La branca in questione abbraccia un diritto di famiglia ormai in continua evoluzione rispetto ad ordinanze e leggi emanate in anni addietro.
Recente è la ordinanza n. 6598/2019 con la quale viene data la possibilità per il marito tradito di formulare efficacemente una richiesta di risarcimento danni all’amante della moglie o viceversa.
E’ bene specificare che, l’infedeltà sia un’azione infelice per il partner tradito è una cosa ovvia, ma la risarcibilità del danno non lo è. Il tradimento ovviamente non può essere causa automatica per un’azione risarcitoria. Infatti, neppure comporta automaticamente l’addebito della separazione. La giurisprudenza negli anni ha sancito più volte che l’infedeltà può non essere causa della separazione tra due coniugi. Infatti, capita spesso che il legame tra i coniugi si rompa e si disgreghi prima dell’azione.
Tuttavia, dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge non scatta automaticamente il risarcimento del danno, essendo necessario che l’afflizione superi la soglia della tollerabilità e che il tradimento, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento provocate nell’altro coniuge, si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto.
La risarcibilità dell’infedeltà secondo tale ordinanza potrebbe trovare applicazione nel caso in cui vengono violati alcuni diritti fondamentali:
-diritto alla dignità;
-diritto alla salute;
-diritto all’onere;
violati tali aspetti, definiti diritti costituzionalmente protetti, si può procedere per la richiesta di una pratica risarcitoria.
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L’assegno familiare
La nuova legge non fa più riferimento né al tenore di vita, né ai sacrifici fatti nel corso del matrimonio. «Conta solo la situazione al momento del divorzio. In particolare: reddito, patrimonio, possibilità di lavorare, età e salute. Quindi, se una donna non ha reddito e non lavora, avrà l’assegno. Se lavora e guadagna meno del marito, lo riceverà ma più basso. In entrambi i casi, non farà più fede il precedente tenore di vita. L’assegno sparisce in caso di nuova convivenza o matrimonio». Una radicale modifica del costume, perché fino a ieri tante donne che erano rimaste all’ombra del marito, facilitandogli vita e carriera, erano sicure che, in caso di divorzio, queste scelte venissero riconosciute e garantite.
Il matrimonio impone anche dei doveri:
-la coabitazione;
– il contribuire alle esigenze di famiglia;
– l’assistenza materiale;
-l’assistenza morale;
-la fedeltà;
se il tradito dimostra che il tradimento è la causa della separazione, allora questa può essere addebitata al traditore. Se, insomma, un marito/moglie può provare che il matrimonio è andato in crisi per il tradimento, anche chi è più debole economicamente perde il diritto a chiedere soldi. Vale anche per i tradimenti virtuali: nel caso di una relazione platonica coinvolgente, e il coniuge si sente messo da parte, può essere comunque contestata una violazione della fedeltà. Con conseguenze economiche.
Una ulteriore novità è subentrata a febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di disegno di legge delega sui patti prematrimoniali che poi è stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato, ed è in attesa di discussione. Lo scopo è allineare l’Italia agli altri Paesi, superando l’idea negativa che questi accordi possano incentivare i divorzi. Si spera che, una negoziazione prima dell’eventuale crisi coniugale dovrebbe permettere di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti, in fase di separazione, evitando conflitti. Nello specifico ancora non si è a conoscenza di cosa conterranno, di sicuro si sa che i patti possono essere stipulati sia prima, sia durante il matrimonio, quando la situazione familiare è meglio definita. Poi, che possono regolare sia i rapporti patrimoniali, sia quelli personali, mettendo nero su bianco i principi della vita familiare e dell’educazione dei figli, presenti e futuri. Si stabiliscono anche le regole per gestire una eventuale crisi.
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