Il silenzio tra 640 BIS e 316 TER CP

Corsi Giuseppe 26/06/12

Il 640 bis prevede l’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Più precisamente, questo delitto configura uun reato contro il bene giuridico del patrimonio, che viene leso “mediante frode”. Sotto il profilo dell’elemento oggettivo, l’ipotesi ex 640 bis richiede, infatti, la sussistenza dolosa di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore la vittima, al fine di conseguire “un ingiusto profitto con altrui danno”. La condotta, cioè, si sostanzia in un’attività capace di eludere le normali possibilità di verifica e controllo. Problematica collegata a quella della condotta “truffaldina” è, certamente, quella posta dalla rilevanza penale del silenzio. A questo proposito, la giurisprudenza sul tema assume varie posizioni, ma concorda sul punto che l’idoneità dell’artificio e del raggiro mediante omissione “maliziosa” di notizie debba essere valutata in concreto.

Questa valutazione, cioè, viene effettuata con riferimento al fatto storico e alle modalità della condotta omissiva. Spiegando meglio, occorre che, anche in ipotesi omissiva, sussista un preciso nesso di causalità tra il raggiro e l’errore in cui sia caduta la parte offesa. Più analiticamente, la giurisprudenza in materia ha individuato, come penalmente rilevante, quel silenzio che ingeneri affidamento tramite l’omesso adempimento di un obbligo giuridico di comunicazione.

Passando ad esaminare la seconda ipotesi configurabile in astratto, occorre precisare come l’art. 316 ter cp si ponga in rapporto di norma sussidiaria rispetto al 640 bis. Infatti, questa ulteriore fattispecie trova applicazione quando non sussista la truffa aggravata.

Il 316 ter configura un delitto contro la pubblica amministrazione: rectius, questo articolo contrasta l’indebita attribuzione di erogazioni statali, sanzionando l’obbligo di verità delle notizie riferite dal soggetto beneficiario. Sotto il profilo oggettivo, la condotta tipica può essere sia attiva, venendo posta in essere mediante attestazione di situazioni non corrispondenti a realtà, sia omissiva, sussistendo mediante omissione di informazioni dovute. A differenza di quanto già visto, con riguardo al 640 bis, si aggiunge che la condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato non prevede l’induzione in errore tramite artifici o raggiri. Da quest’ultima osservazione, possiamo dedurre che, salva l’ipotesi di un grave silenzio, significativo ai sensi del 640 bis, la mera omissione di informazioni non sia, ipso facto, condizione necessaria e sufficiente ai fini della configurabilità del reato di truffa aggravata.

A fortiori, si rileva che , secondo la recente sentenza n.21.000 del 2011, della II sezione della Cassazione, l’omessa comunicazione di assunzione da parte di chi percepisca l’indennità di disoccupazione non integra la truffa ma l’indebita percezione, poichè , in aggiunta al mero silenzio, non si è verificata una condotta fraudolenta.

Questa sentenza del 2011, quindi, conferma la necessità della valutazione del caso concreto, diretta all’accertamento di un silenzio grave.

Corsi Giuseppe

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