il TAR ha errato nel non limitarsi ad una verifica di congruità dei giudizi della Commissione in relazione a ciascuna delle offerte presentate, per evidenziare, eventualmente, l’illogicità o l’irragionevolezza
nel processo avverso gli atti di gara pubblica non è consentito al giudice amministrativo sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione sul merito dell’offerta presentata dall’impresa partecipante, con una illegittima invasione degli spazi riservati all’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 28 marzo 2011, n. 1862).
L’ambito del controllo giurisdizionale in detta materia non può, dunque, essere esteso al merito amministrativo, benché ciò non voglia dire che le scelte effettuate dall’Amministrazione siano sottratte anche al controllo di legittimità, cioè alla verifica che le medesime siano conformi alle norme ed ai principi che regolano l’esercizio della discrezionalità, e non siano invece il frutto di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837).
La parte motiva della sentenza impugnata mette dunque in luce come il TAR non si sia limitato, come doveroso, a verificare la tenuta delle valutazioni espresse dalla Commissione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e assenza di vizi, ma abbia, invero, proceduto — e purtroppo, erroneamente – al riesame comparativo dei contenuti dei progetti medesimi.
E’ dunque evidente che il TAR, per poter concludere nel senso sopra precisato, abbia posto a raffronto l’offerta della ricorrente e quella della controinteressata, non evidenziando i motivi di illogicità o di manifesta irragionevolezza della valutazione conseguita, bensì sovrapponendo le proprie valutazioni a quelle della Pubblica Amministrazione nell’esame delle offerte tecniche in gara.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale della decisione numero 799 del 16 febbraio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato.
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