riferimenti normativi: art 1917 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. I, Sentenza del 26/03/1996
La vicenda
Un condomino, a causa di perdite dal boiler, danneggiava l’appartamento sottostante del piano terreno. Il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dal danneggiato, condannava il proprietario dell’abitazione soprastante al risarcimento del danno in favore dell’attore primo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore del primo; in ogni caso respingeva la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata, la compagnia assicuratrice del condominio. Secondo il giudice, il contraente e/o assicurato era il condominio per cui, essendo il danno stato cagionato da un bene esclusivo, la polizza non lo copriva.
Il danneggiante presentava appello, sottolineando come la società assicuratrice avesse già risarcito i proprietari di altre abitazioni danneggiate dallo stesso evento. L’assicurazione si difendeva, ribadendo l’inoperatività della polizza globale fabbricati stipulata dal condominio, relativa soltanto a danni da beni condominiali
La questione
Il singolo condomino che per il boiler difettoso ha danneggiato l’appartamento sottostante è pienamente legittimato a chiamare direttamente in causa la compagnia assicuratrice del caseggiato se la polizza globale fabbricati del condominio copre i danni da impianti privati?
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La soluzione
La Corte di Appello dava ragione al danneggiante.
I giudici di secondo grado hanno accertato che la polizza stipulata dal condominio conteneva delle garanzie aggiuntive per i rischi da conduzione degli alloggi, impianti fissi, elettrodomestici e relativi allacciamenti: in altre parole la polizza copriva anche i danni conseguenti alle rotture accidentali degli apparecchi elettrodomestici (e loro allacciamenti) di proprietà dei singoli condomini. Per i giudici di secondo grado, quindi, posto che nella vicenda a causare le infiltrazioni era l’acqua fuoriuscita dal boiler (sicuramente un elettrodomestico) del danneggiante, era evidente che – tenuto conto delle condizioni di polizza che copriva tali sinistri – lo stesso danneggiante fosse legittimato a chiamare in causa la compagnia con cui il condominio aveva pattuito la copertura.
Le riflessioni conclusive
L’assicurazione contro la responsabilità civile ex art. 1917 c.c. non può essere inquadrata tra i contratti a favore di terzo, poiché, per effetto della stipulazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra il danneggiato e l’assicuratore, essendo l’obbligazione dell’assicuratore relativa al pagamento dell’indennizzo distinta ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui l’assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato; di conseguenza non è possibile parlare di azione diretta di quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore (salva l’eccezione prevista dall’art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990 in materia di responsabilità civile da circolazione stradale).
Alla luce di quanto sopra nel caso in cui un condominio stipuli un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, il condomino che abbia sofferto danni per infiltrazioni (ad esempio da tubature condominiali) non è legittimato ad agire in proprio nei confronti della compagnia assicuratrice.
Del resto la polizza viene stipulata dal condominio, in persona dell’amministratore: non si può quindi ritenere che i singoli partecipanti al condominio siano individualmente legittimati ad agire in proprio nei confronti della compagnia assicuratrice. La circostanza, infatti, che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell’amministratore, ciascun condomino possa sostituirsi all’amministratore stesso ed agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell’assicuratore: la rappresentanza spetta infatti comunque all’amministratore ed il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l’ente di gestione, contraente della polizza nell’interesse di tutti i partecipanti al condominio (Cass. civ., sez. III, 20/02/2009, n. 4245).
Questa conclusione non è valida se un condomino, per colpa del boiler difettoso, allaga il vicino e la polizza globale del caseggiato copre – sino a concorrenza del massimale – il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che condomini e/o locatari del fabbricato assicurato siano tenuti a pagare nella loro qualità di conduttori dei singoli appartamenti per fatto proprio e delle persone con le quali o delle quali devono rispondere nonché di altre persone con loro conviventi; in tal caso, anche se tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dall’uso del fabbricato, impianti fissi ed apparecchi elettrodomestici, compresi i relativi allacciamenti (e quindi riguarda anche un boiler difettoso), il condomino-danneggiante è pienamente legittimato a chiamare direttamente in causa la compagnia stipulata dal condomini. Infatti, nel caso di specie, alla luce delle condizioni di polizza, ogni singolo condomino danneggiato è terzo rispetto ad ogni altro condomino.
In altre parole, stante la predetta copertura, se a procurare danni è l’acqua fuoriuscita dal boiler collocato all’interno di un immobile di proprietà esclusiva, il fatto che la polizza assicurativa sia stata stipulata dal condominio è assolutamente irrilevante, dovendosi distinguere il contraente, ossia chi firma il contratto nell’interesse proprio o di altri, dall’assicurato cioè colui che è protetto dall’assicurazione.
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