Il risarcimento del danno da vacanza rovinata

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Massima

Il mancato godimento di una vacanza per inesatta ovvero mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, configura un danno, che legittima il turista a richiedere il risarcimento. La prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore possono desumersi dalla mancata realizzazione della finalità turistica o scopo vacanziero (Cass., n. 7256/2012).

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Nota

Il danno da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico da mancata realizzazione di una vacanza programmata, è quel pregiudizio al benessere psichico materiale che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.

Il Codice del Turismo, con l’art. 47 co. 1 D.lgs. n. 79/2011 conclude definitivamente l’ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale susseguitosi nel corso degli ultimi anni1 prevedendo la possibilità di accordare al turista un risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa dell’inadempimento dell’organizzatore.

Tale diritto, anche se da un punto di vista normativo può essere considerato come primo riconoscimento, la giurisprudenza di merito lo aveva individuato già da tempo alla luce della normativa comunitaria in conseguenza del danno da minore godimento della vacanza per disagi o aspettative deluse. In particolare, la Corte di Giustizia Europea con la pronuncia del 12.03.2002 nel procedimento n. C-168/00 spiega che l’art. 5 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti all-inclusive, deve essere “ … interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva”.

Le aspettative del turista in molte occasioni vengono frustrate a causa di carenze o imprecisioni informative dovute al livello della qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi che non corrispondono allo standard2 promesso con l’acquisto del pacchetto turistico3 all-inclusive.

È così che la finalità di vacanza e di svago entra a far parte del contenuto negoziale del contratto, costituendone addirittura elemento caratterizzante ed obbligando l’organizzatore o l’intermediario a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi.

L’eventuale inadempimento di questa obbligazione determina il risarcimento del danno da vacanza rovinata. La frustrazione della finalità di svago si traduce appunto in un vizio funzionale che determina l’estinzione del rapporto obbligatorio4.

Il mancato godimento della vacanza si configura, dunque, come un danno strettamente legato all’inesatta ovvero alla mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, che legittima il turista a richiedere il risarcimento.

Orbene, secondo il Codice del Turismo, nel caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni, oggetto del pacchetto turistico, non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta5.

La dottrina più autorevole plaude la scelta del legislatore di limitare l’azione di risarcimento per danno da vacanza rovinata ai soli casi in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni di cui a pacchetto turistico non sia di scarsa importanza6. Tutto ciò al fine di evitare richieste pretestuose, di ampliamento dell’area dei danni risarcibili.

Tale rischio non appare, comunque, scongiurato del tutto: la disciplina del danno da vacanza rovinata, infatti, va coordinata con l’art. 43, co. 1, D.lgs. n. 79/2011, che ravvisando i presupposti per l’esercizio dell’azione di inadempimento contrattuale anche in lievi difformità degli standard qualitativi dei servizi turistici promessi o pubblicizzati sembra aprire la strada a contenziosi di carattere c.d. bagatellare7. Come, tuttavia, precisato anche dal Consiglio di Stato, queste difformità risultano estranee sia al concetto di vacanza rovinata, che dei caratteri strutturali della responsabilità civile, diretta alla riparazione di perdite e non di semplici disturbi o fastidi8.

Infine, per quanto riguarda l’onere probatorio non possiamo non rilevare come il legislatore del Codice del Turismo ha senz’altro voluto agevolare il consumatore indirizzando la più recente giurisprudenza verso una ricostruzione del concetto di danno da vacanza rovinata quale danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, ove la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore che per un verso non possono formare oggetto di prova diretta, per altro verso possono desumersi dalla mancata realizzazione della finalità turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero9.

 

1 Filippo ROMEO, Il contratto di viaggio. Tutele specifiche e risarcimento del danno, in Trattato teorico-pratico di diritto privato, diretto da Guido ALPA e Salvatore PATTI, Padova, 2011, pag. 205 e ss..

2 Ci riferiamo alle informazioni obbligatorie pre-contrattuali, prima del viaggio ed agli opuscoli informativi ex artt. 37 e 38 D.lgs. n. 79/2011.

3 I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione di almeno due elementi tra, alloggio, trasporto e servizi turistici non accessori all’alloggio o al trasporto di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico (art. 34 D.lgs. n. 79/2011).

4 “… la finalità turistica o lo scopo di piacere della vacanza non costituisce un motivo irrilevante, ma connota la causa concreta del contratto di viaggio in quanto è funzionale e strumentale alla realizzazione dell’interesse a usufruire di una vacanza di riposo e di svago” (Cass., n. 16315/2007).

5 “… non è sufficiente l’inadempimento ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto della effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva dello stesso …” (Cass., n. 409/2012).

6 Sul punto vedi: Filippo ROMEO, Viaggi tutto compreso e illegittimità della norma che prevede un massimale per il risarcimento dei danni alla persona, in http://dipartimenti.unicatt.it/scienzegiuridiche_Forense_120608_franzoni.pdf Vedi anche:

7 Considerare inesatto adempimento l’inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi promessi o pubblicizzati apre la strada a richieste risarcitorie anche laddove non risultano frustrate le aspettative di riposo e di vacanza del turista. Per un approfondimento vedi: Filippo ROMEO, Il “nuovo” danno da vacanza rovinata: primi rilievi sull’art. 47 del codice del turismo, in La responsabilità civile, 2011, pag. 565 e ss.; Vedi anche Salvatore MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, Torino, 2012, pag. 436 e ss.; Giovanni DE CRISTOFARO, La disciplina dei contratti aventi ad oggetto “pacchetti turistici” nel “codice del turismo” (D. Legisl. 23 maggio 2011, n. 79): profili di novità e questioni problematiche, in Studium Iuris, 2011, pag. 1285 e ss..

8 Cons. Stato, Sez. Consultiva per gli Atti normativi, 21 gennaio 2011, n. 307.

9 Cass., n. 7256/2012 con nota di Alessandro FERRETTI, Danno da vacanza rovinata: sufficiente provare l’inadempimento. Vedi anche: Tribunale di Termini Imerese Sez. Dist. di Corleone Sent. n. 112/2012.

Di Lorenzo Mario

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