Il regolamento delle strutture carcerarie del canton ticino

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Il nuovo Regolamento delle Strutture Carcerarie del Canton Ticino ( Reg. ) è entrato in vigore addì 01/01/2011. Ormai, la Revisione degli Articoli del Codice Penale svizzero (StGB) afferenti all’ Esecuzione Penitenziaria imponeva la necessità di un nuovo Reg. . Si pensi p.e. alle nuove Norme federali in tema di Lavoro carcerario ( Art. 77a StGB ). Oppure, si ponga mente alle innovazioni relative al trattamento del maggiorenne minore degli anni 25 ( Art. 61 StGB )

In Canton Ticino esistono un Carcere chiuso ( La Stampa ), uno per gli imputati in attesa di giudizio ( La Farera ) e due Stabilimenti aperti, ovvero Lo Stampino ed il Naravazz. La Stampa, La Farera e Lo Stampino sono situati sul Piano della Stampa nel comune di Cadro, mentre il Naravazz è collocato a Taverne-Torricella. Principalmente, il Penitenziario La Stampa è destinato all’ esecuzione intramuraria di pene detentive e di misure di sicurezza. Eccezionalmente ( Art. 3 lett c Reg. ), esso può ospitare imputati, estradandi e trasferendi. La Farera, seconda struttura chiusa del Cantone, è riservata a individui ristretti ante judicatum, ma sono presenti anche celle per l’ espiazione delle sanzioni disciplinari e per il trattamento di reclusi affetti da tossicodipendenza. La Farera contiene pure un comparto apposito per i minorenni e svariati posti per gli estradandi, i trasferendi nonché donne condannate a pene di corta durata. Infine, lo Stampino ed il Naravazz ( Art. 3 commi 5 e 6 Reg. ) sono preposti a forme di incarcerazione semi-muraria, come il Lavoro esterno,la semiprigionia, le pene di breve durata e la fase finale della reclusione. Come prevedibile, lo Stampino ed il Naravazz sono fruibili in assenza di pericolo di fuga e di rischio di recidiva.

Fondamentalmente, il rispetto del Reg. del 2011 è affidato alla Direzione, ma anche al Consiglio di Stato del Ticino ed alla Divisione cantonale della Giustizia. In special modo, il comma 6 Art. 6 Reg. impone il criterio dell’ imparzialità ed il divieto categorico di discriminazioni tra i detenuti. Si tratta di un regola mutuata dal testo del comma 2 Art. 8 Costituzione federale (BV) ( Principio dell’ Uguaglianza giuridica ). L’ Art. 1 comma 2 Ordinamento Penitenziario italiano ( OP ), sin dalla stesura originaria del 1975, vieta pregiudizi e differenziazioni fondate sulla nazionalità, sulla razza, sulle condizioni economiche, sulle opinioni politiche e sulle credenze religiose. Del resto, la Convenzione Europea dei Diritti dell’ Uomo ( CEDU ) e molte altre Convenzioni transnazionali post-belliche statuiscono l’ equipollenza tra i detenuti in tutta la Cultura giuridica europea.

 

  1. L’ inizio della reclusione ( Artt. dal 7 all’ 11 Reg. )

La ratio garantistica ed anti-dittatoriale ex comma 1 Art. 31 BV costituisce la radice normativa del comma 1 Art. 7 Reg., ai sensi del quale << nessuno può essere incarcerato senza un titolo di detenzione valido >>. Vari passi delle Regole Penitenziarie Europee e, soprattutto, il comma 2 Art. 13 Costituzione italiana ( Cost. ) hanno inteso, dopo la II Guerra Mondiale, scongiurare ed evitare gli abusi nazi-fascisti o sovietici.

