Il terreno in vendita è gravato da vincolo paesaggistico? Il venditore non è tenuto a comunicarlo all’acquirente

Redazione 01/03/12
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Biancamaria Consales

Con sentenza n. 2737 del 23 febbraio 2012, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un promissario acquirente che chiedeva la risoluzione del contratto e la restituzione del doppio della caparra a carico del venditore per aver quest’ultimo taciuto sul vincolo paesaggistico gravante sull’area oggetto di compravendita. Il promissario acquirente chiedeva la risoluzione del contratto, in quanto il suddetto vincolo, del quale non ne era a conoscenza, rendeva inutile il suo acquisto per inidoneità del terreno allo scopo prefissato (nella fattispecie il promittente acquirente voleva impiantarci un opificio industriale).

Secondo gli ermellini, l’acquirente non ha diritto alla risoluzione del contratto di compravendita e alla restituzione del doppio della caparra nelle ipotesi in cui il venditore abbia taciuto sul vincolo paesaggistico o in generale su altri vincoli approvati con il piano regolatore generale. In questi casi, infatti, vige a carico dei cittadini una presunzione di conoscenza. Né, come sostenuto dal ricorrente, l’acquirente è esentato da qualsiasi onere di diligenza e di indagine qualora l’inesistenza di diritti o pesi altrui sia stata positivamente dichiarata dal venditore. Si tratta di vincoli con tenuti nel piano regolatore generale e come tali informazioni sulle quali vige una presunzione di conoscenza di tutti i cittadini.

Le prescrizioni del piano regolatore generale, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, hanno valore di prescrizione di ordine generale di contenuto normativo e come tali sono assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari; sicché i vincoli da essi imposti non possono qualificarsi come oneri apparenti gravanti sull’immobile ai sensi dell’art. 1489 del codice civile e non sono conseguentemente invocabili dal compratore come fonte di responsabilità che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto.

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