Il ribasso massimo del 20% sull’onorario ordinario del progettista

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            Cfr Autorità di vigilanza, parere 17 aprile 2008, n. 133:
«In relazione al secondo rilievo sollevato nell’istanza di parere, si precisa che l’Autorità, con determinazione n. 4 del 29 marzo 2007, ha inteso fornire indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del d. Lgs n. 163/2006 e della legge n. 248/2006. In particolare, l’Autorità ha espresso l’avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, in quanto la riduzione del 20% disposta dalla norma in questione non ha più rilevanza alcuna in relazione al fatto che l’importo effettivo verrà stabilito dal mercato (in sede di gara)».
 
Tale tesi non è corretta, in quanto si pone in violazione della (implicitamente chiara) scelta del legislatore in sede di secondo decreto correttivo del codice dei contratti.
Tale tesi contrasta, del resto, con la prima giurisprudenza in materia ([1]).
 
«Nella fattispecie di cui trattasi, il calcolo del corrispettivo da porre a base dell’affidamento stesso andava quindi effettuato al lordo della riduzione del 15% applicata dalla Stazione appaltante sul corrispettivo determinato utilizzando il D.M. 4 aprile 2001. Si deve rilevare che l’applicazione, nella determinazione del corrispettivo da porre a base dell’affidamento, della riduzione di cui alla citata legge n. 155/1989, ha comportato una alterazione in diminuzione dell’importo a base di gara, con conseguenti ricadute sulla disciplina da applicare alla procedura di affidamento in esame. Infatti, l’importo del corrispettivo al lordo della citata riduzione sarebbe verosimilmente risultato superiore a 100.000 euro e si sarebbe dovuto applicare l’articolo 91, comma 1, del d. Lgs. 163/2006, che disciplina la procedura prevista per affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a € 100.000».
 
Tale ultima tesi è invece chiara e corretta ([2]).
 
Lino BELLAGAMBA
 


[1] Cfr. http://www.linobellagamba.it/leggi.asp?id=1125 .
[2] Cfr. http://www.linobellagamba.it/index.asp?pag=3 .

Bellagamba Lino

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