Il detenuto, al momento dell’ingresso, può riferire agli Agenti di Custodia ogni informazione reputata utile, tra cui eventuali patologie e specialmente ( Art. 7 comma 3 lett e Reg.) ferite visibili o maltrattamenti non giustificati dal legittimo uso della forza prima o durante la traduzione in Penitenziario. L’ Art. 9 Reg. descrive particolari presenti anche nella Normazione italica ( rilievi fotografici, dattiloscopici e altre procedure di identificazione ). Entro 7 giorni dall’ arrivo ( comma 2 Art. 10 Reg.), il recluso intrattiene un primo e dettagliato colloquio con un Operatore sociale, il quale, sin dal primo contatto, è tenuto ad attuare in concreto il Principio dell’ individualizzazione del trattamento, poiché ( Art. 13 comma 1 OP ) << il trattamento penitenziario deve rispondere a particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto >>. La persona incarcerata ha il diritto di informare o far informare la propria famiglia circa il suo stato di detenzione ( Art.11 commi 1 e 2 Reg. ; cfr. con comma 1 Art. 29 OP ). Specularmente, il decesso o la grave infermità di un familiare vanno comunicati senza indugio al ristretto ( comma 3 Art. 11 Reg. ; cfr. con comma 2 Art. 29 OP ).

 

2. Oggetti, denaro e altri beni personali consentiti in cella

Presso gli Stabilimenti chiusi ( La Farera e La Stampa ) è consentito portare in cella soltanto gli oggetti strettamente necessari, specialmente quelli relativi al vestiario ed all’ igiene. Non è consentita la circolazione di denaro, di medicamenti non prescritti e di apparecchiature di comunicazione ( Art. 12 Reg. ).

Presso gli Stabilimenti aperti ( Lo Stampino ed il Naravazz ) ( Art. 13 Reg.) è ammesso un numero maggiore di oggetti, come la radio, il personal computer e persino apparecchi di comunicazione. Anche il denaro non vincolato può essere portato nella camera. I farmaci << devono essere annunciati >> o consegnati al Personale ( comma 5 Art. 13 Reg. ). Tale regime vigente presso Lo Stampino ed il Naravazz è giustificabile con le modalità attenuate di custodia applicabile nelle Sezioni aperte, semi-aperte e di fine pena. Trattasi di benefici vigenti anche in altri Regolamenti carcerari cantonali.

L’ Art. 14 Reg. disciplina alcuni casi particolari. In primo luogo, in caso di uscita per scarcerazione, tutti gli oggetti personali vengono restituiti all’ ex recluso. Il secondo evento giuridificato è la scarcerazione con rimpatrio. In tale evenienza, l’ espellendo, a sue spese, è tenuto a confezionare un bagaglio a mano non superiore a 20 Kg. di peso. L’ eccedente va spedito in pacco verso la Nazione d’ origine. In terzo luogo, i beni ed il denaro del detenuto morto in Penitenziario sono consegnati agli eredi. Qualora questi ultimi non si presentassero, dopo 5 anni di giacenza, gli averi del defunto possono essere posti in vendita, oppure distrutti. Infine, in caso di evasione, gli effetti personali del latitante vanno sequestrati sino alla prescrizione della pena. Dopodiché, la Direzione decide circa la vendita o la distruzione di ciò che occupava la cella.

Il complesso Testo dell’ Art. 15 Reg. disciplina la non semplice gestione del denaro del detenuto. Il << peculio >> è costituito da un conto vincolato amministrato dalla Direzione e composto dalla remunerazione del Lavoro carcerario, dal denaro posseduto al momento dell’ ingresso, dal ricavato di eventuali confische, da donativi dei familiari, da premi e da sussidi .Il comma 2 Art. 15 Reg. ( cfr. con Art. 25 OP ) asserisce che il salario del detenuto lavoratore è liberamente disponibile soltanto per il 65 %. Il 20 % rientra nella disponibilità della Pubblica Amministrazione cantonale. Infine, un 15 % è sequestrato e riconsegnato al momento della liberazione. Le donazioni dei parenti dall’ esterno sono accettabili se limitate ai bisogni primari del ristretto ( igiene, abbigliamento, spese postali ) ( comma 3 Art. 15 Reg.) . La ratio di fondo dell’ Art. 15 Reg. consiste nel << promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena >> ( comma 1 Art. 75 StGB ). Anche nell’ Art. 25 OP italiano si percepisce il valore del risparmio e dell’ auto-controllo patrimoniale.

