Il rifiuto della prestazione nella giornata destinata a riposo costituisce grave atto di insubordinazione

Redazione 27/09/12

Lilla Laperuta

È giustificato il licenziamento disciplinare intimato senza preavviso al lavoratore per aver opposto un netto rifiuto alla richiesta dell’azienda, di prestare attività lavorativa nel giorno successivo, il sabato, già destinato al riposo, perché l’operaio di turno sarebbe stato assente dal lavoro. Questa la conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16248 del 25 settembre 2012.

A nulla è valso invocare la violazione della normativa contrattuale nonché della legislazione generale e speciale per aver richiesto lo straordinario al di fuori della eccezionalità, per non averlo concordato in sede aziendale, per non aver provato l’insorta necessità eccezionale. Questo perché si è rilevato che il CCNL di categoria prevedeva espressamente che il lavoratore non poteva rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.

 L’addebito mosso al ricorrente, dunque, data la previsione del contratto collettivo, è da qualificare come un grave atto di insubordinazione non potendo considerarsi valido il motivo addotto dal lavoratore (“visita medica già prenotata”) a giustificazione del suo rifiuto di prestare attività lavorativa il sabato successivo al giorno della richiesta.

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