Nell’analizzare i principi fondamentali in tema di testamento e volontà testamentaria, la prima norma che si pone all’attenzione è quella contenuta nell’art. 457 del Codice civile, relativa alla delazione ereditaria. “L`eredità si devolve per legge o per testamento”: dunque nel nostro ordinamento la delazione può essere soltanto legittima o testamentaria, e non esiste un terzo tipo di delazione. In particolare è inammissibile nel nostro ordinamento una fonte di delazione di natura contrattuale.
Altro principio fondamentale di partenza è quello che dispone che non si faccia luogo alla successione legittima, se non quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria. Emerge dunque l’assoluta prevalenza data dal legislatore alla volontà testamentaria sulla delazione legittima: è evidente in effetti che il testamento può sì regolare l’intera successione a causa di morte, ma può anche regolare soltanto parte della successione stessa, rimanendo, per tutto il resto ed in subordine, applicabili le norme dettate per la successione legittima.
Il testamento può definirsi come un atto revocabile (art. 679 e seguenti del Codice civile) con il quale taluno “dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”, ed il negozio testamentario può definirsi un negozio giuridico unilaterale (ed unipersonale) revocabile, non recettizio ed a causa di morte, a forma vincolata ed a contenuto tipicamente patrimoniale.
Dunque, dal momento che si tratta di un negozio “a causa di morte” (o “mortis causa”), è chiaro che tale negozio giuridico avrà la precipua funzione di regolare la sorte dei rapporti patrimoniali di un soggetto in dipendenza ed a causa della sua morte: soltanto al momento della morte, ed in ragione di essa, tale negozio diverrà infatti efficace nei confronti dei terzi.
Si tratta poi di un negozio a contenuto – come detto – “tipicamente” patrimoniale: il testamento, infatti, inteso come atto avente la forma di un testamento, può contenere anche disposizioni a carattere non patrimoniale (si pensi ad esempio al riconoscimento di un figlio naturale da parte del defunto): si parla in tal caso di “contenuto atipico del testamento” e la legge prevede che le disposizioni a carattere non patrimoniale abbiano efficacia, se contenute in un atto che abbia la forma di un testamento, anche ove lo stesso non contenga in assoluto disposizioni a carattere patrimoniale.
Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono i principi fondamentali che regolano e disciplinano la volontà testamentaria:
A) IL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL BENEFICIARIO: il beneficiario della disposizione deve sempre risultare in modo non equivoco dal testamento: il nostro Codice civile, all’art. 628 (Disposizione a favore di persona incerta) prevede che “è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata”, ed all’art. 627 (in tema di disposizione fiduciaria) dispone inoltre che non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona (salvo il caso in cui siano state fatte per interposta persona a favore di incapaci a ricevere). Pertanto corollario di detto principio è che il chiamato per testamento deve considerarsi tale ad ogni effetto (salva la “soluti retentio”, ove abbia eseguito spontaneamente la disposizione fiduciaria).
B) IL PRINCIPIO DI PERSONALITA’ DELLA VOLONTÀ (in virtù del quale a quella del testatore non può per regola sostituirsi la volontà di alcun altro soggetto): il testamento è un negozio strettamente personale: il principio, cioè la regola generale, è che soltanto il testatore può indicare il beneficiario (erede o legatario) e l’oggetto del testamento (salva comunque l’esistenza di alcune eccezioni al principio testualmente previste dalla legge). L’art. 631 Cod. Civ. (disposizioni rimesse all`arbitrio del terzo) dispone infatti che “è nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall`arbitrio di un terzo l`indicazione dell`erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità”.
Come si accennava, sono eccezionali, ed espressamente individuati, i casi in cui l’ordinamento consente la cd. “relatio” sostanziale, ovvero il rinvio effettuato dal testatore alla volontà di un soggetto estraneo, al quale viene demandata la scelta dell’oggetto del lascito ovvero del beneficiario della disposizione, magari tra una cerchia predeterminata di soggetti (si pensi ad esempio alle fattispecie del legato in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra più persone predeterminate dal testatore, oppure del legato alternativo). E’ generalmente ammissibile invece la cd. “relatio” formale, che si ha quando la volontà del testatore è formata e completa, ma il testatore stesso rinvia alla legge oppure a fatti o circostanze che richiedono soltanto un’attività di accertamento e di ricognizione del loro accadere, senza che vi sia alcuna ingerenza di volontà esterne.