 

3. Le celle in Canton Ticino ( Artt. 18, 19 e 20 Reg. )

La denominazione << cella >> viene impiegata per i Penitenziari chiusi ( La Stampa e La Farera ).Viceversa, il lemma << camera >> è riservato alle Strutture semi-aperte ( Lo Stampino ed il Naravazz ). In entrambi i casi, il detenuto provvede quotidianamente e personalmente alla pulizia della cella / camera, del posto letto, delle attrezzature e di qualsivoglia mobilio ( commi 2 e 3 Art. 19 Reg. ) . Ogni danno, doloso o colposo che sia, va risarcito con una parte del peculio ( comma 5 Art. 19 Reg. ). In Canton Ticino, è frequente la disponibilità di celle singole.

In Italia, il Testo dell’ Art. 6 OP viene clamorosamente e scandalosamente violato in tutti i suoi 5 commi a causa della pessima edilizia penitenziaria italica. P.e., il comma 4 Art. 6 OP, relativo alla cella singola durante la custodia cautelare, risulta comico ( rectius : tragico ). Soltanto la Bulgaria, in Europa, possiede, allo stato attuale, locali penitenziari peggiori di quelli italiani. Il comma 1 Art. 6 OP è un insulto alla verità dei fatti, allorquando statuisce che le celle debbono essere ben illuminate, areate, riscaldate e dotate di WC idonei e puliti. La politicizzazione del Diritto Penitenziario italiano impedisce tutt’ oggi di raggiungere, a prescindere dal Testo formale dell’ OP, un pur minimo grado di umanità delle condizioni di vita intra-murarie. L’ Italia, dopo la Riforma Margara del 1975, possiede eccellenti potenzialità, mortificate dalle ideologie di Partito.

 

4. Igiene, alimentazione, alcoolici e sigarette

Assai sinteticamente,l’ Art. 21 Reg. statuisce l’ obbligo dell’ igiene personale per il recluso2.

Anche in Ticino ( cfr. con Art. 9 commi 1 e 3 OP ) è consentito, a proprie spese, l’ acquisto di alimentari già pronti. Non è permesso cucinare in cella o in camera ( Art. 22 comma 3 ult. cpv.). Nei commi 4 e 7 Art. 22 Reg., sono descritte alcune eccezioni praticate nelle due Strutture aperte ( Lo Stampino ed il Naravazz ). Ovvero, negli Stabilimenti a custodia attenuata, i pasti vengono consumati in locali comuni. Inoltre, presso il Naravazz, la somministrazione completa degli alimenti è fornita soltanto al fine settimana e nei giorni festivi. Nelle restanti occasioni, il recluso, alla luce del carattere semi-murario del trattamento, si procura pranzo e cena autonomamente. Ognimmodo, tanto alla Stampa e alla Farera quanto presso lo Stampino ed il Naravazz, la popolazione carceraria collabora con il Personale penitenziario nelle attività di cucina e di riassetto dei refettori. A titolo di corollario, si segnala che la Normativa ticinese ( Art. 23 Reg. ) esprime un deciso sfavore giuridico verso gli scioperi della fame, che, tuttavia, non sono nettamente proibiti.

Gli Artt. 24 e 25 Reg. vietano i forma totale l’ uso dei tabacchi ai ristretti minori di anni 14. Per le bevande alcooliche, il consumo e la detenzione sono categoricamente proibiti. A parere di chi scrive, pare inopportuno parificare una modica quantità di vino o di birra alle sostanze stupefacenti. Risulta contraddittorio consentire il tabacco e, viceversa, manifestare una ratio radicalmente proibizionistica verso l’ alcool.

Alimentari e sigarette possono essere acquistati allo spaccio di rivendita in Carcere3. I minori di anni 16 non possono comperare tabacchi ( comma 2 Art. 26 Reg.). Il recluso non può partecipare a vendite on-line o per corrispondenza ( Art. 26 comma 3 ult. cpv. Reg. )

 

5. Norme di Medicina penitenziaria ( Artt. dal 27 al 31 Reg. )

I Principi generali in tema di salute carceraria ( Art. 27 Reg.) richiamano da vicino i commi 5, 6 e 7 Art. 11 OP italiano. D’ altronde, le cure mediche, nei luoghi di reclusione sono oggetto di attenzioni particolari in centinaia di Trattati e Protocolli internazionali ratificati, in tutto il Consiglio d’ Europa, dopo gli orribili abusi praticati durante il Secondo Conflitto bellico mondiale. All’ atto dell’ ingresso ( Art. 27 comma 2 Reg.4), il recluso è sottoposto ad una visita medica generale. Egli reca il diritto-dovere di segnalare eventuali malattie e, soprattutto, << ferite visibili o segni derivanti da possibili maltrattamenti >> ( comma 3 Art. 27 Reg.5 ).

