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Premessa
Il sistema sportivo viene definito come ordinamento settoriale[1]. Esso risulta strutturato su base internazionale, al cui vertice si pone il C.I.O (Comitato Olimpico Internazionale)[2]. Al Comitato Olimpico internazionale sono affiliati tutti i comitati olimpici nazionali dei vari Paesi (in Italia vi è il C.O.N.I.), che hanno la finalità di organizzare e promuovere lo sport nel territorio di riferimento. Al C.I.O sono affiliate, altresì, le Federazioni sportive internazionali, che curano la regolamentazione e l’organizzazione delle singole discipline sportive, così come a livello nazionale le diverse Federazioni sportive nazionali sono affiliate ai comitati olimpici nazionali.
A livello intermedio, vi sono i Comitati olimpici continentali, che organizzano le competizioni sportive a livello continentale, cui sono affiliate le Confederazioni continentali (ad esempio, per il calcio, la U.E.F.A.).
Alla luce del riconoscimento della teoria istituzionalistica (pluralismo giuridico) del Santi Romano[3], è possibile affermare che l’ordinamento sportivo si articola in un ordinamento sportivo internazionale generale, facente capo al C.I.O, e in ordinamenti sportivi nazionali generali[4].
I diversi ordinamenti sportivi nazionali, su indicazione dell’ordinamento sportivo internazionale, hanno predisposto, all’interno dei regolamenti, una normativa che preclude ai tesserati di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi in ambito sportivo (cd. vincolo di giustizia[5]), con la previsione di sanzioni disciplinari in caso di violazione[6].
Lo Statuto C.O.N.I.[7] esplica gli scopi della Giustizia sportiva, i principi del processo sportivo, gli organi di Giustizia sportiva ed il relativo funzionamento. In particolare, all’art. 12 (“Sistema di giustizia sportiva”) istituisce presso il C.O.N.I, in piena autonomia ed indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport e al Procura Generale dello Sport, che assicura la piena osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo. Il Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il C.O.N.I., è il supremo organo del sistema giustiziale sportivo[8] (c.f.r. art. 3.2. C.G.S.). Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Al punto 8 della deliberazione C.O.N.I. è inserito il cd. vincolo di giustizia, secondo cui gli statuti e i regolamenti federali debbano prevedere che gli affiliati e i tesserati accettino la Giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo.
Con il nuovo Codice di giustizia sportiva, dal 1° luglio 2014, l’ordinamento sportivo italiano è passato da un sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport ad un unico sistema di giustizia sportiva. Vi è, dunque, da quella data, un sistema di giustizia sportiva privo di ogni residuo cenno all’arbitrato, sin dalla rubrica dell’art. 12 dello Statuto C.O.N.I., a differenza di quanto, invece, previsto dall’ordinamento sportivo internazionale (v. infra, par. 2)[9].
La potestà normativa ed amministrativa dell’ordinamento sportivo, in Italia, trova riconoscimento nell’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, secondo cui “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale […] i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”[10].
La Giustizia sportiva, quindi, si esprime attraverso lo strumento della giustizia privata[11]. Siffatta offerta di giustizia, alternativa a quella statale e che, per parte della dottrina[12], è foriera di conflitti con la giurisdizione statale, secondo altra, in un’ottica costruttiva ed entro i limiti della disponibilità dei diritti in gioco, potrebbe collocarsi in modo complementare e sinergico rispetto alla giustizia dello Stato[13].
E’ possibile classificare le controversie sportive, seguendo un criterio soggettivo[14], in
- controversie dove nessuna delle parti è un’istituzione sportiva o un soggetto ad esso affiliato ma vertente su questioni connesse allo sport;
- controversie in cui solo una delle parti è un’istituzione sportiva o un soggetto affiliato;
- controversie in cui entrambe le parti sono istituzioni sportive o soggetti affiliati.
E’ pacifico che nei primi due casi sopra illustrati la risoluzione della controversia risponde alle regole di diritto processuale e sostanziale dell’ordinamento generale e, quindi, il ricorso ai metodi di ADR è possibile, anche con riferimento alla mediazione civile e commerciale, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[15].
Per le controversie ove entrambe le parti sono istituzioni sportive ovvero soggetti ad esse affiliate, è necessaria una analisi preliminare dei rapporti intercorrenti tra l’ordinamento sportivo e quello statale in tema di riparto di giurisdizione, secondo quanto contenuto nella legge 17 ottobre 2003, n. 280.
Il sistema della giustizia sportiva è suddivisibile, ratione materiae, in giustizia tecnica, giustizia economica, giustizia amministrativa e giustizia disciplinare[16].
