Evoluzione e rappresentazione del fenomeno
Ultimamente sta prendendo piede, sempre più, il riconoscimento della cittadinanza italiana ius sanguinis da parte dei discendenti di italiani emigrati all’estero verso la fine del XIX secolo e, in particolar modo, di quelli emigrati nell’America Latina ovvero in Brasile. Il nostro ordinamento prevede che qualsiasi straniero, che abbia nella propria ascendenza in linea retta un antenato italiano, possa fare richiesta della cittadinanza italiana, in Italia nel proprio Comune di residenza, all’estero presso il Consolato italiano competente per territorio, senza alcun limite generazionale o temporale, essendo sufficiente ricomporre la linea genealogica, comprovandola con la presentazione di documenti di stato civile. Questo fenomeno, nuovo ed in continua espansione, sta avendo notevoli sviluppi ed evoluzioni anche nei tribunali evidenziando nuove situazioni che fino a poco fa non si erano ancora sottolineate.
Aspetti principali del riconoscimento, differenze e comparazioni
Un argomento di particolare e fondamentale importanza, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana e, conseguenzialmente per l’ottenimento della stessa con il proveniente esercizio dello status civitatis, è senza ombra di dubbio la trascrizione dell’atto di nascita formatosi all’estero nei registri di stato civile in Italia. A tal proposito, per meglio comprendere le differenze e quindi carpirne gli effetti più intrinsechi della trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero nei pubblici registri di stato civile italiani, è bene fare una distinzione tra quando il riconoscimento della cittadinanza italiana ius sanguinis è accertato amministrativamente dall’ufficiale di stato civile, in Italia, o dal console, all’estero, da quando invece l’accertamento è realizzato dal giudice ordinario ovvero quando ci troviamo dinnanzi a degli impedimenti oggettivi del riconoscimento, come ad esempio le lunghe file d’attesa nei consolati.
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Cosa sono gli atti di stato civile, gli effetti
È doveroso tener presente che gli atti di stato civile sono dei fatti giuridici di avvenimenti dei fatti naturalistici della vita di ogni persona come la nascita, il matrimonio, l’unione civile, la morte e la cittadinanza e, affinché il nostro ordinamento li eccepisca e li recepisca con i dovuti effetti dichiarativi, è necessario che tali fatti siano riportati nei pubblici registri di stato civile italiani. Solo con la formazione di tali atti e, in particolar modo con l’atto di nascita, una persona fisica è censita e comincia a stabilire una serie di rapporti con lo Stato.
Differenze nelle modalità e nei presupposti dell’accertamento
È bene rappresentare che il riconoscimento della cittadinanza italiana, in via amministrativa, eseguito dinnanzi all’ufficiale di stato civile o il console, ha dei presupposti e determinazioni che sono differenti dal riconoscimento espletato dinnanzi al giudice ordinario in quanto le competenze di coloro i quali devono determinarne il merito, delle parti convenute alla questione, sono diversi e diverse sono anche le funzioni attribuite loro dalla legge, anche nel procedimento. Pertanto, anche i provvedimenti finali dell’accertamento ininterrotto della cittadinanza, di ciascuno degli accertatori, ufficiale di stato civile/console o giudice, avranno necessariamente degli effetti diversi fra di essi.
