?Premessa. In ambito di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti la procedura del c.d. “indennizzo diretto” ha comportato dei notevoli mutamenti sia nella disciplina sostanziale del diritto delle assicurazioni, sia nella prassi comune messa in atto dalle compagnie assicurative. Detto istituto è stato introdotto dall’art 149 del D. Lgs 209/05 (c.d. “Codice delle Assicurazioni Private”) a norma del quale è previsto che nel caso di sinistro stradale intervenuto tra due veicoli i rispettivi danneggiati debbano rivolgere le proprie istanze risarcitorie, stragiudiziali e giudiziali, ciascuno alla propria compagnia assicurativa. La procedura di indennizzo diretto è stata così affiancata alla procedura di indennizzo tradizionale (oggi contemplata nel precedente art.144 del medesimo testo normativo) la quale, suscettibile d’applicazione in via residuale nei sinistri diversi dal tipo sopra descritto, dispone invece che il danneggiato da sinistro stradale deve rivolgere la propria richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro. Sul punto, e’ bene però sottolineare di come recentemente una copiosa giurisprudenza operata dalla Corte Costituzionale ha affermato che la procedura di indennizzo diretto e la relativa azione diretta sono facoltative per il danneggiato il quale, secondo il Giudice delle Leggi, può dunque rivolgere le proprie istanze anche nei confronti della compagnia assicurativa del danneggiante responsabile (cfr. Corte Cost. Ord. N. 154 e 192/2010, Sent. n. 180/2009 e Ord. N. 205/2008).
Il problema. L’introduzione del sistema di procedure liquidative considerate nel capo IV del D. LGS 209/05 ha ingenerato non poca confusione nell’intera galassia del risarcimento R.C.A. specie riguardo la risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale affrontate dal danneggiato per la richiesta risarcitoria da questi avanzata. Da un lato, difatti, la ratio della procedura del c.d. “indennizzo diretto” ex art 149 D.LGS 209/05 è (o quantomeno voleva essere!) quella di agevolare una celere composizione delle pratiche risarcitorie derivanti dalla tipologia di sinistro stradale contemplato in detta disposizione, evitando il proliferare di contenziosi in materia, facendo sì che il danneggiato fruisca della necessaria assistenza tecnica per la quantificazione e la liquidazione dei propri pregiudizi direttamente dalla propria compagnia assicurativa in modo da conseguire l’agognato ristoro celermente e senza aver bisogno come in passato dell’assistenza stragiudiziale prestata da un legale di fiducia o da uno studio tecnico di infortunistica stradale. A confermare tanto, e’ poi intervenuto il D.P.R. n. 254/ 2006 il quale ha espressamente escluso le spese legali dal novero dei costi stragiudiziali rimborsabili in capo al danneggiato. Dall’altro lato, però, è innegabile il diritto all’assistenza stragiudiziale e, pertanto, che le relative spese affrontate dal danneggiato da sinistro stradale costituiscano per quest’ultimo un pregiudizio patrimoniale degno e suscettibile di ristoro in virtù di regole e principi tutti vigenti in tema di responsabilità civile.
L’orientamento giurisprudenziale. Di quest’ultimo avviso è stata una recente e consolidata giurisprudenza di merito man mano formatasi nei vari Tribunali ed Uffici del Giudice di Pace italiani la quale si espressa nel senso che il danneggiato da sinistro stradale ha diritto di farsi assistere da un legale o da studi tecnici esperti in incidentistica stradale anche nella fase stragiudiziale e di ottenere il rimborso delle relative spese nonostante questi abbia fatto ricorso alla procedura di indennizzo diretto di cui all’art 149 D.Lgs 209/05 (così Trib. Napoli su App. del 10/14-02-2011 n. 19611; G.d.P. Torino del 03/10-01-2011; Trib. Torino su App. del 18/22-12-2010 n. 7800; G.d.P. Torino del 04-10-2010; G.d.P. Mascalucia del 30-06-2010; G.d.P. Torino del 07-07-2009; G.d.P. Cittadella del 23-10-2008). In effetti la giurisprudenza di legittimità era stata concorde con l’anzi citato orientamento (sul punto v. Cass. S.U. 26973/2008, Cass. 2/2/2006 n. 2275, Cass. 12-07-2005 n. 14594, Cass. 31/5/2005 n. 11606, ecc…) anche se di recente la Suprema Corte ha subordinato il rimborso delle spese stragiudiziali alla presenza di ben precise condizioni statuendo che:” In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile e al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.” (Cass. 21/1/2010 n. 997).
