Il rinvio a nuovo ruolo dell’udienza camerale comporta l’obbligo di notifica, a pena di nullità, all’interessato e al suo difensore

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(Annullamento con rinvio)

Il fatto

La Prima Sezione della Cassazione, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, aveva annullato un’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania.

In particolare, fermo restando che tale procedimento traeva la sua genesi giudiziale dalla proposizione di un incidente di esecuzione, davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in cui si doleva del fatto di come un provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania avesse determinato la pena detentiva applicatagli in otto anni e dieci mesi di reclusione e che, dunque, l’organo requirente non avesse tenuto conto del riconoscimento, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, del vincolo della continuazione con una precedente sentenza emessa sempre da questa Corte di Assise di Appello di Catania omettendosi di sottrarre la pena di quattro anni e di dieci mesi di reclusione inflitta con quest’ultima sentenza, con un’ordinanza, allora impugnata dal pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva integralmente accolto la richiesta del condannato rideterminando, in relazione al predetto provvedimento di cumulo, la pena detentiva residua in sette anni, quattro mesi e cinque giorni di reclusione.

Più nel dettaglio, accogliendo l’impugnazione, la Prima Sezione della Cassazione aveva rilevato che, secondo quanto si evinceva dal testo della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania in data 10/09/2014, con tale provvedimento la disciplina della continuazione era stata effettivamente riconosciuta unicamente tra i reati che ne costituivano oggetto e quelli accertati con la sentenza della Corte di assise di appello di Catania in data 23/11/2004.

Dunque, per effetto di siffatto pronunciamento, la continuazione non era stata affatto estesa, con quel primo provvedimento, anche ai reati accertati con sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania e, per tale motivo, il provvedimento di cumulo oggetto dell’incidente dì esecuzione non aveva, correttamente, proceduto allo scomputo della pena inflitta con quest’ultima sentenza»; di conseguenza, «il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto estendere il riconoscimento della continuazione anche ai fatti oggetto della più risalente pronuncia soltanto ove avesse interpretato l’originario incidente di esecuzione come nuova richiesta di applicazione della disciplina della continuazione e motivando, conseguentemente, le ragioni giuridico-fattuali per cui essa avrebbe dovuto, nella specie, trovare configurazione anche rispetto ai fatti oggetto della sentenza di condanna del 1998».

Investito del giudizio di rinvio, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, dal canto suo, con ordinanza, prendeva atto, adesivamente, dei rilievi della sentenza di annullamento e, pertanto, rigettava l’istanza nell’interesse del condannato confermando pertanto il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso l’indicata ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania veniva proposto ricorso per Cassazione deducendosi i seguenti motivi: 1) omessa notificazione dell’avviso di udienza all’interessato; 2) mancanza di motivazione non avendo il giudice del rinvio valutato la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato tra i reati di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 10/09/2014 e quello di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 17/07/1998.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva accolto ritenendosi fondato il primo motivo.

Difatti, una volta ricostruita la vicenda processuale in questione, gli Ermellini osservavano come il rinvio fuori udienza disposto nel caso di specie dovesse essere assimilato al rinvio a nuovo ruolo disposto in udienza osservandosi contestualmente come, in relazione a tale rinvio, la giurisprudenza della Cassazione abbia già puntualizzato che, nel procedimento di esecuzione, il rinvio a nuovo ruolo dell’udienza camerale, non contenendo (diversamente dal rinvio a udienza fissa) l’indicazione della data della nuova udienza, comporta l’obbligo di notificare l’avviso di fissazione di quest’ultima all’interessato e al suo difensore a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile (Sez. 1, n. 13167 del 28/02/2019).

Orbene, si stimava sussistente tale nullità essendosi questa verificatasi nel caso di specie sicché, assorbito il secondo motivo, l’ordinanza impugnata veniva annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania – Ufficio del Giudice delle indagini preliminari.

Conclusioni

La decisione in esame è interessante nella parte in cui, richiamandosi un precedente conforme, è postulato che, nel procedimento di esecuzione, il rinvio a nuovo ruolo dell’udienza camerale, non contenendo (diversamente dal rinvio a udienza fissa) l’indicazione della data della nuova udienza, comporta l’obbligo di notificare l’avviso di fissazione di quest’ultima all’interessato e al suo difensore a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile.

Pertanto, ove, in seguito a un rinvio di tal genere, non venga notificato l’avviso di fissazione dell’udienza all’interessato e al suo difensore, ben si potrà eccepire, richiamandosi siffatto orientamento nomofilattico, una nullità assoluta e insanabile.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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