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2011, ha chiarito che «il Giudice delle leggi ha in primo luogo rilevato che il d.l. 220/2003 prevede tre forme di tutela: a) una prima, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; b) una seconda, relativa ad alcune delle questioni relative all’art. 2, non apprestata da organi di stato, ma da organismi interni all’ordinamento sportivo in cui le norme in questione hanno trovato collocazione secondo uno schema proprio della cd. “giudizia associativa”; c) una terza, tendenzialmente residuale, e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo […]»[17]. In seguito, con la sentenza n. 3370 del 10 marzo 2017, della prima sezione ter del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, territorialmente e funzionalmente competente in tema di vicende insorte nell’ambito interno della giustizia sportiva (art. 119, lett. g), c.p.a), ha evidenziato che ogni azione proposta dinanzi al giudice statale (ordinario od amministrativo) sia sottoposta alla condizione di procedibilità di cui all’art. 3 della l. 280/2003, per cui è necessario l’esperimento di tutti i gradi interni al sistema della giustizia sportiva. Quindi, per i soggetti dell’ordinamento sportivo è possibile adire il giudice statale per le vicende insorte in ambito sportivo solo se oggetto del contendere riguarda materie diverse da quelle tecniche e disciplinari, per le quali l’unica tutela è quella accordata dalla giustizia sportiva (sia endofederale che esofederale), ovvero solo qualora siano stati esauriti tutti i gradi di giustizia sportiva, vale a dire due gradi interni alle singole federazioni ed il ricorso alla “Cassazione dello sport”, costituita dal Collegio di garanzia presso il C.O.N.I.
Altra ipotesi in cui è possibile adire la giustizia statale è quella in cui si chieda il risarcimento dei danni a seguito di sanzione relativa a materie tecniche e disciplinari per le quali non è prevista una specifica azione dalla l. 280/2003, oltre che in tutti quei casi in cui la questione sia di rilevanza per la giurisdizione statale delle vicende dalle quali siano derivate sanzioni tecniche o disciplinari[18], ex art. 1, comma 2, l. 280/2003[19].
I procedimenti svolti dinanzi al giudice sportivo sono caratterizzati dal rispetto di specifiche garanzie processuali.
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Arbitrato, conciliazione ed altri metodi di ADR
Prima della sostituzione con il Collegio di Garanzia dello Sport, ad opera del Codice di Giustizia Sportiva (deliberazione del Presidente del C.O.N.I. n. 112/52 del 31 luglio 2014), il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) costituiva un accesso alternativo all’Alta Corte di Giustizia Sportiva (anch’essa ora soppressa).
Esso aveva competenza sulle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che contrapponevano le Federazioni sportive nazionali a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che fossero stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione, o comunque si trattasse di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che avevano comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a diecimila euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping, qualora non fosse stato proposto ricorso in appello innanzi agli organi di giustizia sportiva federale (c.f.r. art. 12ter dello Statuto del CONI).
Ai collegi arbitrali poteva essere devoluta, mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti, qualsiasi controversia in materia sportiva avente ad oggetto diritti disponibili, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati[20].
Per quel che concerne la natura dei lodi emessi dal TNAS, venne a manifestarsi un’ampia casistica giurisprudenziale, caratterizzata da orientamenti notevolmente in contrasto fra loro.
Siffatto contrasto si fondava, essenzialmente, su due interpretazioni differenti della natura da attribuire ai lodi emessi dal TNAS e, conseguentemente, sulle azioni da proporre al fine di poter far dichiarare la nullità dei medesimi. In particolare, un primo orientamento vedeva nelle decisioni pronunciate dal TNAS un vero e proprio lodo arbitrale e come tale caratterizzato da una valutazione adottata dal Tribunale all’esito di un procedimento tipico del giudizio arbitrale, conseguentemente impugnabile esclusivamente per nullità o revocazione, innanzi al giudice ordinario, in base alle norme dettate dal codice di procedura civile[21].
A tale interpretazione si è contrapposta una differente visione, la quale qualificava i lodi assunti in esito ai procedimenti arbitrali sportivi quali decisioni che, ancorché emesse a conclusione di un procedimento disciplinato sulla base di principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale, coinsistevano in un atto avente il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo negoziale, risultando il medesimo pienamente sindacabile dal giudice amministrativo[22].
L’art. 12ter, comma 3, dello Statuto del C.O.N.I, approvato con delibera n. 1369 del 26 febbraio 2008, prevedeva che nella prima udienza arbitrale fosse esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, propedeutico al giudizio arbitrale e privo di autonomia ed indipendenza rispetto ad esso[23]. Già all’epoca, quindi, il C.O.N.I. attuava la scelta di istituzionalizzare l’offerta di giustizia nell’arbitrato, restringendo sensibilimente l’ambito di operatività di una possibile composizione amichevole del conflitto sportivo.
E’ stato osservato che, nel suo periodo di attività, il TNAS non si è mai trasformato in un reale strumento di arbitrato, e ancor meno di mediazione, ma è divenuto un vero e proprio organismo di giustizia a tutti gli effetti[24], dando luogo a numerosi dilemmi intepretativi in ordine alla titolarità di poteri e di intervento in giudizio, competenza ed armonizzazione con l’Alta Corte di Giustizia Sportiva[25].
Altri Paesi hanno dimostrato di puntare con maggiore decisione sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sportive. In Francia, ad esempio, vige il principio in base al quale non può essere adito il giudice statale in merito ad una controversia sportiva se non dopo aver esperito obbligatoriamente la procedura di conciliazione[26].
A livello internazionale, da una idea e da una intuizione dell’allora Presidente del C.I.O. – Juan Antonio Samaranch – è stato istituito, nel 1984, il Tribunal Arbitral du Sport o Court of Arbitration for Sport (TAS/CAS)[27], quale risposta all’esigenza di poter garantire uno strumento alternativo all’esercizio della funzione giurisdizionale statale e, allo stesso tempo, quale organo arbitrale e, in quanto tale, equidistante dalle parti in lite.
