Il sequestro preventivo

Redazione 14/12/20
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Sequestro preventivo: i presupposti

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Sequestri e confische

Aggiornata alla recente giurisprudenza, l’opera affronta le diverse misure di contrasto alla ricchezza illecita, con un taglio pratico-operativo utile al Professionista per comprendere l’ambito di applicazione dei sequestri e delle varie tipologie di confisca, tra cui quella disposta nell’ambito della criminalità organizzata di stampo mafioso.Una trattazione dettagliata è dedicata alle molteplici ipotesi di sequestro disciplinate dal codice di procedura penale, nell’ambito della quale si analizza la disciplina delle misure cautelari reali e del sequestro probatorio con riferimento sia ai profili sostanziali che a quelli processuali.Oggetto di un’ampia e articolata disamina è, poi, l’ipotesi classica di confisca, con riferimento alla quale si analizzano la confisca facoltativa e la confisca obbligatoria e si illustrano le problematiche relative all’applicazione di tale forma di ablazione nel procedimento di applicazione della pena concordata dalle parti (patteggiamento).Dalla fattispecie tradizionale di confisca si procede all’esame delle singole ipotesi di confisca speciale, analizzandone le criticità applicative e i possibili rimedi; il lavoro si conclude con un’approfondita analisi delle misure di prevenzione patrimoniali.L’intera opera si completa con la trattazione dei profili processuali, legati all’iter di applicazione della misura e ai mezzi di impugnazione.Luigi CaprielloAvvocato presso il foro di Reggio Calabria.

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Diversamente da quanto si è detto con riferimento al fumus, il legislatore ha definito con particolare precisione il secondo presupposto richiesto per l’applicazione del sequestro preventivo, il c.d. periculum in mora.In tale presupposto va ravvisata la stessa esigenza cautelare che con il provvedimento si intende salvaguardare, ovvero il «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso oppure agevolare la commissione di altri reati» (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.).Sul punto, giova precisare che, ai fini della legittimità del sequestro preventivo, il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa, che può derivare non solo dalla potenzialità della res oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all’interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato (21).In sostanza, al fine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso del bene, l’accertamento del requisito in parola deve dare atto della sussistenza di un duplice elemento: il c.d. nesso di pertinenzialità della cosa rispetto al reato e il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa determinare un aggravio delle conseguenze del reato ovvero agevolarne la reiterazione (22).Il primo elemento ricorre allorquando il bene sottoposto a sequestro si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto all’attività illecita che si ritiene commessa dall’indagato, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale (23). Ciò detto, risulta comunque doveroso precisare che l’espressione “cose pertinenti al reato”, cui fa riferimento l’art. 321 cod. proc. pen., è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall’art. 253 stesso codice, e comprende non solo qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, ma altresì quelle legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa (24).Il secondo elemento, invece, è costituito propriamente dall’esigenza cautelare, ossia dalla situazione di pericolo che si intende neutralizzare con l’applicazione della misura. In tale elemento il legislatore ha ricondotto due diverse situazioni di pericolo connesse alla libera disponibilità (materiale o giuridica) della cosa pertinente al reato in capo all’autore di esso ovvero a terzi: 1) l’aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato; 2) l’agevolazione della commissione di altri reati.In altri termini, il sequestro preventivo (c.d. impeditivo) trova la sua giustificazione nel “finalismo” cautelare di impedire che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per estendere nel tempo o in intensità le conseguenze del crimine o per agevolare il compimento di altri reati.

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Il provvedimento inibitorio è inteso, cioè, a stabilire un vincolo di indisponibilità in riferimento a una cosa mobile o immobile il cui uso è ricompreso necessariamente nell’agire vietato dalla legge penale. Ne discende che la misura cautelare in questione va disposta nelle situazioni in cui il non assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato potrebbe condurre, in pendenza dell’accertamento del reato, non solo al protrarsi del comportamento illecito ovvero alla reiterazione della condotta criminosa, ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto; tali effetti debbono essere connessi con l’imputazione contestata e l’intervento preventivo collegato con le finalità di repressione del reato. Più specificatamente, la prima delle predette situazioni di pericolo deve avere – ai fini della legittima applicazione del sequestro – caratteristiche di attualità e concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine all’effettiva, attuale e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell’illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato.

Le finalità del sequestro preventivo

È, inoltre, doveroso precisare che le conseguenze che il legislatore intende neutralizzare mediante il sequestro preventivo non sono identificabili con l’evento del reato in senso naturalistico e neppure con l’evento in senso giuridico (cioè, la lesione del bene penalmente tutelato), cosicché esse possono essere aggravate o protratte anche dopo la consumazione del reato medesimo. Le conseguenze antigiuridiche, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, attengono sostanzialmente al volontario aggravamento o protrarsi della offesa del bene protetto anche dopo la commissione della fattispecie penalmente illecita, ponendosi in stretta connessione con la stessa. Ne consegue che il sequestro preventivo può essere legittimamente disposto non solo con riferimento a reati a efficacia prolungata (reato permanente, istantaneo a effetti permanenti, abituale, continuato, tentato), bensì anche in relazione a figure criminose di carattere istantaneo (25).Per quanto concerne, invece, il pericolo di agevolazione della commissione di nuovi reati, è la dottrina ad averne individuato i precisi confini operativi. Innanzitutto, si è precisato che – in assenza di una indicazione specifica, analoga a quella prevista per le misure cautelari personali dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – l’espressione «altri reati» di cui all’art. 321 del codice di rito non deve essere interpretata restrittivamente come riferita soltanto a reati della stessa specie di quello per cui si procede. In secondo luogo, si evidenzia l’esigenza che la valutazione del giudice in ordine alla sussistenza, o meno, del predetto pericolo non si esaurisca in una astratta prognosi di commissione di nuovi reati, ma si sostanzi nell’analisi della concreta potenzialità criminogena della disponibilità cosa, ancorando la nozione di pericolo alla specificità dei dati esistenti (26). Se così non fosse, infatti, si finirebbe per consentire una inammissibile applicazione dell’istituto in funzione di mera prevenzione dei reati, con conseguente snaturamento della sua finalità cautelare (27).

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Aggiornata alla recente giurisprudenza, l’opera affronta le diverse misure di contrasto alla ricchezza illecita, con un taglio pratico-operativo utile al Professionista per comprendere l’ambito di applicazione dei sequestri e delle varie tipologie di confisca, tra cui quella disposta nell’ambito della criminalità organizzata di stampo mafioso.Una trattazione dettagliata è dedicata alle molteplici ipotesi di sequestro disciplinate dal codice di procedura penale, nell’ambito della quale si analizza la disciplina delle misure cautelari reali e del sequestro probatorio con riferimento sia ai profili sostanziali che a quelli processuali.Oggetto di un’ampia e articolata disamina è, poi, l’ipotesi classica di confisca, con riferimento alla quale si analizzano la confisca facoltativa e la confisca obbligatoria e si illustrano le problematiche relative all’applicazione di tale forma di ablazione nel procedimento di applicazione della pena concordata dalle parti (patteggiamento).Dalla fattispecie tradizionale di confisca si procede all’esame delle singole ipotesi di confisca speciale, analizzandone le criticità applicative e i possibili rimedi; il lavoro si conclude con un’approfondita analisi delle misure di prevenzione patrimoniali.L’intera opera si completa con la trattazione dei profili processuali, legati all’iter di applicazione della misura e ai mezzi di impugnazione.Luigi CaprielloAvvocato presso il foro di Reggio Calabria.

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