Il servizio di leva è valido ai fini del riconoscimento del punteggio nei concorsi pubblici

Anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

Indice:

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione

La vicenda

I giudici d’Appello, riformando la sentenza del Tribunale, accertavano il diritto di Tizio al riconoscimento del punteggio spettante per il servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola statale, previa disapplicazione dell’articolo 2, comma 6, DM 12 maggio 2011 n. 44. Tizio aveva svolto il servizio di leva negli anni novanta dopo il conseguimento del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento.

Secondo la Corte distrettuale, doveva applicarsi la disposizione dell’articolo 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994, secondo cui il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. I giudici di secondo grado ritenevano che la disposizione permettesse ai docenti precari in possesso del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento di richiedere il riconoscimento del periodo di leva ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie.

La questione

Il servizio militare è valido per il riconoscimento del punteggio nei concorsi pubblici?

La soluzione

La Corte di Cassazione, confermando quanto pattuito dai giudici d’Appello, stabiliva che il servizio di leva è valutato nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per le mansioni svolte negli impieghi civili presso enti pubblici.

I giudici di legittimità sottolineavano che il legislatore non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei concorsi pubblici, ma precisa unicamente che sono validi anche quelli svolti in pendenza di un rapporto di lavoro.

Difatti, il comma 2 dell’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, sancisce che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

Dunque, non poteva trovare accoglimento la censura sollevata ricorrente, secondo cui il servizio militare sarebbe valutabile soltanto se prestato in costanza di servizio di insegnamento.

 

Sentenza collegata

116977-1.pdf 220kB

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Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

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