Il ruolo del custode nel procedimento esecutivo

A cura di Roberto De Vito, Of Counsel di Mainini & Associati e Raffaele Pisano, partner di Studio Vergallo, Brivio e Associati.

Decreto in data 23 febbraio 2021 reso dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Monza Dr. Alberto Crivelli.

Massima: “il custode nell’ambito del processo esecutivo non assume la veste di materiale detentore del bene, e di responsabile della sua conservazione”.

Oggetto della pronuncia è l’interpretazione del ruolo del custode nel processo esecutivo. Le norme rilevanti sono gli articoli 65, 559, 560 (previgente ed attuale formulazione), 569 cod. proc. civ. e 2053 cod. civ..

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Orientamenti precedenti confermati dalla pronunzia interpretativa in esame.

Il tema delle responsabilità e dei compiti gravanti in capo ai custodi giudiziari nominati nell’ambito di procedure esecutive immobiliari, già affrontato su questa testata con interessante e corposo intervento di Antonio Arseni a seguito della entrata in vigore della legge 12/2019, è stato oggetto di una recentissima pronuncia interpretativa (in forma di decreto) da parte del Giudice Dottor Alberto Crivelli del Tribunale di Monza, con la quale vengono circoscritti ruoli e responsabilità dei custodi nell’ambito del processo esecutivo.

I custodi, ausiliari del Giudice, vengono spesso investiti di oneri connessi alla responsabilità gestoria del bene immobile, senza che gli stessi possano in concreto disporre di reali poteri, nonché di risorse, per intervenire in situazioni di pericolo o di necessità di intervento per la messa in sicurezza dei beni.

Nella fattispecie in esame, il sindaco di un Comune della Brianza, rilevata la situazione di pericolo di un immobile per la pubblica incolumità, rappresentata dal possibile crollo di parti di nesso (gronda, manto di copertura e intonaco della facciata, in pessime condizioni e prossimi al crollo), emetteva nei confronti del dottore commercialista, nominato dal Giudice dell’esecuzione delegato alla vendita e custode, un’ordinanza sindacale con la quale, richiamando gli articoli 65 e 67 c.p.c., ordinava al professionista di rimuovere le parti ammalorate dell’immobile. Il sindaco richiedeva inoltre al custode di provvedere, entro 15 giorni dalla notifica, al deposito di una perizia statica sull’immobile, avvertendo che in caso di mancato adempimento l’amministrazione avrebbe dato corso a comminare sanzioni,  nonché di informare l’autorità giudiziaria per il seguito penale, stante la violazione dell’art. 650 codice penale (di cui ricordiamo il dispositivo: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”).

Il professionista destinatario dell’ordinanza sindacale, pertanto, si prodigava di relazionare il Giudice dell’esecuzione del Tribunale nonché di interloquire con i tecnici del Comune, prestando la propria fattiva collaborazione, pur facendo presente di non disporre di ulteriori strumenti giuridici.

Il medesimo professionista doveva altresì incaricare un avvocato – a spese proprie – per predisporre un’istanza di revoca in autotutela da trasmettere al sindaco e per valutare la proposizione di una impugnazione dell’ordinanza sindacale dinanzi al TAR, al fine di ottenere la sospensiva cautelare e l’annullamento del provvedimento.

Il sindaco respingeva l’istanza, rilevando che con la nomina di custode, ai sensi degli articoli 65 e 67 del codice di procedura civile, al medesimo sono affidati i compiti di conservazione e amministrazione dei beni oggetto di pignoramento, ponendo in capo a questa figura delle responsabilità dirette nei confronti delle parti e di terzi.

Rilevato il diniego, il custode presentava quindi istanza al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale, con la quale chiedeva di chiarire i compiti del custode all’interno della procedura esecutiva.

Il Giudice del Tribunale di Monza, Dr. Alberto Crivelli, con interessante decreto in data 23 febbraio 2021, precisava quindi che “il custode nell’ambito del processo esecutivo non assume la veste di materiale detentore del bene, e di responsabile della sua conservazione, posto che il bene stesso continua ad essere di proprietà del debitore; unico compito del custode [procede il Giudice Crivelli], in caso di verificata collabenza o comunque pericolosità del bene stesso è quello di informarne l’autorità preposta che, se ritenuto, può intervenire in danno del debitore; né sussiste un obbligo di intervento da parte dei creditori, i quali solo in caso di pericolo di perimento possono essere tenuti ad intervenire su ordine del giudice, ma con l’unica conseguenza, in caso di rifiuto, non già di una responsabilità ma della improseguibilità della procedura esecutiva, viepiù in caso di giudizio divisionale (endoesecutivo) il custode, se nominato, ha solo le mansioni di custode della quota, compito che si limita a conciliare l’uso della cosa pignorata (quota) con i pari poteri gestori degli altri comproprietari”.

L’intervento della interpretazione resa dal Giudice Crivelli ha finalmente determinato il sindaco a revocare la precedente ordinanza.

Non sfuggirà la valenza del decreto del Giudice Crivelli, quale presidio a tutela di custodi e delegati alla vendita in ambito di procedure esecutive, per scongiurare coinvolgimenti in kafkiane ed improvvide iniziative da parte di amministratori locali che responsabilizzano professionisti i quali, in qualità di ausiliari del Giudice nella processo esecutivo, come chiarito, non hanno i poteri gravanti sui proprietari.

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