(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 613)
Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione
L’imputato presentava ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione presentata nei confronti del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione alla trattazione di un procedimento penale a carico di terze persone.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva ritenuto inammissibile per le seguenti ragioni.
Si osservava innanzitutto che, con la recente modifica dell’art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017; è stata esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione e, a tal riguardo, veniva denotato come la stessa Cassazione (S.U. n. 8914 del 21/12/2017) avesse avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Oltre a ciò, veniva altresì evidenziato che il fatto che, in sede di promuovimento dell’incidente di ricusazione, la relativa istanza, costituente atto personalissimo dell’imputato, dovesse provenire direttamente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale ex art. 38, comma 4, c.p.p. per la Suprema Corte, non sottraeva comunque spazio all’ambito generale di applicazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p. essendo questa norma di portata generale e che non soffre eccezioni tenuto conto dell’esigenza della difesa tecnicamente qualificata presso la Corte di cassazione essendo stato postulato (v. sentenza S.U. citata) che l’elevato livello di qualificazione professionale, richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione, rende ragionevole l’esclusione della difesa personale tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni
La decisione in questione conferma un orientamento ermeneutico ormai costante che, facendo leva sulla modifica dell’art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, postula, senza eccezione di sorta, che il ricorso per Cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
E’ dunque chiaramente sconsigliabile per la parte proporre ricorso per Cassazione personalmente essendoci il rischio o, meglio, la certezza, che questo mezzo di impugnazione venga dichiarato inammissibile (con tutte le conseguenze del caso).
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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