Una considerazione preliminare è d’obbligo: essere genitori non è un compito facile e a volte non ogni genitore sa tenere fede al proprio ruolo. L’istituto che qui oggi analizzeremo, il c.d. “danno endofamiliare”, rappresenta una categoria di danno non patrimoniale di recente riconoscimento, una azione autonoma che va a fornire una ulteriore tutela dei partecipanti alla famiglia, nel caso di violazioni dei doveri familiari intesi lato sensu. Volume consigliato: Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale
Indice
1. La violazione degli obblighi di mantenimento
Chiusa tale doverosa premessa, volendo addentrarci nell’analisi puramente giuridica degli istituti che qui di seguito verranno richiamati, si espone quanto segue.
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano la loro piena tutela sia a livello Costituzionale, negli artt. 2 e 30 Cost. – sia a livello internazionale, per come vedremo nel proseguo del presente articolo.
Tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 c.c., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.
Sulla autonomia di tale azione è la stessa Corte di Cassazione a offrire un nitido percorso argomentativo, riconoscendo che “la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali” ex art. 2059 c.c., di cui si effettua – ovviamente sulla base della celebre ricostruzione di S.U. 11 novembre 2008 n. 26972 “un’interpretazione costituzionalmente orientata” che consente «la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. “
Ed è indubbio come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela..
Venendo adesso alla analisi della tipologia di danno disciplinato dall’istituto sopra richiamato lo stesso produce un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa (Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013 n. 26205). Volume consigliato: Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale
Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale
L’opera, contenente le Tabelle di liquidazione del danno alla persona di Milano e Roma, si pone come strumento di ausilio per i professionisti che, a vario titolo, sono coinvolti nella valutazione del danno e nella quantificazione del risarcimento dovuto.Il volume, infatti, tratta dei profili sia giuridici che assicurativi, in modo da costituire un supporto completo all’operatore che si trovi a dover far fronte a tutti gli aspetti della liquidazione del danno alla persona.Particolare attenzione è rivolta al danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale. Non manca uno sguardo alla normativa e alla giurisprudenza europee che, in misura sempre prevalente, incidono sulle tematiche affrontate.Raffaella CaminitiAvvocato del Foro di Milano. Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – Sezione Lombarda. Membro dell’Associazione “Responsabilità sanitaria”. Relatrice a convegni in tema di Responsabilità sanitaria. Autrice di diverse opere in materia di Responsabilità civile e Diritto assicurativo.Marco Frigessi di RattalmaAvvocato, Professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. Membro del Consiglio Direttivo di AIDA Italia, della Direzione di “Assicurazioni” e del Comitato Scientifico di “Diritto del mercato assicurativo e finanziario”.Paolo MariottiAvvocato del Foro di Milano. Componente del Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico dell’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – Lombarda – componente del Comitato scientifico dell’Associazione “Il Convivio Assicurativo”, Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Medicina e Diritto”. Autore di numerose opere in materia di Responsabilità civile, Risarcimento del danno e Diritto assicurativo.Paolo MasiniPresidente di una società operativa del Gruppo MutuiOnLine. Già Dirigente assicurativo per oltre vent’anni. Professore universitario a contratto nella materia di Diritto Europeo delle Assicurazioni. Lorenzo Vismara, Claims manager della branch italiana di Gen Re, gruppo Berkshire.Lorenzo VismaraClaims manager della branch italiana di Gen Re, gruppo Berkshire.
Raffaella Caminiti, Marco Frigessi di Rattalma, Paolo Mariotti, Paolo Masini, Lorenzo Vismara | Maggioli Editore 2023
39.90 €
1. L’assenza di uno dei due genitori
Ed ancora, in ossequio al “diritto alla bigenitorialità”, sancito dalla Carta Costituzionale all’art. 29, ai sensi del quale ogni figlio ha il diritto di avere due genitori e di crescere con loro in modo sano, sereno ed affettivamente partecipe, si ricava che la totale assenza di uno dei genitori comporti delle conseguenze piuttosto gravi dal punto di vista giuridico (Cass. ord. 12/05/2022 n. 15148).
Gli Ermellini si rivolgono, tra l’altro, anche al padre che si disinteressa dei figli dal lato affettivo, che non si presenta agli incontri settimanali, che non telefona, non partecipa ai momenti più importanti della loro crescita: siamo davanti al caso di un padre totalmente assente.
Orbene, secondo la Suprema Corte di Cassazione, il figlio ha diritto al risarcimento del danno che nella vita gli è stato procurato da parte del padre volontariamente assente: ne ha diritto dal giorno della nascita, data dalla quale il Giudice deve calcolare quale sia l’incidenza del danno subito sino al momento della domanda di risarcimento.