Nell’ambito della sua prima organizzazione, il TAS/CAS si componeva di sessanta membri, designati dal C.I.O., dalle Federazioni Internazionali, dai Comitati Nazionali Olimpici e dal Presidente del C.I.O. (quindici membri ciascuno).
Lo statuto ed il regolamento del TAS/CAS prevedevano un’unica procedura contenziosa, quale che fosse la natura della controversia sottoposta all’attenzione dei Collegi.
L’istante doveva depositare la sua richiesta al TAS/CAS, accompagnata dalla convenzione arbitrale. La domanda, dunque, veniva esamanita da una specifica formazione che si pronunciava sulla ricevibilità[28], sotto riserva della decisione definitiva della formazione arbitrale che sarebbe stata nominata.
A lato di tale unica procedura contenziosa esisteva una procedura consultiva[29], aperta a qualsiasi organismo sportivo e a qualsiasi persona fisica interessata. Attraverso tale procedura, il TAS/CAS poteva offrire un suo parere circa questioni di carattere giuridico, concernente qualsiasi attività afferente lo sport in generale.
Nei primi anni di attività, nei confronti di tale organo vennero mossi più dubbi circa la sua effettiva indipendenza[30].
Con il Congresso di Parigi del 1994, tutte le Federazioni Internazionali Olimpiche e molti Comitati Nazionali Olimpici hanno riconosciuto la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport ed hanno inserito nei loro statuti una clausola di arbitrato in favore del TAS/CAS.
Dal 22 novembre 1994, il codice dell’arbitrato in materia di sport ha regolato l’organizzazione e le procedure operative del TAS/CAS. L’edizione attualmente in vigore è quella del 1° marzo 2013. Prima della novella, la precedente versione, in vigore dal 1° gennaio 2010, era già stata oggetto di revisione nel luglio 2011 e nel gennaio 2012[31].
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Ha svolto attività di formazione per numerosi enti (Università e Associazioni Forensi) nell’ambito della mediazione civile e familiare, e, più in generale degli strumenti ADR.Marzia BrusaPsicologa Esperta in Psicologia Giuridica. Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Varese e Consulente Tecnico di Parte sul territorio nazionale. Formata al metodo della Coordinazione Genitoriale. Socio fondatore dell’Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali e membro del Consiglio Direttivo. Ha esperienza decennale all’interno dei Servizi Tutela Minori, dove ha gestito casi di famiglie con minori su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in ambito civile e penale. È una delle socie fondatrici dello studio Teseo – Centro di Consulenza per la Famiglia, dove lavora in collaborazione ad altre figure professionali (sociali, psicologiche e legali) per la presa in carico integrata dei nuclei familiari in situazioni di crisi. 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Il TAS/CAS esercita le sue funzioni secondo una procedura di arbitrato ordinario, ovvero una procedura di arbitrato d’appello e può essere adito solo in virtù di una clausola di arbitrato o di un accordo di arbitrato che prevede espressamente il ricorso al TAS/CAS, clausola che può essere contenuta all’interno degli statuti o dei regolamenti di una Federazione sportiva[32].
Il TAS/CAS esecita le sue funzioni attraverso gli arbitri, con l’ausilio del Segretariato, a sua volta diretto dal Segretariato generale, mediante due Chambres[33]: una Chambre d’arbitrato ordinario per le controversie sottomesse al TAS in qualità di istanza unica, e una Camera arbitrale d’appello– quasi sempre di natura disciplinare[34] – per le controversie conseguenti a decisioni prese in ultima istanza da Organismi sportivi.
Gli arbitri devono esercitare la loro funzione in assoluta obiettività ed indipendenza, e a tal fine, al momento della loro designazione, devono sottoscrivere una specifica dichiarazione facendo presente l’esistenza o meno di potenziali conflitti d’interesse (cd. disclose).
Gli arbitri possono svolgere la loro attività nell’ambito di formazioni che intervengono sia sul piano della procedura ordinaria che in quella di appello. Tali formazioni possono essere composte da tre arbitri, ovvero da un arbitro unico.
Tutti gli arbitri sono vincolati da un obbligo di riservatezza e non devono assolutamente rivelare una qualsiasi informazione relativa alle parti, alla controversia o alla procedura.
Il procedimento è improntato a criteri di celerità ed efficacia ed è prevista una pronuncia della decisione finale entro ventiquattro ore dal deposito della domanda. E’ assicurato, in tutti i casi, il rispetto dei diritti delle parti quale condizione di equità della procedura e, quindi, quale rispetto del principio sovrano in materia di contraddittorio.
La pronuncia dell’organo arbitrale può giungere a prescindere dalla considerazione del diritto specifico di ogni Stato, basandosi esclusivamente su regole proprie del sistema sportivo.
La sede dell’arbitrato è Losanna e il lodo – di diritto svizzero – può essere impugnato esclusivamente dinanzi al Tribunale federale svizzero, per i motivi specifici di cui all’art. 190 della legge di diritto internazionale privato svizzero[35].