In tutto l’Occidente, rimane fermo ed incontestabile il Principio di equipollenza tra malato in vinculis e malato a piede libero. Sicché, su richiesta del detenuto, è ammessa e, anzi, garantita la visita in Penitenziario da parte di un Medico di fiducia6 ( comma 4 Art. 28 Reg. ) . L’ intervento di Personale Sanitario privato in Carcere rappresenta un diritto intangibile e, contestualmente, è un segno eloquente ed essenziale di Civiltà e di Legalità. L’ estromissione del Medico personale dai Penitenziari comporterebbe il ritorno della tortura o di altre pratiche barbariche nazi-sovietiche

I commi dal 3 al 6 Art. 31 Reg. contengono premure e dettagli circa le cure odontoiatriche. Tuttavia, nella pratica quotidiana, esistono anche altri àmbiti medici degni di tutela ( cure psichiatriche, cure ginecologiche, epatiti, AIDS ). Infatti, nel Diritto Penitenziario italiano, sono presenti asserti normativi specifici per la Medicina femminile

 

6. Piano di Esecuzione delle Sanzioni ( PES ) e Piano di Esecuzione delle Misure di Sicurezza ( PEM )

Ogni recluso, tanto maggiorenne quanto minorenne, beneficia di un << piano individualizzato di esecuzione >> ( PES / PEM ). Se la pena o la misura di sicurezza hanno durata pari o inferiore a 6 mesi, viene elaborato un << piano semplificato di preparazione alla liberazione >> ( comma 1 Art. 33 Reg. ).Il PES ed il PEM comportano il coinvolgimento della Direzione del Penitenziario nonché del Giudice per l’ applicazione della pena ( Magistrato di Sorveglianza secondo la terminologia giuridica italiana ). Inoltre ( Art. 32 Reg. ), è indispensabile la collaborazione del Patronato Penale, il quale viene sostituito, nel caso di reclusi minorenni, dal Servizio educativo minorile. In terzo luogo, i commi 3 e 4 Art. 32 Reg. prevedono l’ ausilio degli Operatori sociali, ma anche dell’ Autorità Giudiziaria, degli Enti sociali esterni e, ove possibile, dei familiari. Le Norme testé descritte sono simili a quelle italiane. Tuttavia, come consueto, le differenze, i successi o i fallimenti dipendono dai casi concreti e non dalle formule normative statuite. Oltretutto, la ratio della personalizzazione del PES e del PEM è la medesima ex Art. 1 comma 6 ult. cpv. OP italiano. Eppure, anche in questo caso, la Norma giuridica dev’ essere letta e contestualizzata alla luce dei singoli risultati trattamentali concreti ed individuali. Ovvero, il profilo empirico, tanto in Canton Ticino quanto in Italia, supera di gran lunga il valore delle semplici asserzioni di Principio.

La pratica della propria religione ( Art. 34 Reg.7 ) è giuridificata, in tanto in quanto prezioso strumento di risocializzazione e di rieducazione. Il comma 3 Art. 34 Reg. vieta << attività di proselitismo >>. A tal proposito, si nota che la bimillenaria Cultura Cattolica italiana aiuta ad estromettere esaltazioni e fondamentalismi. All’opposto, molte sette destabilizzanti sono riuscite a penetrare nei Penitenziari elvetici, francesi e statunitensi.

 

7. Le varie tipologie di regime espiativo in Canton Ticino ( Artt. dal 39 al 46 Reg.)

Durante i primi 10 giorni di detenzione, il recluso è sottoposto alla << fase di osservazione >>, la qual comporta l’ isolamento, frazionato da un breve << passeggio >>. In << casi particolari >> ( irritabilità, aggressività, intolleranza ossessiva alla disciplina ) la Direzione del Penitenziario adotta le opportune eccezioni.