Sempre per il principio della personalità della volontà testamentaria, non è ammessa nell’ambito testamentario la rappresentanza, nè volontaria nè legale, e non è assolutamente ammesso il cd. testamento “collettivo”. In particolare non sono ammessi il testamento congiuntivo (cioè quello fatto da due o più persone assieme in favore di un terzo) nè quello reciproco (che si ha quando due o più persone fanno testamento assieme l’una in favore dell’altra). Diversa, come è noto, è invece l’ipotesi del cd. testamento “simultaneo” che risulta invece ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza: esso si compone infatti di due atti distinti, ciascuno sottoscritto da una sola persona, ma scritti su un unico foglio. Com’è evidente in tal caso si è certo di fronte a due manifestazioni di volontà provenienti da diversi soggetti, ma esse, pur essendo contemporanee, risultano in effetti autonome, anche se incorporate in un medesimo foglio: l’unitarietà è soltanto documentale, perchè il supporto cartaceo fisicamente è unico, ma le due volontà testamentarie si muovono in maniera autonoma.
C) IL PRINCIPIO DI REVOCABILITÀ DEL TESTAMENTO: il testamento è un atto unilaterale revocabile: sempre, sino all’ultimo istante di vita. Questa è la caratteristica insopprimibile dell’atto di ultima volontà. Ed a rafforzare tale regola, dispone l’art. 679 del nostro Codice civile (Revocabilità del testamento) che non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria – dice il legislatore – è destinata a non produrre effetto.
D) IL PRINCIPIO DEL FORMALISMO: data l’importanza e la delicatezza dell’atto di ultima volontà, le forme del testamento sono tassativamente stabilite dall’ordinamento: il testamento è infatti un negozio solenne o, meglio, a forma vincolata, il disponente per porre in essere un “testamento” deve servirsi esclusivamente di una delle forme tipiche tassativamente previste dagli articoli 601 e seguenti del Codice civile (testamento olografo, pubblico o segreto) e 609 e seguenti (testamenti speciali).
Quanto alla capacità di testare (cd. “testamenti factio” attiva) si evidenzia che i casi di incapacità di testare sono assolutamente tassativi e non è quindi ammesso il ricorso all’analogia. Nel nostro ordinamento giuridico non possono testare: i minori (neanche se emancipati, e nemmeno l’emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale ex art. 397 Cod. civ.), l’interdetto giudiziale (ossia l’interdetto con sentenza per abituale infermità di mente ex art. 414 Cod. Civ.) dal giorno della pubblicazione della sentenza sino alla revoca dello stato di interdizione, e tutti coloro che si trovino in uno stato di incapacità naturale, cioè coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
La sanzione prevista dalla legge per tali casi è quella dell’annullabilità assoluta del testamento posto in essere dal soggetto incapace: essa può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e la relativa azione in giudizio si prescrive in cinque anni.
Sono invece capaci di testare sia l’inabilitato che l’interdetto legale (ossia colui che abbia subito l’interdizione come pena accessoria, conseguente ad una grave sentenza di condanna).
Quanto alla forma (anzi alle “forme”) del testamento, andiamo dunque ad esaminare il contenuto degli artt. 601 e seguenti del Codice civile, che prevedono e disciplinano il testamento olografo ed i cd. testamenti “per atto di Notaio”, ossia il testamento pubblico ed il testamento segreto. Esistono poi, come accennato sopra, i cd. testamenti speciali (vd. art. 609 e seguenti Cod. Civ.), ed il testamento internazionale. In relazione a quest’ultimo si veda in particolare la Legge 29 novembre 1990 n. 387 (in vigore dal 1991), con cui l’Italia ha ratificato la Convenzione di Washington. Anche il testamento internazionale rientra in effetti fra i testamenti “per atto di Notaio”, poichè sono proprio i Notai i soggetti abilitati a riceverlo nel nostro ordinamento giuridico. In presenza di elementi di estraneità (si pensi ad esempio al testamento di uno straniero che si trova in Italia) il pregio di tale forma di testamento è quello di consentire, una volta che sia stata utilizzato il testamento internazionale, di non dover indagare su quale sia la legge applicabile alla “forma” del testamento, e di poter risolvere la questione della sua validità soltanto verificando se l’altro Stato coinvolto abbia aderito alla Convenzione di Washington. Il testamento internazionale in sostanza consiste in un documento, che viene consegnato al Notaio, su cui sono scritte le disposizioni testamentarie; contestualmente viene dichiarato al Notaio stesso, alla presenza di due testimoni, che il documento consegnato è il proprio testamento e che si è a conoscenza di quanto contenuto nel documento (similmente a quanto accade, come vedremo, con il testamento segreto).