Si è posto il problema della circolazione internazionale delle decisioni rese dal TAS, tenuto conto della convenzione di New York del 10 giungo 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere: l’indipendenza rispetto agli enti che hanno concorso alla sua creazione e che vigilano sull’attività del TAS permette di ritenere efficaci i lodi sussistendo le condizioni per la concessione del cd. exequatur[36].
Il ricorso al Tribunale di Losanna si presenta, dunque, come un’efficace strumento deflattivo delle controversie sportive internazionali, evitanto la presenza e l’ingenerenza di giurisdizioni statali, vere e proprie convitate di pietra nella materia sportiva[37]. Il successo di tale organo è da ricondurre, in larga misura, da un lato alla competenza e preparazione degli arbitri che compongono i vari collegi giudicanti e, dall’altro, alle regole di procedura molto snelle che permettono un accesso facile a detta forma di giurisdizione sportiva[38].
Alla luce di quanto sopra esposto, emerge come l’ordinamento nazionale della giustizia sportiva esofederale abbia imboccato una strada in controtendenza non solo rispetto all’ordinamento internazionale sportivo ma anche rispetto agli ordinamenti statale ed europeo che, da oltre un decennio, mostrano uno spiccato favor nei confronti dei metodi di ADR.
L’ordinamento nazionale di giustizia sportiva ha ritenuto insoddisfacente la pluriennale esperienza arbitrale, realizzata dapprima con la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ed, in seguito, con il TNAS. Tali insoddisfazioni sono derivate dalle critiche, provenienti da più parti, che attribuivano a questa procedura vizi di incoerenza, disparità di trattamento, contrazioni della libertà dei giudizi posteriori ad un accidentale leading case. Gli aspetti negativi appena elencati hanno fatto avvertire l’esigenza di una riforma tesa a garantire l’uniformità dei principi applicabili (una sorta di intendimento di nomofiliachia) e maggiore certezza del diritto, anche con riferimento agli aspetti procedurali[39].
Allo stato, quindi, il C.O.N.I. ha rinunciato alla tecnica arbitrale per l’amministrazione delle controversie nell’ultimo grado dell’ordinamento sportivo.
L’arbitrato come forma di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia esofederale sopravvive all’interno degli statuti o regolamenti delle singole Federazioni, per la risoluzione di controversie, in prima istanza, nell’ambito dei rapporti meramente patrimoniali tra soggetti appartenenti ad una medesima Federazione[40].
Per mezzo della clausola compromissoria, possono essere rimessi a specifici collegi arbitrali le risoluzioni di quelle controversie sportive che potrebbero insorgere tra i tesserati. Il vincolo di giustizia, infatti, obbliga affiliati e tesserati al rispetto delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, mentre la clausola compromissoria rappresenta un vincolo privato con cui l’associato sceglie un’alternativa al ricorso alle vie ordinarie di giustizia sportiva. Si tratta, però, di collegi arbitrali con competenze residuali, che possono decidere su materie sottratte alle competenze degli organi di giustizia sportiva. Si tratta, dunque, di un arbitrato volontario, che trova la sua fonte nella libera determinazione delle parti e, nella pratica, viene scelta questa strada per la risoluzione di liti di natura patrimoniale[41].
Sorge, tuttavia, il problema dell’ammissibilità di tali clausole compromissore, all’interno degli statuti o regolamenti federali, atteso che tra i principi di giustizia sportiva affermati del C.O.N.I nella novella del 2014 è chiaro che “gli statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo”. Inoltre, è da verificare, nel caso in cui si ritenesse ammissibile un tipo di giustizia endofederale di tipo arbitrale, sia la natura del procedimento e, di conseguenza, anche il regime di impugnabilità delle decisioni[42].
Occorre valutare se relegare nel sistema giustiziale sportivo i metodi di ADR ad un ruolo marginale, sacrificando tali istituti sull’altare della certezza del diritto e della coerenza delle decisioni, sia stata una scelta opportuna. Se da una parte è vero che organi come la soppressa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport abbiano svolto un ruolo esiguo nella risoluzione del contenzioso sportivo, a causa dell’eccessiva macchinosità del procedimento conciliativo, è pur vero che l’istituzione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, come la mediazione, sul modello francese[43], potrebbe avvantaggiare il sistema sportivo stesso anche nel rispetto di quei principi che informano proprio l’attività sportiva ed il fair play[44].
Quanto detto potrebbe avvenire mediante l’istituzione di sezioni specializzate in materia di ADR e conciliazione di controversie sportive all’interno dei soggetti già esistenti ed accreditati, ai sensi del d.lgs. 28/2010, ovvero attraverso la creazione di enti ad hoc per l’amministrazione di ADR in ambito sportivo[45].
Lo strumento della mediazione, in particolare, risulterebbe idoneo a fornire adeguata risposta alla domanda di giustizia sportiva. La natura non decisionale del procedimento di mediazione, inoltre, non comporterebbe una violazione del vincolo di giustizia, atteso che non sottrarrebbe le parti alla competenza del cd. giudice naturale, risultando, così, un vero e proprio strumento di deflazione e prevenzione di ulteriori conflitti, attuabile nell’ordinamento sportivo se solo venissero predisposti gli organi e le strutture idonee a tale scopo[46].