Trascorso il termine dell’osservazione, i condannati con Sentenza passata in giudicato accedono al << regime ordinario >> , che implica il Lavoro o lo Studio, le attività ricreative ed il riposo in cella. Gli imputati in attesa di giudizio ( detti << giudiziari >> ) fruiscono del regime ordinario soltanto con il permesso del Magistrato che procede.

Una prima eccezione a quanto sopra descritto consta nell’ << obbligo di permanenza in cella >> ( Art. 41 Reg. ). Esso dev’ essere motivato dalla necessità di un prolungamento straordinario delle indagini. Una seconda forma di trattamento speciale è l’ << isolamento totale >> ex Art. 42 Reg. . Tale regime può rinvenire giustificazione in un prolungamento straordinario delle indagini, ma anche in motivi di sicurezza, in pericoli nell’ ordine interno del Penitenziario, oppure in particolari esigenze trattamentali individuali ( depressione, manie, autolesionismo, personalità border-line ). I criteri per il passaggio da un regime ordinario ad uno speciale, o viceversa, consistono nella valutazione della durata della pena, della buona condotta, del grado di impegno nel Lavoro / nello Studio, dei rischi di fuga, del rispetto delle regole carcerarie, del rischio di recidiva e di eventuali pericoli nella sicurezza interna del Penitenziario ( Art. 43 Reg.)

Esistono pure regimi espiativi attenuati ( Artt. 44 e 45 Reg. ). Anzitutto, sono tali la condizione di << semiprigionia >> e quella dell’ << esecuzione per giorni separati >>.Tuttavia, detti benefici semi-murari possono interrompersi per richiesta del detenuto medesimo o, più frequentemente, a causa di gravi infrazioni disciplinari. Nei quali casi, la persona incarcerata torna al regime della restrizione ordinaria intra-muraria. Le ulteriori tipologie custodialistiche praticate allo Stampino e nel Naravazz sono il << Lavoro esterno >> o l’ << alloggio esterno >>

 

8. Visite dall’ esterno ai detenuti in Canton Ticino

L’ Art.50 Reg. giuridifica le visite di << familiari o conoscenti >>. Si tratta di ingressi limitati ( rectius: condizionati ), nel senso che necessita l’ autorizzazione scritta della Direzione, il controllo del Documento d’ Identità, il deposito all’ entrata di oggetti non autorizzati e, come normale le perquisizioni necessarie. Ai sensi dell’ Art. 56 comma 4 Reg., i visitatori minorenni, solitamente figli di un/una recluso/a hanno accesso soltanto se accompagnati da un genitore o da un delegato del genitore. Ex comma 5 Art. 56 Reg., i minorenni maggiori degli anni 14 possono entrare da soli purché essi si rechino a colloquio con un detenuto genitore non privato della potestà sulla figliolanza. Assai importante e noto, benché frainteso, è l’ Art. 57 Reg., che disciplina i << colloqui gastronomici >> ( pranzi della famiglia intera in sedi apposite ). Esistono pure il << colloquio Pollicino >>, durante il quale la prole, in età infantile e con l’ ausilio di assistenti sociali, rivive con il genitore detenuto ore di autentica e spontanea familiarità. Infine, << La Silva >> è costituita da una baita attrezzata e in zona quieta, ancorché ben sorvegliata, per l’ incontro tra sposi ormai separati dalla reclusione. Giova precisare che << La Silva >> non costituisce un postribolo lasciato all’ anarchia. I controlli, sebbene discreti, sussistono e, in ogni caso, la buona condotta rimane una delle condizioni prodromiche alla concessione dei colloqui-premio generalizzati nell’ Art. 57 Reg. .

L’ Art. 51 Reg.8 si occupa delle visite ai ristretti da parte dei Pubblici Ufficiali nell’ esercizio delle loro funzioni. In tal caso, i colloqui sono garantiti e liberi, specialmente per Magistrati, Autorità di Esecuzione penitenziaria, Parlamentari svizzeri ( cantonali e federali ). Hanno immediato accesso pure Commissioni ONU ed UE per la sorveglianza dei Diritti Umani e pure Agenti Diplomatici appartenenti al Paese di provenienza del detenuto straniero visitato. Per queste categorie e soprattutto per gli Avvocati Difensori ( Art. 52 Reg.) gli incontri sono totalmente privi di limitazioni temporali, non è permesso l’ ascolto e sono vietate registrazioni audio. L’ unica limitazione è un controllo visivo a distanza da parte di almeno un Agente di Custodia. Forme invasive di osservazione sono tassativamente escluse.

