Il tar lazio “boccia” la manovra finanziaria nella parte relativa ai pedaggi autosdradali

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Con l’ordinanza in rassegna, del 29 luglio 2010 n. 3545,  il TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – ha sospeso i provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedono la introduzione dei pedaggi autostradali nella Provincia di Roma.

Per il Giudice adito, infatti, va accolta la domanda di sospensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2010, con il quale sono state individuate, ai sensi dell’art. 15 del d.l. 31.5.2010 n. 78, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle “Entrate non fiscali”, le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione, che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell’ANAS, atteso che il pagamento del pedaggio, ovvero l’aumento dello stesso, previsto da detto decreto, per essere coerente con la finalità di conseguire entrate non fiscali, deve assumere il carattere di corrispettivo per l’utilizzo di una infrastruttura, e non quello di misura fiscale; al contrario, tale carattere non appare sussistente in alcune delle ipotesi evidenziate nel decreto medesimo, vale a dire in tutte quelle che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione ad uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione dell’infrastruttura.

Peraltro, per il TAR capitolino, la Provincia è ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettività dei residenti sul suo territorio, ed è quindi legittimato all’impugnazione dei provvedimenti amministrativi aventi effetti pregiudizievoli su di esso e sulla sua popolazione; deve, pertanto, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della Provincia ad impugnare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2010, con il quale sono state individuate, ai sensi dell’art. 15 del d.l. 31.5.2010 n. 78, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle “Entrate non fiscali”, le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione, che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell’ANAS, nell’ambito del territorio provinciale.

 

 

Avv. ****************

 

N. 03545/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 06580/2010 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 6580 del 2010, proposto da:
Provincia di Roma, rappresentata e difesa dagli avv. ******************, ********************, *******************, domiciliata per legge in Roma, via IV Novembre, 119/A;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anas Spa, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Frascati in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. *****************, ***********, *********************, con domicilio eletto presso *********** in Roma, via Altomonte, 6; *********, rappresentato e difeso dall’avv. ************, con domicilio eletto presso ************ in Roma, viale G. Mazzini, 73; Comune di Fiumicino in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. ***********, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189; Comune di Olevano Romano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, viale Bruno Buozzi, 51; Comune di Ladispoli, rappresentato e difeso dall’avv. ***********, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189; Comune di Bracciano, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ******************* in Roma, via R. Grazioli Lante, 9; Provincia di Rieti, rappresentato e difeso dagli avv. ********************, *******************, con domicilio eletto presso ******************** in Roma, c.so del Rinascimento N.11;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.6.2010 con il quale sono state individuate ai sensi dell’art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell’ANAS e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anas Spa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall’Avvocatura dello Stato atteso che la ricorrente è ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettività dei residenti sul suo territorio, ed è quindi legittimato all’impugnazione dei provvedimenti amministrativi aventi effetti pregiudizievoli su di esso e sulla sua popolazione (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 06 ottobre 2005 , n. 1631;T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 07 ottobre 2004 , n. 3607; Consiglio Stato , sez. VI, 20 maggio 2004 , n. 3263). Nella fattispecie in esame viene, infatti, in rilievo la circolazione stradale alternativa a quella sottoposta a pedaggio e la popolazione sottoposta al pagamento del predetto pedaggio.

Nel merito si osserva che il provvedimento impugnato, adottato in applicazione dell’articolo 15 del D.L. 78 del 2010, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle “Entrate non fiscali”, per essere coerente con la finalità appena enunciata, deve assumere il carattere di corrispettivo per l’utilizzo di una infrastruttura e non quello di misura fiscale;

Al contrario, tale carattere non appare sussistente in alcune delle ipotesi evidenziate, vale a dire in tutte quelle che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione ad uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione dell’infrastruttura.

Considerato che nelle ipotesi anzidette il DPCM impugnato sembra, addirittura, prescindere dalla regola comunitaria che impone il pagamento di una somma determinata di denaro basata, anche, sulla distanza percorsa; e tenuto conto, infine, che la consistenza del fumus boni iuris non può non riflettersi sulla valutazione del danno paventato atteso che questo può essere considerato soltanto nel caso in cui il provvedimento che lo determina appaia illegittimo e che, in ogni caso, deve tenersi conto del danno subito dalla comunità così come evidenziato da parte ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

**************, Presidente, Estensore

*****************, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2010

IL SEGRETARIO

Matranga Alfredo

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