Note
[1] La Corte di Cassazione, con sentenza 11 febbraio 1978, n. 625 (in Foro It., 1978, I, 862), ha definito l’ordinamento sportivo come ordinamento giuridico settoriale, a base plurisoggettiva. Un ordinamento autonomo ed originario, che trova la sua fonte nell’ordinamento giuridico internazionale ed ha potestà amministrativa e normativa.
[2] Il Comitato fu fondato nel 1984, per volere del Barone De Coubertin al Congresso di Parigi, per l’istituzione delle Olimpiadi dell’età moderna.
[3] S. Romano, L’ordinamento giuridico, I ed., Firenze, 1918, Id., op. cit., II ed., Firenze, 1946; Id., op. cit., III ed., Firenze, 1977. Sul pensiero di Santi Romano, per gli aspetti che rilevano ai fini della presente trattazione si vedano, tra gli altri, S. Cassese, Ipotesi sulla formazione de “l’ordinamento giuridico” di S. Romano, in Aa.Vv, Quaderni fiorentini, Milano, 1972, pp. 243 ss.; P. Biscaretti Di Ruffia (a cura di), Le dottrine giuridiche di oggi e l’insegnamento di S. Romano, Milano, 1977, pp. 449 ss.; N. Bobbio, Teoria ed ideologia nella dottrina di S. Romano, in Amministrare, 1975, pp. 447 ss.; M. Barillari, Considerazioni sulla dottrina dell’ordinamento giuridico, in Aa.Vv, Scritti giuridici in onore di S. Romano, Padova, 1940, pp. 65 ss; P. Grossi, Santi Romano, un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, pp. 377 ss; V. Frosini, Santi Romano e l’interpretazione giuridica della realtà sociale, in Riv. int. fil. dir., 1989, pp. 706 ss.; C. Pinello, Limiti degli ordinamenti e rilevanza di un ordinamento per un altro nel pensiero di Santi Romano, in Giur. Cost., 1986, II, 1856 ss.; M. Fioravanti, Per l’interpretazione dell’opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca, in Aa.Vv., Quaderni fiorentini, Milano, 1981, pp. 169 ss.; A. Tarantino, La teoria della necessità nell’ordinamento giuridico. Interpretazione della dottrina di Santi Romano, Milano, 1980, passim.
Traendo origine dalla teoria pluralistico-ordinamentale, la prima elaborazione dogmatica afferente alla qualificazione del fenomeno sportivo nell’ambito ordinamentale, si deve all’opera di Cesarini Sforza che, nel primo Novecento, ha codificato la cosiddetta tesi del “diritto dei privati” (c.f.r. W. Cesarini Sforza, Il diritto dei privati, Milano, ristampa 1963, originariamente pubblicato in Riv. it. sc. giur., 1929, pp. 43 ss. Per approfondimenti, del medesimo Autore si vedano anche, La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo, in Foro It., 1933, I, 1381 ss.; Il diritto dei privati. Il corporativismo come esperienza giuridica, Milano, 1963; Ordinamenti giuridici (pluralità degli) (ad vocem), in Nss. Dig. it., XII, Torino, 1962, pp. 1 ss. Partendo dalla citata opera di Santi Romano, e dall’affermazione ivi contenuta, secondo la quale ogni raggruppamento sociale tende a generare un proprio diritto positivo, e ogni ordinamento sociale deve intendersi giuridico proprio in quanto ordinamento, il citato Autore affronta la problematica del rapporto tra l’ordinamento dello Stato e gli altri ordinamenti, ai quali deve essere comunque riconosciuta esistenza e piena dignità. Nella prospettazione del Cesarini Sforza, lo Stato può fare proprio un altro ordinamento o parte di esso, considerandolo rilevante, riproducendone le norme o effettuando un rinvio alle stesse, oppure può ignorare il medesimo, ritenendolo invece irrilevante e negandone ogni ausilio. Nel primo caso, l’ordinamento diverso dallo Stato verrà inglobato in quello statale, arrivando di fatto a scomparire, nel secondo caso l’ordinamento godrà, invece, di esistenza propria, parallelamente a quella dell’ordinamento statale.
In quest’ottica, le norme afferenti al diritto sportivo, o quantomeno quelle relative alla regolamentazione della pratica sportiva, sarebbero disciplinate da un diritto di natura privatistica di titolarità delle comunità sportive, alla cui attuazione e tutela sarebbero deputati organi giurisdizionali propri delle citate comunità, operantoi in termini di indipendenza dall’ordinamento statale. Consequenzialmente, a fronte del riconoscimento per ogni comunità organizzata dell’esistitenza di un proprio autonomo ordinamento giuridico, non desterebbe alcuna preoccupazione la circostanza dell’imposizione agli associati, tramite norma statutaria o regolamentare, dell’impossibilità di avvalersi della giurisdizione statale per risolvere controversie disciplinate dalle norme di settore, adottate dalle stesse comunità (c.f.r. W. Cesarini Sforza, La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo, cit., pp. 1394-1397).
[4] Per una disamina completa ed approfondita dell’organizzazione sportiva, sia nazionale che internazionale, si veda L. Cantalamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore, Lineamenti di diritto sportivo, Milano, 2008, pp. 12 ss.
