Consiglio di Stato, IV sezione, Pres. Anastasi, Est. Forlenza, 3.4.2017, n. 1507, Comune di Melito di Napoli – appellante – (Avv. Giuliano Agliata) contro *** – appellato e appellante incidentale – (Avv.ti Aniello Cirillo e Alessandro Biamonte) e Consorzio *** (Avv.ti Giovanni Allodi e Aldo Starace). Respinge Appello principale, accoglie appello incidentale.
1. Il trasferimento all’Amministrazione comunale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere infrastrutturali indicate nell’allegato b del decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione economica del 4 novembre 1994, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1994 n. 305 (ivi comprese quelle realizzate sul fondo del ricorrente) qualora già avvenuto (nel caso di specie con ordinanza adottata dal Commissario di Governo – Funzionario ex art. 84 della l. n. 219/1981, nella quale si dispone il subentro del Comune di Melito di Napoli in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alle opere trasferite e costituzione di un’apposita provvista finanziaria in favore dell’Ente subentrante), legittima passivamente esclusivamente il Comune stesso, dovendosi escludere la concorrente responsabilità del Consorzio concessionario per il risarcimento del danno da occupazione illegittima, in quanto, alla data del trasferimento al patrimonio disponibile comunale delle opere infrastrutturali realizzate ai sensi del Titolo VIII della legge n. 219/1981 non è ancora scaduto il termine (prorogato) della occupazione legittima.
2. Il legislatore, nel prevedere il trasferimento delle opere indicate al comma 2 della L. 244/1995, ha disposto un fenomeno di successione a titolo universale, mediante il subentro degli enti destinatari ”in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi”, prevedendo altresì il corrispondente trasferimento dei fondi. E infatti, l’art. 22 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995 n. 341, dispone che “2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all’atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996”. Il successivo comma 9-bis statuisce – dopo avere previsto, al co. 4, il trasferimento di fondi agli enti destinatari – : “Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell’Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari”.
3. “la circostanza che ex lege sia stato disciplinato un fenomeno successorio comprensivo della soggettività passiva processuale e che ciò sia avvenuto in epoca antecedente alla instaurazione dell’odierno giudizio e del giudizio “madre” innanzi al Tribunale ordinario impedisce che possano essere favorevolmente delibate argomentazioni che, al più attengono ai rapporti..” tra ente cedente ed ente cessionario, “ma che certamente non possono spiegare effetto – sotto tale profilo – sulla individuazione dell’ Amministrazione nel presente giudizio né condurre ad individuare una –inesistente – condizione litisconsortile con il dante causa (Cons. St., IV, 5238/2009).
4. La reiezione della domanda risarcitoria da parte del giudice ordinario non ha alcun effetto preclusivo rispetto alla domanda di risarcimento del danno proposta innanzi al giudice amministrativo, laddove “il giudice ordinario si è limitato a respingere la suddetta domanda per insussistenza del presupposto della occupazione illegittima (per effetto delle proroghe legali al regime di occupazione)”.
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