A) IL TESTAMENTO OLOGRAFO
Il testamento olografo, come indica l’art. 602 del Codice civile, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, e la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni (se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore). Dunque i requisiti di forma richiesti dalla legge sono: l’autografia o “olografia” (integrale scrittura del testamento di pugno del testatore, con la sua grafia abituale), la data (indicazione del giorno, del mese e dell’anno, ma sono ammessi anche equipollenti, mentre non è richiesta l’ora) ed, infine, la sottoscrizione del testatore (anche con uno pseudonimo o soprannome).
L’autografia od olografia in particolare è elemento volto a garantire l’autenticità e la paternità dell’espressione della volontà del testatore. La data ha invece la funzione essenziale di accertare la capacità del testatore e l’efficacia di uno o di un altro testamento nel caso in cui il de cuius abbia redatto più testamenti. La data può essere apposta in principio ovvero alla fine delle disposizioni, prima o dopo della sottoscrizione, è del tutto indifferente; la sua mancanza od incompletezza comporta l’annullabilità del testamento. La sottoscrizione deve invece essere posta in calce alle disposizioni (perciò le disposizioni scritte dopo la sottoscrizione sono nulle) ed ha la funzione di solenne conferma delle volontà espresse nel testamento e della loro completezza; la sua mancanza comporta la nullità del testamento.
Il testamento olografo può essere formalmente depositato presso un Notaio mediante la redazione di apposito verbale, alla presenza necessaria di due testimoni, in modo da assicurarne la custodia, riducendo le possibilità di smarrimento, alterazione, distruzione, o sottrazione del testamento stesso.
L’art. 608 del Codice civile stabilisce che il testamento depositato puo’ essere ritirato in ogni tempo dal testatore dal Notaio presso il quale si trova depositato.
Il ritiro del testamento olografo, a differenza di quanto accade nel caso di ritiro del testamento segreto, non produce alcun effetto sostanziale sul testamento, ed in particolare non equivale a sua revoca. Il verbale notarile di ritiro del testamento olografo richiede l’indicazione obbligatoria dell’ora e dei minuti, e l’assistenza obbligatoria dei testimoni.
Ovviamente il testamento olografo può anche essere depositato soltanto fiduciariamente presso il Notaio che in tal caso lo custodisce al sicuro nel suo studio, in veste di professionista di fiducia, senza che sia richiesta alcuna particolare formalità.
B) IL TESTAMENTO SEGRETO
E’ uno dei testamenti “per atto di Notaio” che fornisce ad un tempo la garanzia della segretezza del contenuto delle disposizioni di ultima volontà, la garanzia della custodia, e la certezza data dall’atto notarile: tale forma di testamento è davvero poco utilizzata nella prassi e caratterizzata da un elevatissimo grado di formalismo.
Il testamento segreto si compone di due elementi: la scheda testamentaria e l’atto di ricevimento. Secondo parte della dottrina tali elementi avrebbero natura differente: così mentre la scheda avrebbe natura privatistica, l’atto di ricevimento avrebbe natura pubblicistica. Secondo altra parte della dottrina invece – ed anche secondo la giurisprudenza della Cassazione – il testamento segreto andrebbe piuttosto considerato come un unico atto complesso nel quale scheda ed atto di ricevimento si compenetrano inscindibilmente a formare un tutt’uno. Possiamo comunque distinguere, per comodità, le formalità richieste per la scheda da quelle prescritte per l’atto di ricevimento:
1) Formalità della Scheda:
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non è richiesta l’autografia: la scheda testamentaria può essere scritta dal testatore oppure anche da un terzo: se scritta dal testatore deve essere da lui sottoscritta alla fine delle disposizioni, se scritto in tutto od in parte da altri soggetti, oppure scritto con mezzi meccanici deve recare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato;
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il testatore che sa leggere ma non sa scrivere ovvero che non ha potuto apporre la sottoscrizione deve dichiarare al Notaio che riceve il testamento di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscrivere: di ciò deve essere fatta menzione nell’atto di ricevimento. E’ quindi essenziale affinchè possa farsi ricorso al testamento segreto che il testatore sappia leggere;
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nella scheda la data non è necessaria, in quanto viene apposta dal Notaio nell’atto di ricevimento e tale data sarà a tutti gli effetti la data del testamento (anche se la scheda eventualmente contenga una data differente).
