Il riconoscimento in Italia del matrimonio celebrato all’estero

Negli ultimi anni si assiste ad una crescita del numero di matrimoni celebrati all’estero. 
Abbattute le rigide frontiere che un tempo dividevano le legislazioni dei vari paesi e inducevano a considerare terra madre di tutti i rapporti giuridici di carattere matrimoniale il solo territorio della nazione di cui si era cittadini, oggi, sempre più spesso si da avvio alla procedura di riconoscimento di atti di matrimonio contratti in territorio straniero.
Ipotesi non più isolate di cittadini italiani che seppure residenti in Italia, dove vivono e lavorano stabilmente, si recano all’estero per contrarre matrimonio nel paese di cittadinanza del coniuge straniero si intrecciano alla varietà delle motivazioni che talvolta spingono anche coniugi italiani alla scelta di una celebrazione al di fuori del territorio italiano.
Data la molteplicità di interventi legislativi in merito, si tratta di una scelta che trova piena risposta nella normativa vigente.
L’ordinamento giuridico italiano ha provveduto a regolare la materia con il DPR 396 del 2000 laddove , con specifica norma si prevede che i matrimoni riconoscibili o meglio trascrivibili in Italia, “sono quelli celebrati tra cittadini italiani, ovvero tra un cittadino italiano ed uno straniero, innanzi all’autorità diplomatica o consolare competente, oppure dinnanzi all’autorità locale”. ( art 16)
Ferma la possibilità di scegliere tra una celebrazione dinanzi all’autorità consolare italiana o dinanzi all’autorità locale, con le differenze procedurali di cui a breve, occorre chiarire  in via preliminare un presupposto importante e valido per ogni matrimonio contratto all’estero.
Secondo l’orientamento dottrinale prevalente, difatti, quale che sia la modalità di celebrazione prescelta,  rimane saldo in capo ai nubendi  l’obbligo della pubblicazione, disciplinato agli’ art 93,94 e 95 del nostro codice civile, attesa la sua importantissima funzione di verifica circa l’insussistenza, da parte dell’ufficiale di stato civile, di impedimenti suscettibili di dar luogo a successive azioni di nullità o annullamento, e proprio per questo incapace di essere limitato da differenti modalità di celebrazione.
Ai sensi dell’art 11 del DPR 5/1/1967 n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, “le pubblicazioni per il cittadino che intenda contrarre matrimonio avanti l’autorità consolare sono effettuate presso l’ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo, eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente il nubendo ed in Italia, a norma dell’art. 115 codice civile.” Due sono i criteri applicati dalla norma: il primo in riferimento all’autorità consolare davanti alla quale il matrimonio sarà celebrato, il secondo è quello relativo alla residenza dei nubendi.
Nonostante la novella che ha abrogato il secondo comma dell’art 115 cod civ., comma prescrivente la suddetta pubblicazione, la dottrina ritiene che nessuna deroga a tale disciplina possa essere ritenuta valida nell’ipotesi di matrimonio celebrato dinanzi l’autorità locale a cui si applica, al pari del matrimonio dinanzi all’autorità consolare, in toto l’art 11 richiamato.
Le pubblicazioni di matrimonio hanno luogo mediante affissione nell’albo consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e professione dei nubendi. Le legislazioni di alcuni paesi esteri richiedono un’ attestazione concernente la mancanza di impedimenti in capo al cittadino italiano e talvolta il rilascio del certificato di capacità matrimoniale ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980.
Non sono mancate voci dissonanti che hanno rinvenuto, nella richiesta espressa del paese estero di tali certificati,  un’ esimente all’onere di pubblicazione, riconoscendo una funzione sostitutiva in capo agli stessi: tuttavia, a prevalere, rimane il dato certo che tali  presunti “palliativi”, richiesti da alcune legislazioni estere, in realtà possono essere validamente rilasciati solo dopo compiute le pubblicazioni e qualora non ne siano risultate opposizioni.
In ogni caso occorre sottolineare la piena validità di un atto di matrimonio non preceduto dalle prescritte pubblicazioni, trattandosi di una fase meramente preparatoria e precedente alla formazione del vincolo coniugale.
Per quello che più precisamente attiene alle modalità di celebrazione del matrimonio, due sono le alternative previste dall’art 16 del DPR 396 del 2000: la celebrazione dinanzi all’autorità consolare italiana e la celebrazione dinanzi l’autorità locale.
Qualora la celebrazione avvenga dinanzi all’autorità consolare italiana, ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del DPR 200/1967,  troverà applicazione la procedura prevista all’ art 107 cod. civ. “Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.”All’ identità di procedura  rispetto a quella del matrimonio celebrato in territorio italiano fa seguito l’identità di funzione dell’ autorità consolare, che parificata di fatto a qualsiasi ufficiale di stato civile italiano, tramite il ponte del terzo comma dell’ art. 53 del DPR 396/2000,una volta eseguita la pubblicazione, “potrà richiedere la celebrazione del matrimonio anche all’ufficiale dello stato civile del comune italiano di residenza attuale di uno degli sposi.”
Nel caso in cui il matrimonio sia celebrato davanti l’autorità locale troveranno applicazione le leggi del luogo (art 16 D.P.R. 396 del 2000).