[5] Il vincolo di giustizia rappresenta “un momento fondamentale dell’ordinamento sportivo, essendo ontologicamente finalizzato a garantirne l’autonomia (quanto alla gestione) degli interessi settoriali, da quello statuale, autonomia ritenuta generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte”, c.f.r. Corte di Cassazione, 28 settembre 2005, n. 18919, in P. Sferrazza, M. Sandulli, Il Giusto Processo Sportivo, Milano, 2015, p. 62
[6] G. Bernini, Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali, in Riv.Dir.Sport., 1993, p. 664
[7] Deliberazione n. 1615 del Consiglio Nazionale C.O.N.I del 26 ottobre 2018, approvato con DPCM del 21 dicembre 2018
[8] Con l’istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport, l’ordinamento giustiziale sportivo si è dotato di un organo che, quale terzo grado di giudizio, è chiamato ad esercitare funzioni nomofilattiche similari a quelle svolte, nell’ordinamento dello Stato, dalla Suprema Corte di Cassazione. Si è ritenuto che l’istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport, in luogo dei previgenti organi di giustizia esofederale, possa comportare evidenti benefisici al sistema giustiziale sportivo, soprattutto in termini di deflazione del contenzioso e di uniformità e certezza di giudizio. La composizione, la competenza e la regolamentazione dei procedinamenti dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, sono essenzialmente disciplinati dal titolo VI del codice CONI e dal relativo regolamento emanato dal CONI contestualmente all’adozione del nuovo Codice della Giustizia Sportiva (deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 ed approvato con DPCM del 16 dicembre 2015). Per approfondimenti, sul punto, si veda S. Papa, Il processo sportivo dopo il codice Coni, Torino, 2018, pp. 102 ss.
[9] F. Auletta, Il tramonto dell’arbitrato nel nuovo orizzonte della giustizia sportiva, in www.judicium.it
[10] L’autonomia dell’ordinamento sportivo ha ricevuto un notevole ridimensionamento in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 7 ottobre 2018, n. 115 (“Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive”), che però è decaduto per mancata conversione
[11] P. F. Cuzzola, Giustizia sportiva nazionale ed internazionale. Arbitrato e mediazione nello sport, Roma, 2015, p. 35 ss.
[12] M.S. Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. dir. sport., 1949, 1-2-, 10; A. Manzella, La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie, in Riv. dir. sport., 1993, p. 6; M. Antonioli, Sui rapporti tra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo, in Dir. proc. amm., 2005, p. 1026 ss.
[13] P. D’Onofrio, Manuale operativo di diritto sportivo. Casistica e responsabilità, Santarcangelo di Romagna, 2007, p. 35
[14] M. Coccia, Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione, in Riv. Dir. Sport., 1997, p. 610 ss.
[15] Il primo comma dell’art. 2, d.lgs. 28/2010 generalizza il tentativo (facoltativo) di conciliazione per le controversie “civili” e “commerciali” vertenti su diritti disponibili. Inoltre, l’avvio del procedimento di mediazione è previsto come condizione di procedibilità con riferimento a talune controversie, elencate all’art. 5, comma 1bis. Fissato, dunque, il limite con riferimento ai diritti disponibili, si ritiene che lo strumento della mediazione possa interessare anche le controversie in ambito sportivo, attesa l’attuale competenza dei Tribunali Federali, che sono competenti a conoscere un’ampia categoria di controversie, tra cui quelle relative alle vertenze di diritto privato tra tesserati ed affiliati. Così D. Lupo, M. Rossetti, A. Sirotti Gaudenzi, Il nuovo codice della giustizia sportiva. Disciplina e commento, Santarcangelo di Romagna, 2015, pp. 95-96
[16]L. Fumagalli, La risoluzione delle controversie sportive. Metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione, in Riv. Dir. Sport., 1999, pp. 245 ss.
[17] Per approfondimenti, v. F.G. Scoca, I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore, in Corriere Giuridico, 2011, p. 1548; A. Di Todaro, La tutela effettiva degli interessi tra giurisdizione sportiva e statale: la strana “fuga” della Corte dal piano sostanziale a quello per equivalente, in Giust. Civ., 2011, p. 1145
[18] E’ stata riconosciuta la competenza della giustizia ordinaria su questioni tecniche qualora contengano situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento, in quanto viene fatto prevalere il dato giuridico. E’ d’uopo ricordare, a tale riguardo, il famoso “caso Catania” (Tar Sicilia, sez. Catania, ordinanza 5 giugno 2003, n. 958, in Diritto e Giustizia, 2003, 31, VIII ss.), con cui i giudici statali amministrativi intervennero direttamente su questioni apparentemente tecniche ma dotate, secondo la riconostruzione effettuata dalla Corte, di valenza pubblicistica (si trattava di problemi istituzionali all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per cui si era creata una situazione di stallo nell’organizzazione dei calendari per la stagione sportiva imminente). Per approfondimenti, v. C. Vaccà, Giustizia sportiva e arbitrato, Milano, 2006, pp. 85 ss.