Le lettere del detenuto in uscita sono consegnate in busta aperta agli Agenti di Custodia, per controlli securitari ( Art. 53 Reg.9 ). La censura, ad ogni buon conto, non può impedire seri reclami a Pubblici Ufficiali tanto svizzeri quanto stranieri. Le telefonate in entrata non sono ammesse ( comma 1 Art. 54 Reg.10 ). Quelle in uscita sono concesse e registrate, ma sono escluse in casi di estremo pericolo di inquinamento delle prove processuali o nell’ evenienza di fondati timori per la quiete e l’ordine nella Struttura carceraria. Prima di effettuare il contatto telefonico, il detenuto è reso edotto circa la fono-registrazione che sarà eseguita durante il contatto con l’ esterno.

 

9. Permessi di uscita, congedi e accompagnamenti ( Artt. 75, 76 e 77 Reg. )

Il permesso di uscita è un premio connesso alla buona condotta, ad un concreto impegno nel Lavoro. Non deve sussistere, però, nemmeno il minimo rischio di fuga o di recidiva. A tal proposito, nei mesi precedenti, necessita un’ accurata osservazione personologica da parte degli Operatori sociali e del Personale di Custodia.

Durante il permesso, il detenuto-beneficiario non può oltrepassare i confini svizzeri, non può condurre veicoli a motore e non può assumere bevande alcooliche, stupefacenti o farmaci non prescritti. Il ristretto in uscita deve recarsi soltanto nei luoghi descritti nell’ autorizzazione firmata dalla Direzione. Questo documento non va mai abbandonato e l’ incarcerato è tenuto ad ostenderlo alla Polizia se fermato per identificazioni.

 

10. Forme legittime di protesta nei Penitenziari del Canton Ticino

Una prima modalità di esprimere doglianze consta nella richiesta scritta di colloquio con il Direttore del Penitenziario. L’istanza è da consegnare agli Agenti di Custodia.

La seconda forma di protesta legittima è il reclamo in busta chiusa. Esso non dev’ essere manifestamente infondato ed oziosamente reiterato; viceversa, la Direzione commina un’ ammenda da 20 a 100 Franchi. Il reclamo contro Agenti di Custodia o altri detenuti compete al Direttore. Se le lamentele riguardano uno o più Operatori sociali, il piego ha come destinatario il Patronato. In terzo luogo, censure circa l’operato del Direttore vanno rivolte alla Divisione cantonale di Giustizia.

Sono sempre e comunque ammesse petizioni scritte contenenti richieste, proposte e lamentele. Possono essere aditi anche Organi sovrannazionali preposti alla sorveglianza dell’ umanità del trattamento carcerario. Qualora le rimostranze provengano da reclusi minorenni, si ha l’ intervento del Magistrato minorile cantonale, che valuta la fondatezza o meno delle notizie esposte. 

 

11. Il Lavoro penitenziario

L’ esame degli Artt. dal 60 al 73 Reg. forma l’ oggetto della precedente Pubblicazione www.diritto.it/docs/33049

 

2L’ Art. 8 OP, nei propri 3 commi, è strutturato in modo molto più ampio, specialmente in tema di taglio e lavaggio dei capelli e della barba << per [ … ] ragioni igienico-sanitarie >>

3Cfr. con comma 7 Art. 9 OP

4Cfr. con Art. 11 comma 5 OP

5Il comma 7 Art. 11 OP italiano riserva pure una Normazione apposita in caso di morbi contagiosi richiedenti l’ isolamento immediato

6Cfr con comma 11 cpv. 1 Art. 11 OP italiano

7Cfr. con Art. 26 OP italiano

8Cfr. con Art. 67 OP italiano

9Cfr. con Art. 18 ter OP italiano, inserito ex L. 95/2004

10Cfr.con Art. 18 comma 5 OP italiano

Allegato

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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