facendo giurare il debitore davanti al giudice (e quindi qui si può ancora fare qualcosa) e sono i seguenti articoli:
Articolo 2954 c. c.
si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Articolo 2955 c.c.
si prescrive in un anno il diritto:
– degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
– dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
– di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d’istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione;
– degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
– dei commercianti. per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
– dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Articolo 2956 c.c.
si prescrive in tre anni il diritto:
– dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
– dei professionisti. per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
– dei notai per gli atti del loro ministero;
– degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
CHE COSA E’ IL
DECRETO INGIUNTIVO
Il decreto ingiuntivo è l’ordine dato dal giudice al debitore di adempiere la obbligazione assunta.
(ad esempio il pagamento di una somma di denaro o la consegna di una determinata cosa mobile, entro un periodo di tempo breve, di solito 40 giorni).
Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo (lo si può cioè adoperare)e si può quindi procedere al pignoramento dei beni del debitore.
Se il giudice concede che il decreto esecutivo lo si possa "adoperare" subito, senza quindi che occorra aspettare lo scorrere dei 40 giorni utili per eventuali reclami, si dice tecnicamente che il decreto ingiuntivo è "provvisoriamente esecutivo".
Il giudice concede questo beneficio, quando vi è un serio pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo (si pensi ad esempio a/l’importanza di ipotecare subito un appartamento, evitando che nei 40 giorni di attesa possa improvvisamente sparire perchè venduto).
Per inciso, ricordiamo che, secondo l’ articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, l’amministratore di un condominio può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi condominiali, solamente in base allo stato di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea.
Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere più veloce e molto meno costoso di un normale processo giudiziario. E’ disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile ed è richiesto, per la sua emissione, che il credito sia provabile mediante prova scritta.
SI PUO’ FARE OPPOSIZIONE
AL DECRETO INGIUNTIVO?
Contro un decreto ingiuntivo si può fare opposizione entro il tempo previsto dallo stesso decreto (normalmente, appunto, una quarantina di giorni), con un normale atto di citazione (vedi articolo 645 del codice di procedura civile).
A seguito quindi dell’ opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del processo ordinario.
Ci si può opporre al decreto ingiuntivo:
– se il credito non risulta ancora scaduto (e quindi non è esigibile),
– se il credito non è determinato nel suo ammontare (e quindi non è liquido),
– se è inesistente, o perchè se lo inventa il creditore, o perchè risulta già pagato (e quindi non è certo).
Su richiesta di chi lo chiede (si dice tecnicamente: su istanza dell’opponente), se ricorrono gravi motivi, il giudice può sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (vedasi articolo 649 del codice di procedura civile).
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