Il somministrante deve provare che i consumi rilevati siano esatti

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Grava sul fruitore l’onere di provare  che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.

 

Il fatto.

Ad un utente veniva notificato decreto ingiuntivo per fattura di pagamento in relazione a consumi idrici, non pagata, al quale seguiva opposizione, nella quale riteneva, tra le altre ragioni, che fosse stato ivi  riportato un consumo eccessivo. Tribunale e Corte d’Appello respingevano la sua domanda oppositrice. L’utente ricorreva in Cassazione.

 

La decisione.

La fattura è titolo idoneo per  l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale  giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che  dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (Cass. n. 5915 del  2011).  Questo principio si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze  in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità  riconosciuto dall’ordinamento al sistema di lettura a contatore. La Corte di Cassazione ha avuto modo più volte di affermare, in particolare in relazione ai  contratti di abbonamento telefonico, che essi hanno la struttura del contratto per  adesione di stampo privatistico, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il  sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme  regolamentari (che prevedono la regola della contabilizzazione a contatore centrale), che  riconoscono al sistema di lettura a contatore il valore di una presunzione semplice di  veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova.  Si è pertanto affermato che il rapporto di utenza telefonica (ma lo stesso principio è  richiamabile a proposito dell’utenza idrica) costituisce, secondo i dettami della Corte  Cost. n. 546 del 1994 e della Corte Cost. n. 1104 del 1998, un servizio pubblico  essenziale, soggetto tuttavia al regime contrattuale di diritto comune ed alle relative  regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede.  Il contratto di abbonamento telefonico è stato quindi qualificato come contratto per  adesione di natura privata, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema  delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che  prevedono le regole della contabilizzazione a contatore centrale), le quali non  impediscono all’utente di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione  dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello  indicato nella fattura, in quanto la bolletta è atto unilaterale di natura meramente  contabile.

D’altronde, l’obbligo regolamentare (art. 12 D.M. n. 484 del 1988) del gestore di  effettuare addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non può  risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in  bolletta, incombendo al detto gestore dimostrare sia la corrispondenza tra il dato fornito  dal contatore e il dato trascritto nella fattura, mediante la documentazione del traffico  telefonico relativo all’utenza, mentre l’utente ben può, in difetto, esercitare il proprio  diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed  orale sulle circostanze del normale esercizio dell’utenza e dell’impossibilità che terzi ne  abbiano fatto un uso anomalo (come avviene nel caso di domestici infedeli, cfr Cass. n.  17041 del 2002). 

Il principio è risalente e riviene da Cass. n. 10313 del 2004, che ha ribadito, in tema di  riparto dell’onere probatorio, che l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico  sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio  probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l’utente  conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto  funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello  trascritto nella bolletta, senza che spieghi, all’uopo, influenza la scelta dell’utente di non  chiedere il controllo del traffico telefonico, richiesta funzionale, in concreto, al  conseguimento di finalità differenti. 

Può quindi affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla  rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una  mera presunzione semplice di veridicità.  In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul  somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il  contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare  che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell’impianto ovvero di aver diligentemente  vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale  funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi;  deriva da quanto precede che non può addebitarsi al somministrato la mancata prova dell’inesattezza dei calcoli  eseguiti dal somministrante, nonchè non può ricadere sul fruitore della prestazione l’impossibilità di fornire la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore.

Sentenza collegata

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Lattarulo Carmine

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