il risarcimento per la lesione dell’autodeterminazione del paziente connessa alla lesione del consenso informato richiede una specifica domanda autonoma rispetto a quella volta a far valere la lesione del bene salute.

 

Cassazione civile, sez. III, Sentenza del 06.07.2020, n. 13871

Fatto

Un paziente nel 1998, nell’arco di tempo di tre mesi, aveva subito ben quattro ricoveri presso l’ospedale di Treviso durante i quali non era stata accertata dai sanitari la epatite C di cui lo stesso era afflitto.

Un paio di anni dopo, lo stesso paziente si era sottoposto a degli altri esami diagnostici dai quali era emersa l’esistenza dell’epatite cronica con cirrosi epatica. A seguito di detto accertamento, i medici avevano prescritto al paziente l’interruzione immediata delle cure farmacologiche che egli aveva assunto fino a tale momento per un’altra malattia da cui era affetto e gli avevano prescritto una dieta che prevedeva il mancato utilizzo di alcol e di cibi fritti.

Dopo qualche anno il paziente moriva a causa della epatite cronica e conseguentemente i suoi congiunti adivano il tribunale di Treviso per far accettare la responsabilità della struttura sanitaria per la violazione degli obblighi contrattuali sulla stessa gravante. In particolare, gli attori rilevavano come la mancata diagnosi e la mancata adozione di terapie adatte per contrastare l’epatite C aveva determinato l’aggravamento della malattia di cui era afflitto il proprio congiunto, la quale era prima degenerata in epatite cronica e successivamente ne aveva determinato la morte; inoltre tale omissione diagnostica aveva determinato un impedimento per il paziente stesso e per i suoi familiari di autodeterminarsi nella gestione della patologia e nella adozione dello stile di vita più adatto rispetto alla sua condizione di salute.

Sia il tribunale di Treviso che la corte territoriale, rigettavano le domande di risarcimento danni fatte valere dagli attori e questi ultimi, conseguentemente, adivano la corte di cassazione chiedendo la riforma della decisione di merito.

Per quanto qui di interesse, i ricorrenti hanno fondato il loro ricorso facendo valere una omessa pronuncia dei giudici d’appello in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dovuto alla violazione degli obblighi di informazione gravanti sull’ Ospedale e conseguentemente per la lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente. Secondo i ricorrenti, tale diritto riveste carattere autonomo rispetto al diritto alla salute (in quanto riguarda la libertà del paziente di scegliere come gestire la propria vita che gli rimane, anche in presenza di una malattia terminale, e quindi di programmare conseguentemente la propria vita in considerazione della propria situazione di salute) e nel caso di specie non era stato preso in considerazione dai giudici di merito.

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La decisione della Corte di Cassazione

La corte di cassazione ha ritenuto infondato il suddetto motivo (in quanto i giudici di seconde cure avevano preso in considerazione e valutato la relativa domanda risarcitoria dei ricorrenti e l’avevano considerata inammissibile, in quanto tardivamente proposta) e conseguentemente ha rigettato il ricorso (anche in considerazione dell’infondatezza degli altri motivi, non rilevanti in questa sede).

Secondo gli Ermellini, gli attori avevano richiesto nel proprio atto di citazione innanzi al tribunale di Treviso di far accertare la responsabilità dei convenuti per l’omessa diagnosi dell’epatite C di cui era affetto il proprio congiunto durante i quattro ricoveri che lo stesso aveva effettuato nel 1998 e conseguentemente avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni dovuti a tale omessa diagnosi per la perdita di chances, il danno patrimoniale, quello biologico, esistenziale, da agonia e morale, che avevano subito sia il paziente che i congiunti. Pertanto, la condotta dei convenuti che era stata posta dagli attori a fondamento della propria domanda risarcitoria era quella legata alla omessa diagnosi dell’infezione in atto presso il paziente, la quale omissione aveva impedito al paziente di adottare le opportune terapie per eliminare o a rallentare il decorso della malattia.

Ebbene, secondo la corte di cassazione individuando il contenuto della domanda attore come sopra indicato, i giudici di merito hanno correttamente escluso che la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori ricomprendesse anche il danno derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente.

Secondo gli ermellini, infatti, non vi è alcun dubbio che sussista un diritto all’autodeterminazione del paziente e che tale diritto, in caso di lesione, debba essere tutelato attraverso il risarcimento dei danni. Infatti, la mancata o ritardata diagnosi di malattie terminali, comporta la sussistenza di danni non soltanto relativi alla lesione dell’integrità fisica del paziente, ma anche quelli legati alla perdita della possibilità per quest’ultimo di scegliere come affrontare la propria vita residua sino al momento della morte. In altri termini, la mancata diagnosi del sanitario sostanzia un inadempimento dal quale deriva anche la lesione del diritto del paziente di determinarsi liberamente sulla scelta di come affrontare la malattia terminale.

Nel caso di specie, però, la domanda risarcitoria promossa dagli attori in primo grado non includeva anche il ristoro per i danni conseguenti alla lesione del diritto all’autodeterminazione del proprio congiunto.

Infatti, nonostante gli attori avessero chiesto il risarcimento di tutti danni derivanti dalla violazione dell’obbligo informativo dei sanitari e quindi dalla mancata diagnosi dell’infezione da virus HCV, tuttavia, il fatto che in tale domanda gli attori avessero collegato detti danni con l’impossibilità per il paziente di adottare le terapie idonee a eliminare o rallentare il decorso della malattia, impone di considerare che la condotta inadempiente dei sanitari sia stata invocata dagli attori soltanto come mancato adempimento della prestazione terapeutica sugli stessi gravante e quindi per far valere soltanto i danni conseguenti a tale inadempienza. Secondo la corte di cassazione, quindi, tale domanda non ricomprende la violazione del diritto all’informazione del paziente volto a tutelare la sua libertà di autodeterminazione.

A tal proposito, gli ermellini ricordano come, per giurisprudenza recente della cassazione, il caso in cui il paziente lamenti il mancato riconoscimento di un danno alla salute dovuto all’omissione di informazioni adeguate da parte dei sanitari, deve essere tenuto distinto dal caso in cui il paziente lamenti, sempre a causa di detta condotta omissiva, la lesione del proprio diritto ad autodeterminarsi. Ciò in quanto i due diritti, alla salute e all’autodeterminazione, e conseguentemente le due richieste risarcitorie, rispondono a fondamenti logico giuridici diversi fra di loro.

Da tale diversità, sempre secondo il più recente orientamento della corte di cassazione, deriva che la modifica di una domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute per un evento di malpractice medica, in una domanda per violazione del obbligo di informazione da parte del medico (fondata sempre sulla stessa condotta del sanitario), determina una vera e propria mutatio libelli, che nel nostro ordinamento è inammissibile.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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