Gli effetti del riconoscimento per la via amministrativa
Invero, in via amministrativa, a termine dell’istruttoria della domanda, l’ufficiale di stato civile o il console, espletate tutte le formalità, emette un provvedimento prodromico comunemente denominato “attestazione di cittadinanza” ovvero una dichiarazione che attesta che vi sono tutti i presupposti dell’ottenimento al riconoscimento della cittadinanza affinché l’atto di nascita formato all’estero possa essere trascritto in Italia nei pubblici registri. L’atto di nascita formato all’estero, se il suo contenuto non è contrario all’ordine pubblico, così come previsto nei casi di intrascrivibilità di cui all’articolo 18 del DPR 396/2000, potrà essere trascritto nei pubblici registri in Italia, previa valutazione esclusiva da parte dell’ufficiale di stato civile responsabile di quei registri dove l’atto estero è destinato ad essere trascritto. In buona sostanza, l’ordinamento ha investito di tale incombenza l’ufficiale di stato civile il quale ha facoltà di veto sull’atto da trascrivere, qualora vi siano tali impedimenti. Gli effetti dichiarativi ovvero il riconoscimento dello status civitatis e, pertanto della cittadinanza italiana, si formalizzano e si concretizzano solo ed esclusivamente quando l’atto estero è trascritto nei registri pubblici di stato civile e quindi recepiti dall’ordinamento italiano, come previsto dall’articolo 449 del codice civile. Il candidato, che aspira al riconoscimento della cittadinanza italiana, potrà godere dei propri diritti e del proprio status in maniera formale e sostanziale solo dopo la trascrizione. Pertanto, la meglio conosciuta “attestazione di cittadinanza” in sé non produce alcun effetto, essendo endoprocedimentale, e rimane appena un presupposto per la trascrizione dell’atto di nascita estero nei pubblici registri. Tale provvedimento, attestazione di cittadinanza, non ha alcun valore utile ai fini dell’effettivo riconoscimento della cittadinanza italiana. È esclusivamente il contenuto dell’atto formato all’estero trascritto che indica il fatto naturalistico e quindi il fatto giuridico della nascita che attribuisce dunque la cittadinanza.
Le facoltà di veto dell’ufficiale di stato civile: intrascrivibilità.
Basti pensare che se, ad esempio, l’autorità diplomatica, sbagliando, invii all’ufficiale di stato civile, per la trascrizione, l’attestazione di cittadinanza con l’atto di nascita estero, il cui contenuto però è contrario a quelli che sono i suoi presupposti e quindi contrario all’ordine pubblico, lo stesso non può essere trascritto e, pertanto, non può essere riconosciuta la cittadinanza all’instante, per impossibilità di trascrizione dell’atto. L’ufficiale dello stato civile emetterà un provvedimento di diniego, indicandone i motivi. Pertanto, il riconoscimento della cittadinanza italiana, in via amministrativa, è da ritenersi concluso, con i suoi effetti dichiarativi e giuridici, esclusivamente con la trascrizione integrale dell’atto di nascita straniero nei pubblici registri di stato civile in Italia.
Gli effetti del riconoscimento per la via giudiziale
Contrariamente, quando a causa della lunga fila di attesa dei consolati, il riconoscimento della cittadinanza italiana è realizzato dinnanzi al tribunale, la sentenza/ordinanza con il passaggio in giudicato non è più modificabile e, quindi, il provvedimento di riconoscimento di cittadinanza del giudice, interpellato in causa per un giudizio di fatto e di diritto, ha già gli effetti dichiarativi e fa stato ad ogni effetto fra le parti convenute, fra cui anche il ministero dell’interno, deputato, in via ordinaria, al riconoscimento dello status civitatis.
In quest’ultimo caso il riconoscimento della cittadinanza può ritenersi concluso con la sentenza ed il passaggio in giudicato ma, per produrre i suoi effetti, vi è sempre bisogno che la sentenza, con i relativi atti di stato civile formati all’estero, siano trascritti nei pubblici registri di stato civile in Italia. In questa ipotesi l’ufficiale di stato civile deve trascrivere l’atto, senza facoltà di veto, in quanto, in caso contrario, sarebbe posto in essere un atto in difetto assoluto di competenza, poiché oltre ad una condanna al facere inflitta dal giudice, il quale ordina la trascrizione degli atti, il ministero dell’interno è stato già citato in giudizio ad esprimersi nel merito.
Anche in questa ultima circostanza, affinché l’ordinamento recepisca in maniera infungibile e pubblicistica la cittadinanza della parte, è necessario che la sentenza sia trascritta unitamente all’atto nei pubblici registri di stato civile, come previsto dall’articolo 449 del codice civile.
Conclusioni
Pertanto, alla luce di quanto esposto, concludendo, nella prima ipotesi ovvero quando la cittadinanza italiana è accertata amministrativamente, il riconoscimento coincide con la trascrizione dell’atto di nascita estero nei registri di stato civile in Italia, mentre nella seconda ipotesi ovvero quando è accertato dal giudice ordinario, il riconoscimento è concluso con il passaggio in giudicato della sentenza. In ambedue le ipotesi, però, per poter godere dei diritti quale cittadino, è sempre necessario che l’atto di nascita estero sia trascritto in Italia nei registri pubblici di stato civile.
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