2) Formalità dell’atto di ricevimento:
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tutto deve essere fatto alla presenza dei testimoni, di seguito e senza passare ad altri atti (art. 605 Cod. Civ.) ciò al fine di impedire che possa mai essere sostituita la scheda testamentaria, quindi “di seguito” e “senza passare ad altri atti” significa: senza soluzione di continuità e quindi senza alcuna interruzione, neanche minima, delle operazioni;
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la consegna della scheda al Notaio deve avvenire alla presenza dei due testimoni;
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il testatore deve sigillare la carta su cui sono stese le disposizioni ovvero quella che serve da involto e, alla presenza dei testimoni, consegnare al Notaio personalmente la carta sigillata, oppure farla sigillare alla presenza dei testimoni e del Notaio stesso, e dichiarare contestualmente che nel plico è contenuto il suo testamento. Tale dichiarazione viene fatta oralmente, tuttavia se il testatore è muto o sordo non in grado di parlare, egli deve rendere la dichiarazione per iscritto in presenza dei testimoni e dichiarare altresì per iscritto di aver letto il testamento se è stato scritto da altri;
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sulla stessa carta su cui dal testatore è stato scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal Notaio e dallo stesso debitamente sigillato, viene quindi scritto dal Notaio l’atto di ricevimento il quale deve contenere: la menzione del fatto della consegna, la dichiarazione del testatore, l’indicazione del numero e dell’impronta dei sigilli, l’indicazione dell’assistenza dei testimoni a tutte le formalità; quindi l’atto viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio. Se il testatore non può sottoscrivere l’atto deve dichiarare la causa che glielo impedisce ed il Notaio deve farne menzione.
Anche il testamento segreto può essere ritirato in ogni tempo da parte del testatore dal Notaio presso il quale si trova depositato. Il ritiro del testamento segreto, operato tramite apposito verbale, comporta la revoca del testamento, salvo che lo stesso abbia tutti i requisiti per valere come testamento olografo.
C) IL TESTAMENTO PUBBLICO
Il testamento pubblico è previsto dall’art. 603 del Codice civile, ed è un particolare tipo di atto pubblico, che viene ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni, in presenza dei quali il testatore dichiara al Notaio le sue ultime volontà, che vengono ridotte in iscritto a cura del Notaio stesso; quest’ultimo dà quindi lettura del testamento al testatore, sempre in presenza dei testimoni e di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento pubblico deve indicare il luogo, la datadel ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere quindi sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, ed il Notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
La norma prevede poi che per il testamento del muto, sordo o sordo non in grado di parlare si devono osservare le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone e, qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Inoltre l’ art. 51 della Legge notarile al n. 10) prevede “la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell’interprete, dei testimoni e del Notaio”, e dispone che “se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o npotesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione”.
L’art. 51 al n. 11) prevede inoltre come obbligatoria per gli atti di ultima volontà “l’indicazione dell’ora in cui la sottoscrizione dell’atto avviene”.
Dunque il testamento pubblico è ricevuto dal Notaio alla presenza dei testimoni: il Notaio “riceve” la volontà testamentaria del disponente e redige personalmente l’atto, esplicando così la sua funzione di adeguamento, e fornendo una guida tecnico-giuridica altamente qualificata per la redazione e la riduzione per iscritto delle ultime volontà del soggetto, il tutto nell’assoluto rispetto degli intenti e desideri del disponente e, contemporaneamente, in conformità alle norme di legge. Essendo un atto pubblico, esso fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè di tutto quanto il Notaio attesti essere stato detto o fatto alla sua presenza.
La normativa applicabile alla forma del testamento pubblico è quella del Codice civile (che ha la prevalenza) e, soltanto in subordine, quella della Legge notarile (dispone infatti l’art. 60 della Legge notarile che “le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile o in qualunque altra legge dello Stato, ma le completino”).
Requisiti richiesti per questo tipo particolare di atto pubblico sono dunque: la data (giorno, mese, anno), il luogo, l’intervento del Notaio, l’assunzione dei testimoni aventi i requisiti di legge, la costituzione ed identificazione del testatore (è richiesto in particolare l’ accertamento dell’identita’ personale del testatore), la dichiarazione orale delle volontà del testatore alla presenza dei testimoni, la riduzione per iscritto delle ultime volontà a cura del Notaio, la lettura dell’atto al testatore alla presenza dei testimoni, la menzione dell’adempimento delle formalità compiute, ed infine l’ora di sottoscrizione del testamento, la sottoscrizione del testatore e dei testimoni, la sottoscrizione del Notaio e l’impronta del suo sigillo.
Chiaramente il Notaio non si limiterà ad accertare l’identità personale del testatore, ma svolgerà personalmente un’approfondita indagine dei suoi intenti e della sua volontà previo accertamento della sua capacità. Seguirà pertanto personalmente la stesura del testamento, traducendo in termini giuridici appropriati ciò che il disponente esprimerà in un linguaggio certamente non tecnico.