Entrando più nel dettaglio, l’abbandono del figlio, alla luce delle conseguenze dannose cagionate dalla condotta del genitore nei confronti del figlio sia in punto sofferenza ingiusta (turbamento interiore), perché privato della figura genitoriale, sia in ordine alla sua evoluzione fisio-psichica, anche considerando l’intensità dell’elemento soggettivo dell’illecito, fa insorgere in capo al figlio “abbandonato” il diritto ad ottenere (Cassazione civile sez. I – 06/10/2021, n. 27139; Tribunale sez. IX – Milano, 23/07/2014) nei confronti del genitore:
– Il risarcimento del danno patrimoniale, derivante dalla perdita dell’opportunità di crescita alla quale avrebbe potuto aspirare se avesse avuto le disponibilità economiche che gli sono state negate (istruzione, viaggi, incontri, scuole private);
– Il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla carenza affettiva.
Sin dal momento della nascita, sottolineano i Giudici di Legittimità, i figli vantano in modo automatico dei diritti nei confronti di chi li ha generati: non si tratta esclusivamente del sostentamento economico per i loro bisogni, ma anche dell’apporto alla loro vita affettiva, all’armonica evoluzione della loro personalità e alla loro esigenza di vedere radicato un rapporto di carattere familiare con colui o colei che rappresentano le loro origini (Cassazione civile sez. VI – 16/02/2015, n. 3079; Cassazione civile sez. I – 10/04/2012, n. 5652; Corte appello sez. famiglia – Torino, 19/11/2020, n. 1138; Tribunale – Savona, 13/01/2020, n. 50; Tribunale – Cagliari, 25/01/2017, n. 259; Tribunale sez. I – Roma, 26/08/2014).
Ed ancora, di particolare pregio risulta il dettato normativo di cui all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la quale costituisce una fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, il cui comma 3 disciplina il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d’intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori.
La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell’obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall’integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell’Unione Europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato.
Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore (Cass. sez. 1, 22 novembre 2013 n. 26205).
Potrebbero interessarti anche:
3. Il risarcimento del danno endofamiliare
Il danno subito a causa della privazione della figura paterna è consistito nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli ed il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall’assenza paterna fin dalla nascita nella vita del minore. La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
Logica conseguenza di tali pronunce, è che la responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione gravano su entrambi i genitori, non solo su quello convivente e, tanto meno, solo su quello più attivamente presente, con la conseguenza che del loro adempimento ciascun genitore risponde integralmente per quel che lo riguarda (Cassazione civile – 22/11/2013 n. 26205; Cassazione civile – 10/04/2012, n. 5652; Cassazione civile, 02/02/2006, n. 2328; Cassazione civile, 14/05/2003, n. 7386; Cassazione civile – 16/02/2015, n. 3079; Cassazione civile sez. I – 10/04/2012, n. 5652).
La Suprema Corte di Cassazione, inoltre, interviene anche nella quantificazione di tale danni e risarcimento, confermando che, ove non vi siano parametri preesistenti, che abbiano individuato l’entità del mantenimento dovuto, il giudice in base a puntuale motivazione può procedere in modo legittimo ad una valutazione in modo equitativo della somma che dovrà essere liquidata a favore del figlio danneggiato dal comportamento indifferente del padre da ogni punto di vista.
Non solo!
La misura del ristoro aumenta se l’abbandono avviene durante infanzia e adolescenza, considerati momenti nei quali l’assenza della figura genitoriale si fa più sentire.
Stando alla Suprema Corte, l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata accertata in un momento successivo con sentenza.
L’obbligazione ha il suo motivo di giustificazione nello status di genitore, la quale efficacia retroattiva è datata al momento della nascita del figlio (Cassazione civile sez. VI – 16/02/2015, n. 3079; Cassazione civile sez. I – 10/04/2012, n. 5652; Corte appello sez. famiglia – Torino, 19/11/2020, n. 1138; Tribunale – Savona, 13/01/2020, n. 50; Tribunale – Cagliari, 25/01/2017, n. 259; Tribunale sez. I – Roma, 26/08/2014);
La particolare tipologia del danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000), può, in particolare, incontrare una liquidazione per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza.
In merito alla quantificazione in concreto, recente orientamento giurisprudenziale ha previsto che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, venga applicata, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, indirizzo che ha trovato recente conferma da parte della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657).
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, come noto, le tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano costituiscono parametro utilizzabile, attesa la loro diffusione sul territorio nazionale e l’esigenza di garantire uguaglianza nel momento risarcitorio (Cass. civ., sez. I, sentenza 19 luglio 2012 n. 12549; Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 giugno 2011 n. 14402; Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n. 12408). Le suddette tabelle stabiliscono un “valore punto” di € 3.911,00 .
Si tratta, però, di voce calcolata sulla “perdita definitiva” del genitore, a causa di decesso; nell’ipotesi di privazione del rapporto genitoriale, per abbandono morale, l’importo base deve essere dunque adeguatamente rideterminato.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento