Ad un sordomuto vengono contestati i reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e di minaccia (art. 612 c.p.).
Il G.u.p. emette sentenza di non luogo a procedere: infatti, secondo il magistrato, «un soggetto sordomuto come l’imputato non [può] emettere alcun suono e dunque [è] nell’impossibilità di offendere», per cui «la condizione fisica di sordomuto è incompatibile con la pronuncia dell’ingiuria».
Il difensore della parte civile ricorre davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che l’imputato, pur essendo sordo dall’età di cinque anni, ciononostante è in grado di emettere suoni gutturali, quali grida e mugugni, anche di elevata intensità, tali da far intendere il significato delle parole, nel caso concreto ritenute di natura offensiva.
La Cassazione ritiene non censurabile la sentenza di non luogo a procedere del G.u.p., il cui iter logico impedisce di «dare rilievo alle censure in termini fattuali (con particolare riguardo alla interpretabilità di suoni gutturali come espressioni ingiuriose)».
La pronuncia della Suprema Corte è degna di nota – oltre che per la particolarità del caso concreto – anche per la presa di posizione sulla funzione dell’udienza preliminare e sulla censurabilità della sentenza di non luogo a procedere.
Secondo la Corte, l’udienza preliminare non ha lo scopo di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, bensì di censurare gli esercizi azzardati delle azioni penali, onde evitare dibattimenti inutili; per questi motivi, il G.u.p. «deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in presenza di una situazione favorevole alla posizione dell’imputato, tale da apparire, in base a una ragionevole prognosi, non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una diversa valutazione di quelli già acquisiti».
Stante tale configurazione dell’udienza preliminare e il conseguente ruolo del G.u.p., «ne consegue che il controllo del giudice di legittimità sulla sentenza [di non luogo a procedere] non può avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal p.m. ma solo la giustificazione adottata dal G.u.p. nel valutarli». Con la precisazione che, poiché la sentenza di non luogo a procedere per inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio è motivata in modo sommario (art. 42, comma 1, lett. d) c.p.p.) la Cassazione non è in grado di sindacare i criteri valutativi adottati dal G.u.p., perché sarebbe costretta, in tal caso, a scendere nel merito della questione.
Secondo l’orientamento consolidato – accolto nella sentenza in esame –, l’udienza preliminare ha natura prevalentemente processuale. Infatti, l’art.425, comma 3, c.p.p. stabilisce che «il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio»: in base alla norma, il G.u.p. deve scegliere il decreto che dispone il giudizio anche qualora il quadro probatorio sia insufficiente o contraddittorio, ma probabilmente destinato ad essere chiarito in dibattimento.
Nell’opinione di altri giuristi – tra cui *********** –, l’udienza preliminare è luogo di inferenza tra legittimità e merito: infatti, essa termina con una scelta – sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio –, che si configura come una decisione di legittimità nella misura in cui serve da filtro per gli esercizi delle azioni penali azzardati, ma costituisce pronuncia di merito considerato il fatto che, per accertare questo, scende nel merito: ciò è testimoniato dal fatto che le ipotesi di sentenza di non luogo a procedere sono le stesse della sentenza di assoluzione, con la sola aggiunta del caso in cui gli elementi raccolti siano inidonei a sostenere l’accusa in giudizio.
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