Quanto ai testimoni che, come abbiamo visto, normalmente sono in numero di due, essi dovranno invece essere quattro se il testatore, oltre che sordo, muto o sordo non in grado di parlare, non sia in grado anche di leggere.
Ma cosa accade poi del testamento? L’articolo 61 della Legge notarile prevede che i testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il Notaio, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi dal Notaio stesso in fascicoli distinti da quello degli atti tra vivi. Inoltre i testamenti vengono iscritti dal Notaio nel repertorio degli atti di ultima volontà e non in quello degli atti tra vivi, quindi hanno una collocazione ed una “catalogazione” completamente separata da quella di questi ultimi.
Dispone inoltre l’art. 67 della Legge notarile che il Notaio non può permettere l’ispezione né la lettura, né dare copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo (ovvero a persona munita di speciale mandato in forma autentica). Vi è dunque un inviolabile obbligo di segretezza assoluta cui è tenuto il Notaio riguardo al contenuto, ed anche alla stessa esistenza del testamento, finchè vive il testatore. Ovviamente, oltre al Notaio, obbligato alla segretezza, anche i testimoni sono tenuti alla massima riservatezza sull’esistenza e sul contenuto del testamento di cui siano a conoscenza.
I testamenti pubblici, dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, devono poi “far passaggio” dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili tra vivi. Quindi, dopo la morte del testatore, con il passaggio del testamento al repertorio e fascicolo degli atti tra vivi, mediante apposito verbale notarile soggetto all’adempimento della registrazione, il testamento “pubblico” diviene definitivamente conoscibile e cessa per il Notaio e per chiunque altro l’obbligo della assoluta segretezza.
a) Casi particolari e formalità con riguardo alla sottoscrizione del testamento pubblico:
si badi che in caso di mancanza dell’elemento della sottoscrizione del testatore o del Notaio, elementi importantissimi nel testamento pubblico, il testamento è totalmente nullo. Esiste tuttavia la possibilità di fare testamento pubblico anche per il testatore che non possa o non sappia sottoscrivere purchè vengano rispettate le seguenti formalità: occorrerà la dichiarazione orale del testatore, alla presenza dei testimoni, della causa che gli impedisce di sottoscrivere ed il Notaio ne dovrà fare menzione prima della lettura dell’atto. Inoltre per il testatore che sottoscriva, ma solo con grave difficoltà, in virtù di una particolare norma codicistica, valevole solo per il testamento, occorrerà rispettare la seguente formalità: sarà necessaria la dichiarazione orale del testatore, resa alla presenza dei testimoni, della causa che determina la grave difficoltà ed il Notaio ne dovrà fare menzione prima della lettura dell’atto. E’ argomento assai discusso in dottrina se in tale specifico caso il testatore debba o meno apporre la propria sottoscrizione, nonostante la grave difficoltà. Sembra forse preferibile la tesi che ritiene che egli, seppur con grave difficoltà, debba sottoscrivere l’atto: la presenza delle formalità sopra descritte segnalerà in tal caso l’autenticità di una grafia magari molto diversa da quella “abituale” del soggetto (si pensi ad esempio a come possa apparire una grafia molto alterata e “mossa” a causa di un forte tremito della mano).
b) Formalità speciali previste per particolari soggetti:
– per il sordo che sappia leggere: si osservano le formalità disposte dalla Legge notarile per gli atti pubblici ed in particolare l’art. 56 l.n., in virtù del quale egli deve leggere personalmente per intero l’atto e di ciò il Notaio farà menzione;
– per il sordo che non sappia leggere: l’art. 56 l.n. prevede l’intervento di un interprete nominato dal Presidente del Tribunale. Si ricordi inoltre che, in base alla norma dettata dal Codice civile sarà necessaria la presenza di quattro testimoni anzichè due;
– per il muto e per il sordo che non sia in grado di parlare l’art. 57 l.n. prevede sempre l’intervento dell’interprete. Se il testatore sa leggere e scrivere, egli deve leggere personalmente e per intero l’atto e scrivere di proprio pugno alla fine del medesimo e prima delle sottoscrizioni di aver letto per intero l’atto e di riconoscerlo conforme alla propria volontà, mentre se non sa o non può leggere e scrivere, occorrerà l’intervento di due interpreti (ma ove uno dei testimoni sia in grado di capire il linguaggio a segni e gesti basterà comunque un solo interprete). Si ricordi inoltre che, anche in questo caso, ove non sappia leggere, in base alla norma dettata dal Codice civile, sarà necessaria la presenza di quattro testimoni anzichè due.
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