Premesse
Giudici di pace, viceprocuratori onorari, e giudici onorari di Tribunale costituiscono quasi il 50% dell’organico complessivo della magistratura, migliaia di professionisti che collaborano stabilmente con il Ministero per garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di tutto il paese.
Per questo gruppo di “precari” del diritto da diverso tempo è di attualità la questione circa la natura del proprio rapporto con il Ministero della Giustizia e le conseguenze che un’eventuale riqualificazione di questa collaborazione comporterebbe. In particolare, diversi ricorsi dinanzi al giudice del lavoro hanno avuto ad oggetto il riconoscimento giudiziale del diritto dei magistrati onorari alle ferie annuali retribuite, alle indennità di infortunio, malattia, invalidità, anzianità e vecchiaia, maternità, trattamento di fine rapporto, ed ogni altro istituto connesso tipicamente al rapporto di lavoro subordinato.
Questa è solo una delle innumerevoli categorie di lavoratori para-subordinati che affollano le aule di tribunale per vedersi riconosciuti gli stessi diritti dei colleghi subordinati, con la curiosa peculiarità che gli odierni ricorrenti affollano quotidianamente le stesse aule di tribunale per garantirne il funzionamento e smaltirne l’immane mole di lavoro.
La tematica è di attualità in giurisprudenza – si vedano le recentissime pronunce in materia di gig-economy e riders – ma in questo caso i giudici, rispetto a settori analoghi o comparabili, si sono mantenuti su posizioni più caute e conservative che rischiano di porre i magistrati onorari in uno stato di minor tutela relativamente ai colleghi ordinari.
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Le prove nel processo civileL’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.La peculiarità del volume consiste nella trattazione della prova in relazione ai singoli tipi di procedimento: oltre alle prove nell’ambito del rito ordinario, gli Autori affrontano la tematica in relazione, fra gli altri, al procedimento di separazione, al procedimento monitorio e a quello cautelare.La trattazione si sviluppa basandosi sul dato normativo e sulle recenti pronunce giurisprudenziali relative all’utilizzo nonché alla portata probatoria dei singoli mezzi di prova, aiutando in tal modo l’operatore ad orientare il proprio lavoro, confrontandosi con casi pratici.a cura di Gianluca MorrettaAvvocato, partner dello studio R&P Legal, con particolare esperienza nel contenzioso civile e commerciale. 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È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario. Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr | 2020 Maggioli Editore 32.00 € 25.60 € |
Il contesto giurisprudenziale
Nel caso in analisi, quello su cui i ricorrenti hanno ritenuto di focalizzare la propria attenzione è stata la mole di lavoro assunta da G.O.T. e V.P.O., i quali nella prassi arrivano a fare delle funzioni di magistrato onorario la loro principale (se non addirittura unica) occupazione. Tutto ciò, unitamente alle loro modalità di reclutamento e di inserimento all’interno dell’organico degli uffici di procure e tribunali, ha fatto sorgere perplessità circa l’esclusione di questi soggetti dai benefici sopra menzionati, pacificamente accordati ai colleghi inquadrati come dipendenti del Ministero.
Come anticipato, questa posizione ha inevitabilmente condotto diversi magistrati onorari a ricorrere all’autorità giudiziaria.
Dal canto loro, le corti di merito hanno storicamente[1] respinto richieste di qualificazione in questo senso, tenendo fermo il consolidato principio di diritto secondo il quale quando anche si ravvisasse un rapporto di lavoro di fatto subordinato con la Pubblica Amministrazione il giudice non può disporne la conversione, ma soltanto il riconoscimento degli specifici diritti di natura retributiva e previdenziale previsti all’art. 2126 del Codice Civile, facendo quindi salvi gli effetti del rapporto solo per il periodo in cui la prestazione è stata resa e non per il futuro.
Oltre a tale principale contestazione, i giudici hanno spesso anche sollevato perplessità nel merito della questione, rilevando ad esempio come gli incarichi vengano assunti dai magistrati onorari piuttosto che assegnati dai vari uffici, circostanza, secondo la tesi dei Tribunali competenti, indiziante di una certa autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro da parte dei ricorrenti.
Quelli addotti dai ricorrenti sarebbero meri indici di subordinazione, non idonei ex se a mutare la qualifica del rapporto di collaborazione instaurato col Ministero[2].
Novità giurisprudenziali della sentenza di sassari
Il panorama giurisprudenziale potrebbe tuttavia mutare a seguito della recentissima pronuncia del Tribunale di Sassari del 24.1.2020[3] che ha finalmente accolto le richieste di un viceprocuratore onorario, accertando l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra lei e il Ministero della Giustizia dal momento della sua immissione nell’organico.
Tralasciando le questioni pregiudiziali relative alla pretesa incompatibilità delle disposizioni di diritto interno riguardanti la figura della magistratura onoraria – sulle quali invero nemmeno la pronuncia in commento si sofferma esaustivamente – il giudice ha valutato come decisivi i vari indici di subordinazione addotti da parte ricorrente, segnatamente ritenuti provati vista l’assenza di alcuna contestazione sul punto nella comparsa avversaria.
Tra questi il giudice ha rilevato la continuità della prestazione lavorativa, la natura retributiva dell’”indennità” corrisposta, la subordinazione dei V.P.O. allo stesso obbligo formativo dei colleghi togati nonché al potere disciplinare della Procura e del Ministero.
Con specifico riferimento all’indennità corrisposta ai magistrati, il giudice non ha invece ritenuto determinante né il nomen assegnato a tale forma di retribuzione dal legislatore né la circostanza che questa fosse parametrata in base al numero di udienze o di giorni di attività.
Partendo da tali circostanze di fatto, il Tribunale ha poi ritenuto corroborante delle proprie tesi la più recente novella legislativa del D.Lgs. 116/2017 la quale – pur non essendo applicabile al caso di specie ratione temporis – ha disposto[4] per i magistrati onorari l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata Inps, allineando il loro regime previdenziale a quello dei lavoratori autonomi abituali – implicitamente ammettendo di poterne altresì rilevare l’effettiva instaurazione di un rapporto di fatto subordinato.
Conclude pertanto il giudice ritenendo per nulla “onoraria” la carica di V.P.O. e accertando giudizialmente la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra il ricorrente e il Ministero della Giustizia, con effetti decorrenti dalla sua data di immissione nelle funzioni presso la Procura della Repubblica.
Conclusioni
Rimangono naturalmente aperte tutte le eventuali questioni di natura retributiva e risarcitoria sulla quale il giudice non si è espresso, stante la natura non costitutiva della domanda introduttiva del contenzioso in commento, come anche quella relativa alla durata del rapporto.
Quest’ultima questione poco rileva ai fini del giudizio in esame, stante la natura della domanda di mero accertamento, e la piena equiparazione tra i diritti dei lavoratori a tempo determinato ed indeterminato ormai da tempo consolidatasi sia a livello nazionale che a livello comunitario.
La sentenza rimane tuttavia di certo interesse, poiché si pone in contrasto con quello che era il panorama giurisprudenziale precedente. Al contempo, il persistere dei ricorrenti nel presentare questo genere di domanda giudiziale fa ritenere che possa realmente sussistere un’incongruenza tra le concrete esigenze di questi operatori del diritto – la cui opera e presenza nelle aule dei nostri Tribunali rimane, per diversi motivi, indispensabile al funzionamento della giustizia in Italia – e il quadro normativo e giurisprudenziale.
Sarà certamente altrettanto interessante verificare se altri giudici di merito si allineeranno alle considerazioni sinteticamente sopra esposte – forse anche propedeuticamente ad un intervento della Suprema Corte o direttamente del legislatore – o se la giurisprudenza tornerà sulle precedenti e consolidate posizioni.
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Note
[1] Si vedano le pronunce di seguito indicate, sent. n. 367/2015 C.A. di Torino, n. 2147/2016 Trib. di Milano, n. 17/2013 Trib. di Avellino, n. 16466/2012 Trib. di Roma.
[2] Per una pronuncia in tal senso, si veda a titolo esemplificativo la sopra citata sent. n. 2147/2016 del 19.7.2016 del Tribunale di Milano, dove il Giudice delle prime cure ha respinto un ricorso di un V.P.O. avverso il Ministero della Giustizia sulla scorta delle medesime considerazioni sopra sinteticamente riportate.
[3][3] Disponibile, fra gli altri, sul sito dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace al link http://www.associazionenazionalegiudicidipace.com/uploads/ANGDP/TRIBUNALEDISASSARI.pdf
[4] All’art. 25, III comma, del succitato decreto.
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