In relazione alla verifica circa la capacità dei nubendi, dal momento che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio ai sensi dell’art 27 della L 218 /1995 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato,  debbono essere regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento dello stesso, sarà essenzialmente la legge italiana, a regolare la capacità dei futuri coniugi di porre in essere l’atto di communio omnis vitae.
Diventa pertanto cruciale avere ben chiare le norme cardine in materia.
In primis l’art . 115 comma 1 del codice civile, il quale  prevede che il cittadino italiano, nell’ipotesi di matrimonio all’estero,sia comunque soggetto alle norme italiane sulle “condizioni necessarie per contrarre matrimonio” di cui agli art 84 e ss cod civ.
Una volta che siano state rispettate le norme come richiamate dall’art 115, la validità sostanziale del matrimonio contratto da cittadino italiano all’estero (nell’osservanza delle forme ivi previste) può essere negata solo previo esperimento dell’azione di nullità o annullamento di cui all’art 117 c.c.; in assenza di tale accertamento, il matrimonio produce i propri effetti con conseguente attribuzione al coniuge straniero del relativo status anche ai fini dell’ottenimento di un titolo di soggiorno in Italia o a fini successori.
Secondo l’opinione prevalente l’art 115 non impedisce l’applicazione dell’art 28  della Legge di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato il quale prevede tre criteri alternativi e concorrenti al fine di stabilire la validità di un atto di matrimonio celebrato innanzi all’autorità locale agli effetti dell’ordinamento giuridico italiano. “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento “.Non è dunque necessaria la compresente osservanza dei tre criteri, la semplice esistenza di uno essendo sufficiente a configurare un atto di matrimonio perfettamente valido ai sensi e per gli effetti della legge italiana.
Unico limite rilevante è l’osservanza del requisito del necessario rispetto dell’ ordine pubblico come previsto e richiesto dall’art. 17 P.R. 5 gennaio 1967 n 200 ai sensi del quale “la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico”.Si tratta di una barriera inderogabile per la quale il secondo comma del medesimo articolo prevede l’applicazione in via surrogatoria e subordinata della “legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa . In mancanza si applica la legge italiana.”
Formato un valido atto di matrimonio ai sensi delle norme richiamate, gli interessati dovranno trasmettere una copia dell’atto di matrimonio all’autorità diplomatica o consolare italiana la quale darà seguito alla verifica della validità del matrimonio secondo la legge dello stato di celebrazione, curando di provvedere alla traduzione e legalizzazione dell’atto stesso prima di inoltrarlo all’ufficiale di stato civile italiano. Sarà poi di competenza delle autorità consolari medesime trasmettere gli atti relativi ai matrimoni celebrati secondo le forme locali e ad esse pervenuti inclusi gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa in tutte le iporesi in cui la legge locale li riconosca agli effetti civili. (art 16 D.P.R. 5 gennaio 1967 n 200).
Con dettato di contenuto quasi identico l’art. 17 del D.P.R. n. 396 del 2000 prevede, ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile italiano, che  l’autorità diplomatica o consolare trasmetta copia degli atti e dei provvedimenti all’ufficiale dello stato civile del comune in cui l’interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza .
Il matrimonio contratto all’estero dal cittadino italiano residente in Italia deve essere seguito pertanto dalla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile italiano. Al pari delle pubblicazioni è da escludere tuttavia la natura costitutiva di tale adempimento; il matrimonio sarà validamente contratto anche in assenza di trascrizione , ferma in ogni caso l’intrascrivibilità degli atti formati all’estero se contrari all’ordine pubblico.(Art. 18 DPR 396 del 2000.)
La giurisprudenza della Suprema Corte infatti, ha riconosciuto con pronunce costanti nel tempo( Cass., n. 9578 del 1993; n. 3599 del 1990; n. 569 del 1975; n. 1298 del 1971; n. 1719 del 1967) che i matrimoni celebrati all’estero tra italiani e stranieri hanno immediata validità nell’ordinamento italiano qualora risultino celebrati in accordo con le forme richieste dalla legge straniera .(Cass.civ. sent. 10351 del 1998 : “.. le norme di diritto internazionale privato.. attribuiscono ai matrimoni celebrati all’estero tra cittadini italiani ovvero tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera – e quindi spieghino effetti civili nell’ordinamento interno dello Stato straniero – e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana. Né il principio di immediata rilevanza può essere condizionato dalla osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione (art. 51 ordinamento dello stato civile), atteso che la trascrizione non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido sulla base del principio "locus regit actum", in quanto diretta unicamente a rendere pubblico che il cittadino ha contratto all’estero un matrimonio ritenuto valido dall’ordinamento locale, e quindi anche da quello italiano ai sensi dell’art 115 cod. civ.”
 
 
Dott.ssa Erika Pigliapoco

Santini Matteo – Pigliapoco Erika

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