Il servizio di tesoreria

Ai sensi dell’articolo 209 del Testo Unico Enti Locali, il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.

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La revisione degli Enti locali

Il manuale si conferma guida insostituibile al corretto svolgimento dell’attività di revisione dei bilanci, dei rendiconti e della regolarità contabile e amministrativa dell’Ente locale. È inoltre un efficace testo per l’attività di “formazione continua” dei Revisori degli Enti locali.  La competenza e la buona esperienza professionale degli Autori avvalorano sia lo svolgimento degli argomenti, sia le soluzioni ai tanti dubbi che assillano i Revisori. Il libro è scritto da commercialisti ed è rivolto a commercialisti che vogliono aggiornarsi o prepararsi per assumere l’incarico professionale di Revisore degli Enti locali. La trattazione è svolta in una dimensione tecnica, pratica, professionale. Il gruppo di Autori è formato da commercialisti e revisori esperti; ma, poiché sulla funzione di revisione convergono anche altre professionalità, sono stati raccolti contributi di un Magistrato della Corte dei Conti e di esperti dirigenti di Enti locali. Gli Autori appartengono a Ordini di commercialisti di diverse sedi, al fine di esprimere professionalità delle varie realtà territoriali italiane.   Marcella Mulazzani (a cura di)Già Ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche presso la Facoltà di Economia dell’Università di Firenze. Ha svolto docenza e coordinamento scientifico in Master universitari di Economia delle amministrazioni pubbliche di vari Atenei. Ha fatto parte del Comitato scientifico di Dottorati di ricerca dell’Università di Firenze e di Siena per la sezione delle aziende pubbliche. Da anni coordina corsi di alta formazione su temi di contabilità pubblica, di revisione degli Enti locali e delle aziende sanitarie pubbliche per commercialisti e dirigenti pubblici.

Marcella Mulazzani (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

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L’affidamento del servizio di tesoreria

Per quanto attiene all’affidamento del servizio di tesoreria, questo viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza.

Il Tesoriere è un agente contabile esterno tenuto a rendere il conto giudiziale inerente alla propria gestione. Il d.lgs. Testo Unico Enti Locali dispone all’art. 208 che gli enti locali hanno un Servizio di Tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l’atti-vità di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del Servizio di Tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.

La giurisprudenza ha precisato che l’affidamento del servizio di tesoreria si sostanzia in una concessione di servizi, pertanto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 164 e ss. del D.lgs.50/2016. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 3377 del 6 giugno 2011 ha affermato che le  concessioni si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell’attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell’appalto, ma per il fenomeno di traslazione dell’alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato. Quando l’operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull’utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto, allora si ha concessione: è la modalità della remunerazione, quindi, il tratto distintivo della concessione dall’appalto di servizi. La sentenza chiarisce che, nel caso del servizio di tesoreria, l’assenza di un corrispettivo a carico dell’amministrazione e la conseguente traslazione dell’alea inerente alla prestazione a carico del soggetto privato, non può che sostanziare una concessione di servizio.

La concessione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente.

La Corte dei conti si pronuncia sui limiti del ricorso all’anticipazione di tesoreria

Nella Delibera n. 109 del 2 luglio 2021 della Corte dei conti Emilia-Romagna, la Sezione chiarisce che la circostanza che un Comune abbia contratto anticipazioni di Tesoreria per periodi non brevi e per importi che rimangono significativi, rischia di trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d’indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale. Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme dai criteri della sana e prudente gestione finanziaria e, per l’assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, rappresenta un sintomo di violazione della regola per la quale l’indebitamento è destinato alle spese d’investimento.

Nel valutare positivamente quanto riportato con la Risposta istruttoria in merito al mancato ricorso all’anticipazione nelle successive annualità, la Sezione non può comunque esimersi dal rammentare che l’art. 222 del Testo Unico Enti Locali e l’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, consentono il ricorso all’anticipazione di Tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall’art. 119, comma 6, della Costituzione, esclusivamente per “superare una momentanea carenza di liquidità” e finalizzato a fronteggiare improrogabili e, comunque, momentanee esigenze di cassa. In particolare, l’art. 222 del Tuel prevede che il Tesoriere, a seguito di richiesta dell’Ente corredata da una Deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo di legge delle entrate riferite ai primi 3 Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta.

 

La responsabilità del tesoriere

Ai sensi dell’articolo 211 Testo Unico Ente Locale, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività ed il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’ente o a terzi. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi intestati all’ente. Nel giudizio di responsabilità contabile, la giurisprudenza esclude la colpa grave del tesoriere per aver estinto un mandato a favore di soggetto che appariva legittimato alla riscossione in una fattispecie in cui il soggetto esibiva avviso di pagamento del comune e l’amministrazione aveva omesso di comunicare l’avvenuta cessione del credito.

Nel caso di condanna del tesoriere al pagamento nei confronti dell’ente pari alla somma corrispondente all’ammanco, l’ente locale iscrive in bilancio tale credito fra i residui attivi provenienti dall’esercizio nel quale l’ammanco si è verificato.

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Dott.ssa Laura Facondini

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