Il punto sulla questione. Orbene, nonostante la ratio della procedura del c.d. “indennizzo diretto” ex art 149 D.LGS 209/05 e la novella legislativa introdotta dal d.p.r. 254/2006 escludono la risarcibilità delle spese stragiudiziali affrontate dal danneggiato da sinistro stradale, in giurisprudenza si è affermato, giustamente, tutto il contrario di ciò sulla base che le spese relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale dell’illecito da sinistro stradale, secondo il principio della regolarità causale ( art. 1223 c.c.). Certo parimenti condivisibile è il temperamento operato in tema dalla Suprema Corte per mezzo della succitata pronunzia n. 997/2010, ma sarebbe un fuor d’opera estromettere del tutto tale tipologia di pregiudizio patrimoniale dal novero dei danni da incidente stradale risarcibili all’assicurato-danneggiato. Fuori discussione è dunque che il danneggiato da sinistri stradale ha di certo diritto sia all’intervento legale che quello peritale in quanto talvolta necessari non solo per la complessità e la novità della disciplina, ma anche per garantire un contraddittorio equilibrato tra le parti coinvolte nella fase stragiudiziale tanto più laddove si considerino da una parte l’ignoranza tecnica del danneggiato e dall’altra l’organizzazione professionale ed il potere economico più forte della società di assicurazioni. Del resto a dar man forte a quanto sin adesso sostenuto sono anche principi e regole tutti vigenti in tema di tutela del consumatore in base ai quali, in linea di massima, deve essere colmato lo squilibrio contrattuale tra le parti rinvenibile nei contratti tra consumatore e professionista come quello di assicurazione. Ma a ben vedere anche il dato normativo recepito dal diritto vivente non e’ poi così in contrasto con quanto appena detto. L’art. 9 del d.p.r. n. 254/2006, difatti, pone a carico dell’assicuratore diretto anche l’obbligo di fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, fornendo anche il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento. Viene in sostanza posto un preciso obbligo di assistenza a carico dell’assicuratore e la sua inosservanza non potrà che costituire inadempimento contrattuale con le relative conseguenze sul piano debitorio. Quindi pare proprio che il D.p.r. n. 254/2006 escluda si la risarcibilità delle spese stragiudiziali postulando, però, che la società di assicurazioni predisponga un’organizzazione tale da sostituirsi alla tradizionale assistenza stragiudiziale a cui, ad oggi, fa ancora ricorso l’assicurato-danneggiato. Alla luce di tanto non è dunque così esatto affermare che il risarcimento delle spese relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale è assolutamente escluso in forza del più volte richiamato testo legislativo in quanto la mancata prestazione dell’assistenza da parte della società di assicurazioni rappresenta un inadempimento all’obbligo contrattuale previsto dal richiamato art. 9 del regolamento della disciplina del risarcimento diretto che giustifica il ricorso del danneggiato-assicurato all’ assistenza stragiudiziale ed il relativo diritto al risarcimento delle spese inerenti. Infine, specificatamente in ordine all’intervento del legale di fiducia devesi aggiungere che il ricorso al patrocinio è, inoltre, necessario anche per predisporre tutti gli adempimenti per poter poi agire in giudizio nell’ipotesi in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite. Il riconoscimento delle spese stragiudiziali al danneggiato trova, pertanto, fondamento anche nei principi costituzionali della uguaglianza ex art 3 Cost. e del diritto alla difesa ex art 24 Cost. (in questo senso Cass. S.U. 26973/08).
Conclusioni. In ragione di quanto sin qui esposto, si può pacificamente affermare che il danneggiato da sinistro stradale ha diritto a farsi assistere stragiudizialmente dal proprio legale di fiducia o dallo studio tecnico di incidentistica stradale e di richiedere l’indennizzo delle consequenziali spese affrontate in loco indipendentemente dal fatto che costui si sia avvalso o meno della procedura del c.d. “indennizzo diretto”. Tutto al più volendo aderire all’orientamento suddetto espresso di recente dalla Suprema Corte le spese da assistenza stragiudiziale nel sinistro stradale sarebbero da risarcire quando in quanto detta assistenza stragiudiziale sarebbe necessaria e giustificata tanto determinando,però,alcune perplessità specie laddove si tenga conto della complessità delle attuali procedure liquidative in tema di assicurazioni obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti. Ad ogni buon conto al fine di scongiurare il proliferare di spese da assistenza stragiudiziale a loro carico, le compagnie di assicurazioni dovrebbero invece dotarsi di apposite strutture organizzative che sopperiscano all’esigenza del assicurato-danneggiato di ricevere un’adeguata assistenza durante l’iter di liquidazione del danno tale da potergli far conseguire un congruo risarcimento in tempi ragionevoli e ciò anche in adempimento dell’obbligo di cui al sopra citato art. 9 del d.p.r. n. 254/2006, fermo restando che, in genere, pare alquanto equivoco riporre una posizione creditoria alla valutazione discrezionale del relativo debitore anziché che a quella di un terzo super partes.
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