[19] P. Sandulli, Ancora qualche riflessione sull’autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia, in La Nuova Procedura Civile, 2017, 4
[20] Secondo il previgente sistema giustiziale, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ora soppressa, era competente a decidere sulle istanze di regolamento preventivo di giurisdizione e sulle istanze di ricusazione degli arbitri. Inoltre, l’Alta Corte era chiamata ad esercitare ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l’indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive, anche attraverso l’esemplificazione dei tipi di controversia che potevano essere devolute alla cognizione arbitrale.
[21] C.f.r. TNAS, lodo 15 novembre 2011
[22] C.f.r., ex multis, sent. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 268 del 25 gennaio 2007.
Tale orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa è stato accolto anche dalla Corte Costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2011, n. 49. Secondo Consulta, le decisioni assunte dall’allora Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, ancorché adottate nel contraddittorio delle parti, hanno natura similare a quella dei provvedimenti amministrativi, potendo, pertanto, seppur con le limitazioni portate dalla normativa vigente in materia, essere sindacate dal Giudice amministrativo, nell’ambito della propria giurisdizione esclusiva.
[23] Anche le singole Federazioni sportive nazionali avevano adeguato, in tal senso, i propri regolamenti di arbitrato. Ad esempio, la Federazione Italiana Nuoto, all’interno del proprio regolamento, approvato il 14 luglio 2015, con delibera n. 121, prevedeva, all’art. 6, che il collegio di arbitrato era tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione tra le parti prima dell’inizio del procedimento arbitrale e che, nel caso di esito negativo del tentativo, venisse redatto processo verbale dell’udienza.
[24] C.f.r. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IIIquater, 21 giugno 2013, n. 6258, in Giornale dir. amm., 2014, fasc. 2, p. 161
[25] Così D. Lupo, M. Rossetti, A. Sirotti Gaudenzi, op. cit., p. 97
[26] A. Mignacca, Analisi interna e comparata della conciliazione nelle controversie sportive. Il difficile rapporto tra il nuovo assetto del sistema sportivo e il d.lgs. 4.3.2010 n. 28, in comparazionedirittocivile.it, ottobre 2010
[27] Il TAS/CAS è divenuto operativo il 30 giugno 1984, sotto la Presidenza di S.E. il Giudice Keba M’Baye. Lo Statuto era accompagnato da un Regolamento di Procedura, modificato nel 1990
[28] Si trattava, sostanzialmente, di una sorta di sezione cd. filtro, idonea a verificare in limine litis l’ammissibilità della procedura
[29] Regolamentata dagli artt. da R60 a R62 del Codice per l’arbitrato dello Sport. Tali articoli sono stati abrogati dalla novella al Codice, entrata in vigore il 1° marzo 2013
[30] C.f.r. decisione del Tribunale federale svizzero n. 119 II 271 del 5 marzo 1993 (sentenza Lazutina), in Recuel Officiel des Arrêts du tribunal federal. Tale pronuncia costituì l’occasione per procedere ad una integrale riforma volta ad incrementare l’autonomia e l’indipendenza dell’istituzione, che portò, nel 1994, all’adozione del Code de l’Arbitrage en matière de sport. La più rilevante innovazione introdotta dalla riforma è data dall’istituzione di un nuovo organismo, il Conseil International de l’Arbitrage en matière de sport (CIAS), avente la finalità di assicurare la gestione del TAS/CAS e il suo finanziamento, in tal modo sostituendosi al C.I.O.
[31] Per approfondimenti, v. A. Rigozzi, E. Hasler, The CAS Procedural rules, M. Arroyo (a cura di), Arbitration in Switzerland. The Practitioner’s Guide, vol. II, Olanda, 2018, pp. 1419 ss.
[32] Giova richiamare, in questa sede, le conclusioni cui è giunta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di giustizia sportiva, con la sentenza Mutu e Pechstein c. Svizzera, nn. 40575/10 e 67474/10, del 2 ottobre 2018. In particolare, la Corte ricorda innanzitutto che il «diritto ad un tribunale» (diritto implicitamente riconosciuto e tutelato dall’art. 6 CEDU, giacché logicamente connesso alla nozione di “equo processo”) non impone alle parti la sola via delle giurisdizioni «ordinarie» ma anzi riconosce la possibilità di scegliere istanze alternative di tipo arbitrale per dirimere controversie di natura patrimoniale, approccio consolidato per l’arbitrato commerciale, anche nel settore dello sport professionistico. La Corte richiama in tal senso i vantaggi derivanti dalla possibilità di dirimere controversie aventi una dimensione internazionale da parte di una giurisdizione specializzata. Secondo la Corte «il ricorso ad un tribunale arbitrale internazionale, unico e specializzato, favorisce una certa uniformità procedurale e rafforza la certezza del diritto. Ciò è ancor più vero poiché le sentenze di questo tribunale possono essere impugnate davanti alla giurisdizione suprema di un solo paese, il Tribunale federale svizzero, che decide in ultima istanza». La Corte procede poi all’esame della scelta della procedura arbitrale per determinare se questa sia stata imposta o meno ai ricorrenti. A questo proposito, occorre riprendere la distinzione che fa la Corte fra forme di arbitrato obbligatorio e forme di arbitrato risultanti dalla libera scelta delle parti. Nel primo caso, le garanzie proprie dell’equo processo si applicano in blocco all’arbitrato, trattandosi di una procedura che s’impone alla volontà delle parti, impedendo loro l’esercizio dell’azione innanzi alle giurisdizioni statali. Nel caso invece di arbitrato «volontario», atteso un consenso delle parti libero, lecito e inequivoco, la Corte accetta che l’accordo fra le parti possa comportare la rinuncia ad alcuni dei diritti propri dell’equo processo, purché il nucleo fondamentale delle garanzie dell’articolo 6 sia assicurato (per approfondimenti v. C. Fratea, I rapporti tra ordinamento dell’Unione europea e organismi sportivi dopo la sentenza Meca-Medina, in JusOnline, n. 1/2018, pp. 152-177)
[33] Ogni Camera è diretta da un Presidente. Gli arbitri facendi parte dell’elenco del TAS sono designati dal C.I.A.S. per un periodo, rinnovabile, di quattro anni. Secondo le prescrizioni del Codice, il C.I.A.S. deve ricercarli tra personalità avemnti una riconosciuta formazione giuridica completa in materia di sport e/o di arbitrato internazionale, una buona conoscenza dello sport in generale e la adeguata conoscenza di almeno una delle lingue di lavoro del TAS, il francese e l’inglese, sebbene l’art. R29 del Codice preveda la possibilità di scegliere un’altra lingua di procedura sull’accordo delle parti e del Collegio. Gli arbitri sono nominati di proposizione del C.I.O, delle Federazioni Internazionali e dei Comitati Nazionali Olimpici. Aggiuntivamente, il C.I.A.S. nomina gli arbitri in vista di salvaguardare gli interessi degli atleti. Per approfondimenti, v. M. Cicogna, Il Tribunal Arbitral du Sport (TAS) di Losanna, in Giustizia sportiva e Arbitrato, cit., pp. 159 ss.;V. Vigoriti, Il Tribunal Arbitral du Sport: struttura, funzioni, esperienze, in Rivista dell’Arbitrato, 2000, pp. 425 ss.
[34] La maggior parte dei giudizi di appello, nei quali il collegio è comunque dotato di maggiori poteri inquisitori, consiste in procedimento di doping (all’interno della macro-area disciplinare), secondo il codice modiale antidoping della EADA (World anti-doping Agency). Per approfondimenti, v. M. Coccia, La giurisprudenza del TAS in materia di doping, J. Tognon (a cura di), Diritto Comunitario dello Sport, Torino, 2009, pp. 241-255
[35] Art. 190 “Il lodo può essere impugnato soltanto se: a) l’arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il Tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; b) il Tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; c) il Tribunale arbitrale ha decisio punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; d) è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; e) è incompatibile con l’ordine pubblico”. La percentuale di successi degli appelli dei lodi TAS è pressocché nulla, tenuto conto che l’unico precedente favorevole (su oltre quaranta) è relativo al tennista Canas (c.f.r. decisione del Tribunale federale svizzero del 22 marzo 2007), il cui primo lodo fu annullato con rinvio per vizi di procedura. Di nuovo adito il TAS, peraltro, la decisione è rimasta sempre sfavorevole all’atleta (per approfondimenti, sul punto, v. M. Vigna, M.C. Morandini, La buona fede e l’ignoranza scusabile dell’atleta escludono la violazione dell’art. 2.3 del Codice WADA per mancanza dell’elemento soggettivo, nota a lodo arbitrale CAS 2008/A/1557 WADA v/CONI, FIGC, Daniele Mannini & Davide Possanzini, 27 luglio 2009, in www.giustiziasportiva.it, n. 2/2009)
[36] Così osserva J. Tognon, La giustizia sportiva nella sua dimensione internazionale: il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna, R. Lombarsi, S. Rizzello, F.G. Scoca, M.R. Spasiano (a cura di), Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia, Milano, 2009, pp. 29 ss.
[37] F.G. Scoca, Giustizia amministrativa, Torino, 2017, VII ed., p. 568
[38] M. Auletta, Il Tribunale Arbitrale dello Sport, in www.giustiziasportiva.it, n.3/2005
[39] M. Venezia, L’arbitrato sportivo, G. Capo, G. Cassano, F. Freni (a cura di), L’arbitrato, Milano, 2018, pp. 887 ss.
[40] E. Zucconi Galli Fonseca, Arbitrato dello sport: una better alternative, relazione del 3 dicembre 2015 sul convegno “Il giusto processo sportivo, Roma
[41] A. Maietta, Lineamenti di diritto dello sport, Torino, 2016, pp. 124 ss.
[42] E.M. Cerea, Guida pratica all’arbitrato, Milano, 2018, pp. 71 ss.
[43] L’art. 19 loi n. 84610 del 16 luglio 1984 ha istituito un meccanismo conciliativo presso il Comitato Olimpico Francese da utilizzare in via preliminare, prima di procedere avverso le singole Federazioni sportive francesi, innanzi al competente giudice statale.
[44] D. Lupo, M. Rossetti, A. Sirotti Gaudenzi, op. cit., p. 97
[45] A. Mignacca, op. cit.
[46] D. Lupo, M. Rossetti, A. Sirotti Gaudenzi, op. cit., p. 97
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